D.M. (Min. giust.) 5 dicembre 2012

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2013
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
IX
D.M. (Min. giust.) 5 dicembre 2012. Regole procedurali di
carattere tecnico-operativo per l’attuazione della consul-
tazione diretta del Sistema Informativo del Casellario
da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di
pubblici servizi, ai sensi dell’articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 297 del 21 dicembre 2012).
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
1. (Ambito di applicazione e contenuto). 1. Il presente de-
creto stabilisce le modalità tecnico-operative per consentire
alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servi-
zi la consultazione diretta, per via telematica, del sistema in-
formativo del casellario (SIC), qualora per lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali abbiano necessità di procedere:
a) alle acquisizioni d’uff‌icio di informazioni concernenti
stati, qualità e fatti, ai sensi dell’art. 43 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445/2000, che risultino elencati
all’art. 46 del medesimo decreto del Presidente della Repub-
blica;
b) ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certif‌ica-
zioni, di cui all’art. 71 del citato decreto n. 445/2000;
c) all’acquisizione dei certif‌icati di cui agli articoli 28 e
32 del T.U.;
d) all’acquisizione del certif‌icato di cui all’art. 29 del
T.U.;
e) all’acquisizione del certif‌icato di cui all’art. 38, commi 1
e 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. La consultazione diretta del sistema avviene nel rispet-
to dell’obbligo, previsto dagli articoli 11, 21 e 22 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i soggetti pubblici, di
trattare dati personali, e giudiziari in particolare, che siano
pertinenti, completi, non eccedenti ed indispensabili rispetto
alle f‌inalità perseguite nei singoli procedimenti amministra-
tivi di loro competenza.
3. La consultazione diretta del sistema è limitata all’acqui-
sizione delle certif‌icazioni del casellario giudiziale, relative a
persone di maggiore età salvo quanto disposto all’art. 11, e
di quelle relative all’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato.
4. Le amministrazioni interessate all’accesso al SIC for-
mulano apposita richiesta, secondo i modelli di cui all’alle-
gato tecnico, riportando le norme che ne regolamentano gli
specif‌ici procedimenti amministrativi ed, in modo analitico e
puntuale, le fattispecie di reato e le condizioni ostative per
la def‌inizione positiva di ciascuno di essi e comunque ogni
ulteriore indicazione necessaria per la realizzazione di una
procedura informatica per un accesso selettivo.
5. Per consentire l’accesso al sistema sono stipulate tra
il ministero della giustizia e le amministrazioni interessate
apposite convenzioni, anche mediante adesione, f‌inalizzate
ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto delle norma-
tive in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai
documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto
di divulgazione. Le convenzioni sono redatte su schemi
tipo, distinti eventualmente secondo l’ambito territoriale di
competenza dell’amministrazione richiedente (nazionale,
regionale, comunale) in base alle linee guida della DigitPA
e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nel-
le stesse sono stabiliti, tra l’altro, i termini, le condizioni, i
vincoli normativi nonché le regole tecniche necessarie per
garantire il rilascio di un certif‌icato che contenga solo dati
pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali delle ammini-
strazioni interessate.
6. In ciascuna convenzione sono stabilite le modalità con
le quali l’amministrazione interessata comunica all’uff‌icio
centrale del casellario eventuali modif‌iche delle norme che
incidano sulle regole tecniche alla base dell’accesso seletti-
vo. Le convenzioni riportano altresì le modalità con le quali
l’uff‌icio centrale del casellario comunica eventuali modif‌iche
a norme del T.U.
7. La consultazione diretta al SIC per le f‌inalità di cui al
comma 1, lettere a) e b), si realizza tramite l’acquisizione di
apposito certif‌icato (d’ora in poi denominato «certif‌icato se-
lettivo ex art. 39 del T.U.») rilasciato all’esito dell’attivazione
del «sistema CERPA» secondo le regole stabilite nella relativa
convenzione. Il certif‌icato, riferito ad una determinata perso-
na o ente, riporta le sole iscrizioni corrispondenti a provvedi-
menti giudiziari che rif‌lettano le condizioni ostative indicate
dall’amministrazione richiedente. Il certif‌icato riporta altresì
gli estremi della convenzione.
8. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 11 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il certif‌icato riporta l’iscri-
zione completa dei provvedimenti giudiziari selezionati dal
sistema. Per iscrizione completa si intende quella conforme
all’estratto iscritto nel SIC ai sensi dell’art. 4 del T.U. Resta
fermo il divieto di utilizzare eventuali dati personali, e giudi-
ziari in particolare, non indispensabili allo specif‌ico adempi-
mento previsto nell’ambito del procedimento amministrativo
cui si riferisce la richiesta.
9. Fino a quando non saranno def‌inite le convenzioni e
realizzate le procedure informatiche in relazione alle regole
tecniche ivi individuate, le amministrazioni interessate con-
tinuano ad acquisire i certif‌icati previsti dal T.U., presso gli
uff‌ici locali del casellario, secondo le disposizioni transitorie
di cui al decreto dirigenziale 11 febbraio 2004.
10. Qualora si verif‌ichi una delle due ipotesi previste dal
comma 6, il «certif‌icato selettivo ex art. 39» è sostituito, f‌ino
alla modif‌ica della convenzione e della relativa procedura
informatica, con un certif‌icato, denominato «certif‌icato ex
art. 39», contenente tutte le iscrizioni presenti sul sistema,
munito di apposita avvertenza circa il divieto di utilizzare i
dati non indispensabili al procedimento amministrativo cui
si riferisce la richiesta di accesso.
11. Fermo restando le capacità operative di elaborazio-
ne del SIC e del Sistema pubblico di connettività (SPC),
il sistema CERPA è attivato seguendo criteri di gradualità,
eventualmente con differenziazioni territoriali, e per tipo di
certif‌icato, che tengano conto dell’ordine cronologico di pre-
sentazione delle richieste di accesso al SIC e delle esigenze
delle amministrazioni interessate, valutate attraverso l’anali-
si dei dati statistici dei certif‌icati richiesti.
12. La consultazione diretta del sistema per le f‌inalità di
cui al comma 1, lettere c) e d), consente, oltre all’acquisizione

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