D.M. (Min. svil. econ.) 23 novembre 2012

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leg
2/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
c) al secondo periodo, le parole: «dal codice di procedura
civile» sono sostituite dalle seguenti: «dalla vigente normati-
va processuale».
2. (Modif‌iche all’articolo 15 del decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 15 del de-
creto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono
apportate le seguenti modif‌iche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L’atto del pro-
cesso, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato
interno e sottoscritto con f‌irma digitale, è depositato telema-
ticamente nel fascicolo informatico.»;
b) al comma 4 le parole «e vi appone la sua f‌irma digitale,
ove previsto» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede a
depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria
f‌irma digitale».
3. (Modif‌iche all’articolo 16 del decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 16 del de-
creto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono
apportate le seguenti modif‌iche:
a) le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve», ovun-
que ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di
avvenuta consegna»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo quanto
previsto dall’articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o
la forza maggiore, negli uff‌ici giudiziari individuati con il
decreto di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso
di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della po-
sta elettronica certif‌icata, si procede ai sensi del comma 3
del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei
servizi telematici, secondo le specif‌iche tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comuni-
cazione o notif‌icazione dell’atto nella cancelleria o segreteria
dell’uff‌icio giudiziario, contenente i soli elementi identif‌ica-
tivi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale
avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati
ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21
febbraio 2011 n. 44».
4. (Modif‌iche all’articolo 17 del decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 17, comma 6,
del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44,
le parole «nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codi-
ce di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le
modalità previste dalla normativa processuale vigente».
5. (Modif‌iche all’articolo 18 del decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 18 del de-
creto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono
apportate le seguenti modif‌iche:
a) al comma 1 le parole «ricevuta di avvenuta consegna
breve» sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta
consegna»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Quando il difen-
sore procede alla notif‌icazione delle comparse o delle me-
morie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di
procedura civile, la notif‌icazione è effettuata mediante invio
della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi
del comma 1.».
6. (Modif‌iche all’articolo 29 del decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. L’articolo 29 del decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, è sostituito
dal seguente: «1. Il portale dei servizi telematici e il gestore
dei servizi telematici garantiscono la disponibilità dei servizi
secondo le specif‌iche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34. In ogni caso è garantita la disponibilità dei servizi di con-
sultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue,
dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del saba-
to e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.».
2. Fino alla adozione delle specif‌iche tecniche di cui al
comma che precede, il portale dei servizi telematici garan-
tisce la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni
feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e
dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquat-
tro e trentuno dicembre.
7. (Modif‌iche all’articolo 35 del decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 35, comma
1, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011,
n. 44, dopo le parole «L’attivazione della trasmissione dei do-
cumenti informatici», sono inserite le seguenti «da parte dei
soggetti abilitati esterni».
8. (Clausola di invarianza). 1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
IV
D.M. (Min. econ.) 31 ottobre 2012. Solidarietà nel pagamen-
to dell’IVA per il settore degli pneumatici, emanato ai sensi
dell’articolo 60 - bis , comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 282 del 3 dicembre 2012).
1. (Solidarietà passiva). 1. All’articolo 1, comma 1, del de-
creto del Ministro dell’economia e delle f‌inanze del 22 dicem-
bre 2005, pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubbli-
ca italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, dopo la lettera d)
è aggiunta la seguente: «d bis) pneumatici nuovi, di gomma
(v.d. 4011) ; pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme
piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori
(“f‌laps”), di gomma (v.d. 4012).».
2. (Eff‌icacia). 1. Il presente decreto si applica alle opera-
zioni effettuate a partire dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica
italiana.
V
D.M. (Min. svil. econ.) 23 novembre 2012. Nuova metodolo-
gia di calcolo del prezzo medio settimanale dei carburanti
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 293 del 17 dicembre 2012).
1. (Prodotti petroliferi oggetto della rilevazione). 1. Le com-
pagnie e le società commerciali operanti nel settore petro-
lifero sono tenute a comunicare al Ministero dello sviluppo

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