D.M. (Min. amb.) 30 novembre 2012
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2/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
provvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche, verranno
determinati i criteri e le modalità con le quali le compagnie
petrolifere sono tenute a comunicare al Ministero il prezzo
dei carburanti commercializzati al di fuori della rete stradale
ed autostradale (c.d. prezzo extrarete).
3. (Verifiche sulla metodologia). Le compagnie petrolifere
sono tenute a inviare al Ministero un documento esplicativo
della metodologia di calcolo da esse adottato, ivi compresi i
dati del relativo campione utilizzato, al fine di giungere alla
determinazione dei prezzi medi comunicati al Ministero. Tale
nota metodologica dovrà essere aggiornata e comunicata al
Ministero in caso di variazione del metodo di calcolo adot-
tato.
Il Ministero controlla a campione i dati comunicati dalle
compagnie petrolifere al fine di verificare la corretta applica-
zione della metodologia di calcolo adottata e la sua corrispon-
denza con quanto indicato all’art. 2 del presente decreto.
4. (Decorrenza). 1. Il presente decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Ministero.
2. La metodologia di calcolo del prezzo medio di cui al
presente decreto dovrà essere adottata trascorsi 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, coincidente con la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
VI
D.M. (Min. trasp.) 28 novembre 2012. Disposizioni in mate-
ria di caratteristiche di sicurezza aggiuntive delle patenti
di guida (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 289 del 12 dicem-
bre 2012).
1. (Caratteristiche di sicurezza aggiuntive). 1. Per finalità di
protezione contro le falsificazioni, le patenti di guida, confor-
mi al modello armonizzato in ambito UE e SEE da rilasciarsi
a decorrere dal 19 gennaio 2013, recano le seguenti caratteri-
stiche di sicurezza aggiuntive:
a) ologramma su misura;
b) inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparen-
te;
c) caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto;
d) inchiostri a variazione cromatica.
VII
D.M. (Min. amb.) 30 novembre 2012. Modifiche all’allegato
al decreto 8 maggio 2012, concernente i criteri ambientali
minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su
strada (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 290 del 13 dicembre
2012).
All’allegato al decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012, recante: “Cri-
teri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al
trasporto su strada” sono apportate le seguenti modifiche:
nella tabella riportata al punto 6.2.2 (Limiti di emissio-
ni di anidride carbonica), il periodo: “Veicoli commerciali
leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate” è sostituito dal
seguente: “Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore o
uguale a 3,5 tonnellate”; al punto 6.2.2 (Limiti di emissione di
anidride carbonica), il periodo:
“Per i veicoli a doppia alimentazione, si devono indicare
entrambi i dati di emissioni di CO2 correlati alle due tipo-
logie di alimentazione, poiché il livello di emissioni di CO2
considerato sarà pari alla relativa media aritmetica.”, è so-
stituito dal seguente: “Per i veicoli a doppia alimentazione,
il livello di emissioni di CO2 considerato sarà pari a quello
correlato all’alimentazione da carburante alternativo (meta-
no o GPL).”;
al punto 6.3.1 (Costi energetici ed ambientali di eserci-
zio), il periodo: “In relazione ai veicoli a doppia alimentazio-
ne, deve essere riportata la media aritmetica dei dati relativi
a entrambe le tipologie di alimentazione.”, è sostituito dal
seguente: “In relazione ai veicoli a doppia alimentazione, de-
vono essere riportati i dati relativi al carburante alternativo
(metano o GPL).”;
al punto 7.3.1 (Costi energetici ed ambientali di esercizio)
il periodo: “All’offerta che presenta il minor valore monetario
dei costi di esercizio energetici ed ambientali si assegna un
punteggio significativo, almeno pari a 15 punti su 100.”, è so-
stituito dal seguente: “All’offerta che presenta il minor valore
monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si
deve assegnare un punteggio significativo.”;
al punto 8.3.1 (Costi energetici ed ambientali di esercizio)
il periodo: “All’offerta che presenta il minor valore monetario
dei costi di esercizio energetici ed ambientali si assegna un
punteggio significativo, almeno pari a 15 punti su 100.”, è so-
stituito dal seguente: “All’offerta che presenta il minor valore
monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si
deve assegnare un punteggio significativo.”;
al punto 8.1 (Oggetto dell’appalto) il testo della nota n.
12 che recita: “Sono ricompresi, fra le merci, i rifiuti” va so-
stituita con la seguente nota: “Fra le merci, non sono com-
presi i rifiuti”.
VIII
Provv. (Isvap) 30 novembre 2012, n. 3025. Fissazione del-
l’aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi
dai premi assicurativi incassati nell’esercizio 2013 ai fini
della determinazione del contributo di vigilanza sull’attivi-
tà di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 335,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 297 del 21 dicembre 2012).
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza
sull’attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art.
335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, per l’esercizio 2013 l’aliquota per gli oneri di gestione
da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,7%
dei predetti premi.
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