DECRETO 30 luglio 2009 - Interruzione temporanea della pesca. (09A10148)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima ed, in particolare, l'art. 32 che attribuisce al Ministro la possibilita' di emanare norme per la disciplina della pesca al fine di adeguarla alle indicazioni provenienti dalla ricerca scientifica;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE) n. 498/2007, che definiscono modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca;

Visto il Programma operativo approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 ed i Piani di gestione redatti ai sensi degli articoli 21, 26, 37 e 41 del regolamento (CE) 1198/2006 e degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) 2847/1993;

Considerato che i suddetti Piani di gestione prevedono che la misura arresto temporaneo sia effettuata per un periodo ottimale di quarantacinque giorni continuativi nei periodi specificamente indicati per ciascuna area geografica di riferimento (GSA);

Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) 1860/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/06, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mare Mediterraneo (di seguito Regolamento Mediterraneo) e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;

Visti gli articoli 9 e 14 del sopra citato Regolamento Mediterraneo che dispongono, a partire dal 31 maggio 2010, l'obbligatorieta' di utilizzare la maglia quadrata della dimensione minima di 40 mm per le reti trainate;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e il relativo decreto di attuazione;

Considerato che alla data del 31 maggio 2010 cesseranno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Mediterraneo, le deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie e alla distanza dalla costa per l'uso...

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