D.M. (Min. trasp.) 15 marzo 2013

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una
velocità di almeno 90 km/h.
Se il motociclo é a motore a combustione interna, la
cilindrata del motore é almeno di 120 cm3.
Se il motociclo é a motore elettrico, il rapporto poten-
za/peso del veicolo é di almeno 0,08 kW/kg.
Categoria A2:
Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di
almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg
Se il motociclo é a motore a combustione interna, la
cilindrata del motore é almeno di 400 cm3.
Se il motociclo é a motore elettrico, il rapporto poten-
za/peso del veicolo é di almeno 0,15 kW/kg.
Categoria A:
Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera
180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato
membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la mas-
sa minima prescritta.
Se il motociclo é a motore a combustione interna, la
cilindrata del motore é almeno di 600 cm3.
Se il motociclo é a motore elettrico, il rapporto poten-
za/peso del veicolo é di almeno 0,25 kW/kg.”;
b.3) i paragraf‌i: “Categoria C” e “Categoria CE” sono
sostituiti dai seguenti:
“Categoria C:
un veicolo di categoria C con massa limite pari o su-
periore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, lar-
ghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare
una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di
ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle
marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio
di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo
spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di
altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000
kg di massa totale effettiva.
Categoria CE:
un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo
adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lun-
ghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa li-
mite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza
complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o
superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di svi-
luppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre
di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale
delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparec-
chio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di
altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000
kg di massa totale effettiva.”;
4) al paragrafo “8. Capacità e comportamenti oggetto
di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E”,
sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) il punto 8.1.4 é sostituito dal seguente:
“8.1.4. Controllo del servofreno e del servosterzo; con-
trollo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafan-
ghi, parabrezza, f‌inestrini, tergicristalli e dei livelli (ad
esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido
lavavetri); controllo ed impiego della strumentazione
installata, compreso l’apparecchio di controllo di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest’ultimo requisito
non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli
della categoria C1 o C1E che non ricadono nel campo di
applicazione del presente regolamento;”;
b) dopo il punto 8.3.9 é inserito il seguente paragrafo:
“8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico
8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e
di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante
le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in
salita e in discesa, se necessario selezionando le marce
manualmente.”;
5) al paragrafo. “9. Valutazione della prova di capacità
e comportamento” il punto 9.3.2 é sostituito dal seguente:
“9.3.2. Guida attenta ai consumi ed all’ambiente, con-
trollando opportunamente il numero di giri, il cambio delle
marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie
B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);”.
IV
D.M. (Min. trasp.) 15 marzo 2013. Limitazione all’aff‌lusso e
alla circolazione dei veicoli sull’Isola del Giglio e Giannu-
tri (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 73 del 27 marzo 2013).
1. (Divieti). 1. Dal 28 marzo 2013 al 16 settembre 2013,
sono vietati l’aff‌lusso e la circolazione sull’Isola del Giglio
degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede
legale ed amministrativa nell’isola stessa ad esclusione
del concessionario che effettua trasporto pubblico locale
comunale.
2. Dal 3 agosto 2013 al 25 agosto 2013 è, altresì, vietato
l’aff‌lusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a perso-
ne non stabilmente residenti nell’Isola del Giglio.
3. Dal 28 marzo 2013 al 3 novembre 2013 è vietato l’af-
f‌lusso e la circolazione, sull’isola di Giannutri, dei veicoli
appartenenti a persone non stabilmente residenti nell’Iso-
la stessa;
2. (Deroghe). 1. Per l’Isola del Giglio, nel periodo di cui al-
l’art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residen-
ti, secondo le risultanze degli atti anagraf‌ici, con esclusio-
ne delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune
dell’Isola del Giglio;
b) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte
nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana;
c) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreran-
no almeno cinque giorni sull’Isola e caravan e autocaravan
i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno
quattro giorni nell’unico campeggio esistente nell’isola.
Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari do-
vranno esibire allo sbarco sull’isola ed a richiesta degli or-
gani di controllo, un’autocertif‌icazione, da conservare al-
l’interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella

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