D.M. (Min. trasp.) 15 marzo 2013

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5/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa
ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagraf‌ici,
indirizzo e codice f‌iscale) ed i dati del datore dell’alloggio
(nome esercizio, località e periodo del soggiorno);
d) veicoli con targa estera;
e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in
contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle
strade dell’Isola;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di
polizia e antincendio;
g) veicoli al servizio di persone invalide, purchè muniti
dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decre-
to del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modif‌iche ed integrazioni, rilasciato da
una competente autorità italiana o estera.
2. Per l’isola di Giannutri, nel periodo di cui all’art. 1,
comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residen-
ti, secondo le risultanze degli atti anagraf‌ici, con esclusio-
ne delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune
di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;
b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di
polizia ed antincendio;
c) veicoli al servizio di persone invalide, purchè muniti
dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decre-
to del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modif‌iche ed integrazioni, rilasciato da
una competente autorità italiana o estera;
d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto
di materiali classif‌icati rif‌iuti speciali;
e) veicoli adibiti all’approvvigionamento idrico, alla
manutenzione dell’acquedotto e della rete fognaria, non-
chè al trasporto di gasolio per centrale elettrica.
3. (Autorizzazioni). Al comune dell’Isola del Giglio è con-
cessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed
urgenza, ivi compresi i veicoli necessari per far fronte al-
l’emergenza venutasi a creare con il naufragio della nave
da crociera Costa Concordia, di concedere ulteriori auto-
rizzazioni in deroga al divieto di sbarco.
4. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti di cui al presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 410 a euro 1.643 così come
previsto dal comma 2, dell’art. 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto
del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.
5. (Vigilanza). Il Prefetto di Grosseto è incaricato del-
l’esecuzione e dell’assidua e sistematica sorveglianza sul
rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per
tutto il periodo considerato.
V
D.M. (Min. trasp.) 15 marzo 2013. Limitazione all’af-
f‌lusso e alla circolazione dei veicoli sull’Isola di Ischia
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 73 del 27 marzo 2013).
1. (Divieto). Dal 28 marzo 2013 al 30 settembre 2013, sono
vietati l’aff‌lusso e la circolazione sull’isola di Ischia, comu-
ni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fonta-
na, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, moto-
veicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel
territorio della regione Campania o condotti da persone
residenti sul territorio della regione Campania con esclu-
sione di quelli appartenenti a persone facenti parte della
popolazione stabile dell’Isola.
2. (Divieto). Nel medesimo periodo, il divieto di cui all’art.
1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno
carico superiore a 7,5 t, anche se circolanti a vuoto, appar-
tenenti a persone non residenti nel territorio della regione
Campania, eccetto autoveicoli di massa complessiva a pie-
no carico non superiore a 26 t, adibiti al trasporto esclusi-
vo di generi alimentari, carburanti e bus turistici.
3. (Deroghe). Nel periodo e nei comuni di cui all’art. 1,
sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e
carri funebri;
b) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purchè
muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modif‌iche ed integrazioni, rilasciato
da una competente autorità italiana o estera;
c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni,
manifestazioni culturali, f‌iere e mercati. Il permesso di
sbarco verrà concesso dall’Amministrazione comunale
interessata, di volta in volta, secondo le necessità;
d) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e au-
tocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della
permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e
potranno essere ripresi solo alla partenza;
e) autoveicoli di proprietà della Amministrazione pro-
vinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza vena-
toria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà
dell’Osservatorio vesuviano - Istituto nazionale geof‌isica e
vulcanologia;
f) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di
abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni iso-
lani e che, pur non avendo la residenza anagraf‌ica, siano
muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul
quale é indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprietà,
limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
g) veicoli che trasportano merci ed attrezzature de-
stinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita
certif‌icazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
h) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi
da immatricolare;
i) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo fami-
liare, di persone residenti nel territorio della regione Cam-
pania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni
in una casa privata, con regolare contratto di aff‌itto, o per

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