L. 19 luglio 2013, n. 87

Pagine599-601
599
leg
Arch. nuova proc. pen. 5/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e
f‌inanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o mag-
giori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uff‌iciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
IV
L. 19 luglio 2013, n. 87. Istituzione di una Commissione par-
lamentare di inchiesta sul fenomeno delle maf‌ie e sulle al-
tre associazioni criminali, anche straniere (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 175 del 27 luglio 2013).
1. (Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle
maf‌ie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere). 1. È
istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell’articolo
82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul fenomeno delle maf‌ie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con
i seguenti compiti:
a) verif‌icare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n.
646, del codice delle leggi antimaf‌ia e delle misure di preven-
zione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione
delle altre leggi dello Stato, nonchè degli indirizzi del Parlamen-
to, con riferimento al fenomeno maf‌ioso e alle altre principali
organizzazioni criminali;
b) verif‌icare l’attuazione delle disposizioni del decreto legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2004, n. 161, riguar-
danti le persone che collaborano con la giustizia e le persone
che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative
e amministrative necessarie per rafforzarne l’eff‌icacia;
c) verif‌icare l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23
dicembre 2002, n. 279, relativamente all’applicazione del regime
carcerario di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modif‌icazioni, alle persone imputate o condan-
nate per delitti di tipo maf‌ioso;
d) accertare la congruità della normativa vigente e della
conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte
di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per
rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle
regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali
concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e
la cooperazione giudiziaria, anche al f‌ine di costruire uno spazio
giuridico antimaf‌ia al livello dell’Unione europea e di promuove-
re accordi in sede internazionale;
e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mu-
tamenti e delle trasformazioni del fenomeno maf‌ioso e di tutte le
sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare
riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni
diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque ca-
ratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonchè
ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre
organizzazioni criminali f‌inalizzati alla gestione di nuove forme
di attività illecite contro la persona, l’ambiente, i patrimoni, i
diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con
particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei f‌lus-
si migratori illegali, nonchè approfondire, a questo f‌ine, la cono-
scenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle
aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;
f) indagare sul rapporto tra maf‌ia e politica, sia riguardo alla
sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi,
con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti
e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle
sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno
determinato delitti e stragi di carattere politico-maf‌ioso;
g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e
delle opere pubbliche dai condizionamenti maf‌iosi, le forme di
accumulazione dei patrimoni illeciti nonchè di investimento e
riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizza-
zioni criminali;
h) verif‌icare l’impatto negativo, sotto i prof‌ili economico e
sociale, delle attività delle associazioni maf‌iose o similari sul
sistema produttivo, con particolare riguardo all’alterazione dei
principi di libertà dell’iniziativa privata, di libera concorrenza
nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e f‌inan-
ziario e di trasparenza della spesa pubblica dell’Unione europea,
statale e regionale f‌inalizzata allo sviluppo, alla crescita e al si-
stema delle imprese;
i) verif‌icare la congruità della normativa vigente per la pre-
venzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei
patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell’impiego di beni, denaro
o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della
criminalità organizzata maf‌iosa o similare, con particolare at-
tenzione alle intermediazioni f‌inanziarie e alle reti d’impresa,
nonchè l’adeguatezza delle strutture e l’eff‌icacia delle prassi
amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e
amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle in-
tese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
l) verif‌icare l’adeguatezza delle norme sulla conf‌isca dei beni
e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle
più eff‌icaci;
m) verif‌icare l’adeguatezza delle strutture preposte alla
prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonchè al
controllo del territorio, anche consultando le associazioni di
carattere nazionale o locale che più signif‌icativamente operano
nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo
maf‌ioso;
n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e
di inf‌iltrazione maf‌iosa negli enti locali e proporre misure idonee
a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verif‌icando l’eff‌icacia
delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla
normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e
provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
o) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonchè ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla
libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra for-
ma di comunicazione nonchè alla libertà personale, fatto salvo
l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di
procedura penale.
3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con rife-
rimento alle altre associazioni criminali comunque denominate,
alle maf‌ie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell’arti-
colo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamen-
ti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 416
bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo
per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT