COMUNICATO - 16° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformita' delle armi ad aria compressa o a gas compressi sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformita' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003 (suppl. ord.), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (suppl. ord.), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005, n. 183 dell'8 agosto 2005, n. 127 del 3 giugno 2006, n. 250 del 26 ottobre 2006, n. 19 del 24 gennaio 2007, n. 50 del 27 febbraio 2007 (suppl. ord.), n. 110 del 14 maggio 2007, n. 145 del 25 giugno 2007 e n. 208 del 7 settembre 2007 per i modelli specificati in allegato.

Allegato

----> Vedere immagini da pag. 57 a pag. 61

RIFIUTO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Viste le domande con le quali il sig. Rembert Olivier Jean, nato a Thias (Francia) il 26 settembre 1973, residente in Crema (Cremona), via XX Settembre, 97, ha chiesto la verifica di conformita' prevista per le "armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva" di cui al titolo I del regolamento del Ministro dell'interno n. 362 del 9 agosto 2001, per le seguenti armi:

pistola ad aria compressa in bombola serbatoio semiautomatica "TIPPMANN" mod. A5 cal. .68 (mm 16,7) (canna mm 216) - serbatoio 30 colpi, pistola ad aria compressa in bombola serbatoio semiautomatica "TIPPMANN" mod. 98 Custom cal. .68 (mm 16,7) (canna mm 216) - serbatoio 50 colpi;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, la quale, nella seduta del 23 maggio 2007, ha ritenuto di dover respingere le istanze in argomento poiche', in relazione alle caratteristiche tecniche ed al calibro, emerge che si tratta di armi che possono essere destinate al lancio di pallini idonei a contenere e trasportare altre sostanze o materiali, previsione, questa, non consentita dal dettato del predetto decreto ministeriale;

Vista la comunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale questa amministrazione ha preventivamente avvisato la ditta richiedente circa l'intenzione di non accogliere le istanze in argomento;

Tenuto conto delle controdeduzioni all'avviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 fatte pervenire dalla ditta interessata;

Visto il parere espresso, in sede di riesame, dalla suddetta Commissione nella...

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