D.M. 8 agosto 2013, n. 111

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Arch. nuova proc. pen. 6/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.M. 8 agosto 2013, n. 111. Regolamento recante disposizio-
ni in materia di recupero delle spese del processo penale
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 233 del 4 ottobre 2013).
1. (Recupero forfettizzato). 1. Le spese del processo penale
anticipate dall’erario, diverse da quelle indicate nell’arti-
colo 2, sono recuperate nella misura f‌issa stabilita nella
tabella A, allegata al presente regolamento, nei confronti
di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.
2. (Recupero per intero e per quota). 1. Le spese del pro-
cesso penale anticipate dall’erario per la consulenza tec-
nica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza
penale di condanna e per la demolizione di opere abusive
e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all’articolo 205,
comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30
maggio 2002 n. 115, e successive modif‌icazioni, sono re-
cuperate per intero nei confronti di ciascun condannato,
senza vincolo di solidarietà. In caso di pluralità di condan-
nati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.
2. Fino all’emanazione del decreto ministeriale previ-
sto dallo stesso articolo 205, comma 2 bis, le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche al recupero delle
spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modif‌icazioni, e di quelle funzionali all’utilizzo delle pre-
stazioni medesime.
3. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall’erario,
relative a processi penali per i quali la sentenza di con-
danna è stata emessa dopo l’entrata in vigore della legge
18 giugno 2009, n. 69.
TAB E L L A A
Tipologia di processo Importo
1) I grado
a) Dibattimento a seguito di decreto che dispone il giudizio 180 euro
b) Dibattimento a seguito di citazione diretta a giudizio
giudizio direttissimo;
giudizio abbreviato;
giudizio immediato;
remissione di querela;
giudizio davanti al giudice di pace ex art. 20, 20 bis, 20 ter, 21 e 30 D.Lgs 274/2000;
130 euro
c) Giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo;
procedimento di oblazione
80 euro
d) Decreto penale di condanna (art. 460 c.p.p.);
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in caso di condanna alle spese (art.
445 c.p.p. e art. 204 D.P.R. 115/2002).
60 euro
Corte d'assise Maggiorazione 30 euro
2) II grado
a) Tutti i giudizi di impugnazione o gravame anche a seguito di richiesta di riesame. 60 euro
b) Corte di assise d'appello Maggiorazione 30 euro
3) Corte di cassazione
a) Tutti i procedimenti davanti alla Corte di cassazione 60 euro
Altri procedimenti 60 euro

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