D.M. (Min. svil. econ.) 12 dicembre 2012

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2013
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
XIV
D.M. (Min. svil. econ.) 12 dicembre 2012. Determinazione,
per l’anno 2013, del contributo dovuto dalle imprese di
assicurazione alla Consap S.p.a. - Gestione autonoma del
Fondo di garanzia per le vittime della strada. (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. n. 299 del 24 dicembre 2012).
1. 1. Il contributo che le imprese autorizzate all’esercizio
dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti sono tenute a versare per l’anno 2013 alla CONSAP -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione
autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”
è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nel-
lo stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di
gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in pre-
messa.
2. 1. Ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di
cui all’art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2013, a versare
il contributo provvisorio relativo all’anno 2013 determinato
applicando l’aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti
dall’ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per
gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla
data di approvazione del bilancio 2013, ad effettuare il con-
guaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovu-
ta ai sensi dell’art. 1.
XV
Reg. (UE) 12 dicembre 2012, n. 1230. Regolamento della
Commissione che attua il regolamento (CE) n. 661/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-
da i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modif‌ica la
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio (Gazzetta Uff‌iciale U.E. n. L353 del 21 dicembre 2012).
1. (Oggetto e campo di applicazione). 1. Il regolamento (CE)
n. 661/2009 stabilisce i requisiti per l’omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi con riferimento alle loro masse
e dimensioni.
2. Il presente regolamento si applica ai veicoli incompleti,
completi e completati appartenenti alle categorie M, N e O.
2. (Def‌inizioni). Ai f‌ini del presente regolamento, si appli-
cano le seguenti def‌inizioni, oltre a quelle contenute nella
1) «tipo di veicolo»: un insieme di veicoli come def‌initi
nell’allegato II, parte B della direttiva 2007/46/CE;
2) «apparecchiatura standard»: la conf‌igurazione di base
di un veicolo munito di tutte le caratteristiche necessarie ai
sensi degli atti normativi di cui all’allegato IV e all’allegato
XI della direttiva 2007/46/CE, incluse tutte le caratteristiche
che sono montate senza essere ulteriormente specif‌icate a
livello della conf‌igurazione o dell’apparecchiatura;
3) «dispositivi opzionali»: tutte le caratteristiche su
ordinazione del cliente, non incluse nell’apparecchiatura
standard montata sul veicolo sotto la responsabilità del co-
struttore;
4) «massa in ordine di marcia»:
a) nel caso di un veicolo a motore: la massa del veicolo,
con i serbatoi riempiti almeno al 90%, inclusa la massa del
conducente, del carburante e dei liquidi, attrezzato con le
apparecchiature standard conformemente alle specif‌iche del
costruttore e, se montati, la massa della carrozzeria, della
cabina, dell’aggancio e delle ruote di scorta e degli attrezzi;
b) nel caso di un rimorchio: la massa del veicolo, inclusi
il carburante e i liquidi, attrezzato con le apparecchiature
standard conformemente alle specif‌iche del costruttore e,
se sono montati, la massa della carrozzeria, gli agganci sup-
plementari, le ruote di scorta e gli strumenti;
5) «massa dei dispositivi opzionali»: la massa dei di-
spositivi che possono essere montati sul veicolo in aggiunta
all’apparecchiatura standard, conformemente alle specif‌iche
del costruttore;
6) «massa effettiva del veicolo»: la massa in ordine di
marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati su un
singolo veicolo;
7) «massa massima tecnicamente ammissibile a pieno
carico» (M) : la massa massima assegnata al veicolo in base
alle caratteristiche di costruzione e alle prestazioni; la mas-
sa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico di un
rimorchio o di un semirimorchio include la massa statica tra-
sferita al veicolo trainante quando è agganciato;
8) «massa massima tecnicamente ammissibile a pieno
carico del veicolo combinato» (MC) : la massa massima asse-
gnata alla combinazione di un veicolo a motore e uno o più
rimorchi in base alle caratteristiche di costruzione e alle pre-
stazioni o la massa massima assegnata alla combinazione di
una motrice e un semirimorchio;
9) «massa massima rimorchiabile tecnicamente ammis-
sibile» (TM) : la massa massima di uno o più rimorchi che
possono essere trainati da un veicolo trainante che corri-
sponde al carico totale trasmesso al suolo dalle ruote di un
asse o di un gruppo d’assi quando il rimorchio è agganciato
alla motrice;
10) «asse»: asse di rotazione comune di due o più ruote
motorizzate o a rotazione libera, e in uno o più segmenti
ubicati nello stesso piano perpendicolare alla linea centrale
longitudinale del veicolo;
11) «gruppo d’assi»: un numero di assi che hanno una di-
stanza tra due assi che è limitata a una delle distanze tra due
assi denominata distanza «d» nell’allegato I della direttiva
96/53/CE e che interagisce a causa della progettazione spe-
cif‌ica della sospensione;
12) «asse unico»: un asse che non può essere considerato
parte di un gruppo d’assi;
13) «massa massima tecnicamente ammissibile sull’asse»
(m) : la massa corrispondente al carico statico verticale mas-
simo ammissibile trasmesso al suolo mediante le ruote del-
l’asse, in base alle caratteristiche di costruzione del veicolo e
dell’asse e delle loro prestazioni;
14) «massa massima tecnicamente ammissibile su un
gruppo d’assi» (ì) : la massa corrispondente al carico statico
verticale massimo ammissibile trasmesso al suolo mediante

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