LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 19 - Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'Unita' d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n.84 del 30 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge individua i luoghi citati nell'art. 3, quali territori da valorizzare, considerato il loro alto valore storico e la concomitante celebrazione dei 150 anni dell'Unita' d'Italia nell'anno 2011.

  1. Ai fini di cui al comma 1 la regione promuove la valorizzazione dei luoghi della memoria storica italiana nel proprio territorio ed in particolare nella provincia di Caserta, sostenendo interventi di conservazione del patrimonio immobiliare, monumentale, architettonico e paesaggistico afferenti gli episodi sottoelencati, nonche' la ricostruzione e divulgazione dei fatti storici relativi:

    1. all'incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, avvenuto il 26 ottobre 1860, con il quale si concluse la spedizione dei Mille;

    2. alle due battaglie di Mignano Montelungo, episodi della II Guerra Mondiale con forte contenuto simbolico per la storia italiana.

      Art. 2

      Contributi regionali 1. La regione eroga contributi per progetti presentati da enti locali, ovvero privati, volti in particolare a:

    3. realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati nell'art. 1;

    4. favorire lo studio e lo sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali, relative alla storia d'Italia, avvenute in Campania;

    5. realizzare manifestazioni storico-culturali, programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni e mostre fotografiche volti a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli eventi storici previsti nel comma 2 dell'art. 1, relativi alla storia d'Italia avvenuti in Campania;

    6. pianificare visite guidate nei luoghi indicati nell'art. 3, a sostegno della domanda di turismo culturale, di approcci specialistici, accademici e scolastici;

    7. recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende storiche indicate nell'art. 1, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione;

    8. diffondere la memoria degli episodi di carattere singolo o collettivo, relativi alle battaglie indicate nell'art. 1;

    9. conservare il patrimonio indicato nell'art. 1;

    10. finanziare missioni di ricerca e pubblicazioni dei risultati raggiunti, concedere borse di studio per ricerche condotte da giovani studiosi ed incentivi finanziari per tesi di laurea che hanno ad oggetto gli...

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