D.M. 2 luglio 2012
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Arch. nuova proc. pen. 1/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.M. 2 luglio 2012. Adeguamento dei limiti di reddito per l’am-
missione al patrocinio a spese dello Stato (Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - n. 250 del 25 ottobre 2012).
L’importo di euro 10.628,16, indicato nell’art. 76, comma 1, del
D.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 20 gennaio
2009, è aggiornato in euro 10.766,33.
II
D.M. 12 settembre 2012. Disposizioni in materia di ripetibilità
delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto
di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 254 del 30 ottobre 2012).
1. (Ripetibilità delle spese di notifica). 1. Sono ripetibili le spe-
se per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di
contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in appli-
cazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti
dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di proce-
dura civile, ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè le spese derivanti
dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da spe-
cifiche disposizioni normative.
2. (Costo della notifica). 1. L’ammontare delle spese di cui all’art.
1, ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notificato, è
fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effet-
tuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
e nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi
dell’art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
2. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, escluse quelle
relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del
destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di
euro 8,35 per le notifiche eseguite all’estero, ai sensi dell’art.60,
primo comma, lettera e bis), quarto e quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli
articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e
dell’art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diver-
samente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali.
3. (Esclusioni). 1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di
atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’am-
ministrazione è tenuta su richiesta.
2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di
qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. (Effetti). 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana.
III
L. 1 ottobre 2012, n. 172. Ratifica ed esecuzione della Con-
venzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote
il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordi-
namento interno (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 235 del 8
ottobre 2012).
CAPO I
RATIFICA ED ESECUZIONE
1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubbli-
ca é autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Euro-
pa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso
sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denomi-
nata «Convenzione».
2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data
alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vi-
gore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 45 della Con-
venzione stessa.
3. (Autorità nazionale). 1. In relazione alle disposizioni previste
dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa
come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione
e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati ses-
suali il Ministero dell’interno.
2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di
cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il
27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Gran-
ducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione tran-
sfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo,
la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato
di Prum), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle
relative disposizioni di attuazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
DELL’ORDINAMENTO INTERNO
4. (Modifiche al codice penale). 1. Al codice penale sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguen-
te periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresì
raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui
alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli
articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che
risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate
dal terzo comma dell’articolo 609 bis ovvero dal quarto comma
dell’articolo 609 quater»;
b) dopo l’articolo 414 è inserito il seguente:
«Art. 414 bis. – (Istigazione a pratiche di pedofilia e di
pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca più grave
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