Luci ed ombre sull'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta, dopo la modifica dell'art. 202 del C.d.S.

AutoreMichele Tipaldi
CaricaDottore in giurisprudenza ed agente di polizia municipale
Pagine103-105
103
dott
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
DOTTRINA
LUCI ED OMBRE
SULL’APPLICABILITÀ
DELL’ISTITUTO
DEL PAGAMENTO
IN MISURA RIDOTTA,
DOPO LA MODIFICA
DELL’ART. 202 DEL C.D.S.
di Michele Tipaldi (*)
In via del tutto introduttiva, ad avviso dell’Autore del
presente contributo, è bene ricordare che l’agente accer-
tatore non ha alcuna discrezionalità nel f‌issare l’importo
della sanzione pecuniaria perché il trasgressore, f‌ino al
60° giorno dalla contestazione o dalla notif‌icazione, è am-
messo al pagamento di una somma pari al minimo f‌issato
dai vari articoli del C.d.S., senza tener presente l’applica-
zione delle potenziali sanzioni accessorie (art. 202, c. 1,
C.d.S.). Il termine di pagamento va computato a giorni e
non a mesi (1).
In ogni caso, qualora sia avvenuto il pagamento in mi-
sura ridotta, non è presentabile ricorso, né di tipo ammini-
strativo (al prefetto del luogo dell’avvenuto accertamen-
to) né giurisdizionale (al giudice di pace del luogo della
commessa infrazione oppure, nel caso di mancata indivi-
duazione di quest’ultimo, del luogo dell’accertamento (2),
che per gli accertamenti con sistema SICVE, “Tutor”, può
essere anche il luogo dove si trova la porta di uscita) (3),
nei modi e nei termini previsti dalla legge (4).
Nel verbale di contestazione dovranno essere riportate,
in ogni caso, le modalità di pagamento (conto corrente po-
stale, contanti presso l’uff‌icio dell’accertatore, etc.).
La somma di denaro versata dal trasgressore verrà
ritenuta in acconto ed a ruolo (o nell’ingiunzione f‌iscale)
verrà iscritta una somma pari alla differenza tra quanto
dovuto e quanto versato, qualora il pagamento sia stato in
misura inferiore a quanto dovuto (5).
Attraverso la L. 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del fare), il legi-
slatore italiano ha voluto consigliare alcune modif‌iche ed
integrazioni di grande vivezza all’art. 202 del C.d.S (6). Il
Parlamento ha previsto una misura “light”, ossia la riduzio-
ne del 30% sul costo della sanzione a carico del trasgres-
sore mediante la previsione, così come stabilisce il corpo
del D.L., di “un incentivo a comportamenti virtuosi, qual è
appunto il pagamento della sanzioni in tempi rapidi”.
Tale benef‌icio di legge rappresenta, orbene, corollario
del pagamento in misura ridotta (art. 202 del C.d.S.).
Attraverso questo intervento di modif‌ica legislativa si è
voluto, da un lato, favorire l’entrata più celere degli importi
delle sanzioni pecuniarie, dall’altro scongiurare l’ulteriore
congestione degli uff‌ici già sommersi dai ricorsi presentati
dai contravvenzionati. In altre parole, la previsione dello
sconto, nei “buoni propositi” del legislatore deve tradursi
in un disincentivo all’attività alquanto costosa ed aleatoria
del percorrere le vie legali da parte del trasgressore, che
pagando, orbene, un importo ridotto ha la possibilità di
estinguere immediatamente l’illecito amministrativo, che
ha commesso.
Lo scrivente ha adottato l’espressione “buoni propositi”
non a caso. Infatti, si suol dire, “di buoni proposti è la-
stricata la strada dell’inferno”.
Mi spiego meglio. Nella normale attività di controllo
del territorio, mentre gli appartenenti alle varie Forze
che concorrono, ex art. 12 del C.d.S., allo svolgimento del
servizio di Polizia stradale procedono alla contestazione
immediata di molte delle violazioni accertate, gli operato-
ri della Polizia locale, invece, contravvenzionano soprat-
tutto i veicoli parcheggiati in divieto di sosta, lasciando
sul veicolo il “c.d. preavviso”, senza ricorrere, dunque, alla
contestazione immediata (7), dando, quindi, al cittadino
un arco di tempo per poter effettuare il pagamento in
misura ridotta, prima che il verbale venga notif‌icato dal
competente uff‌icio del Comando di appartenenza del ver-
balizzante.
Ma il corpo del testo di legge, contiene una “conditio
sine qua non”, indicando che lo sconto del 30% viene ap-
plicato “se il pagamento è effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o dalla notif‌icazione”.
Tale previsione normativa presenta diverse insidie
pratiche. È, innanzitutto, il caso di precisare che il “pomo
della discordia” è rappresentato dal “dies a quo”, ossia il
termine dal quale decorre il lasso temporale entro il qua-
le è ammesso il pagamento scontato. Il vivace dibattito,
sull’opera di armonizzazione della prassi del preavviso ed
il benef‌icio del pagamento scontato non è, per nulla, una
questione di lana caprina.
Dalla lettura del disposto normativo il pagamento con
sconto non potrebbe essere accettato dal Comando ovvero,
se versato a mezzo conto corrente, potrebbe essere trat-
tenuto solo come acconto, in quanto il verbale, per poter
usufruire dello sconto, deve essere appunto contestato o
notif‌icato. Se, poi, il verbale di contestazione venisse noti-
f‌icato, andrebbero sommate le spese di accertamento e di
notif‌ica che vanif‌icherebbero “il buon proposito” messo in
pista dal legislatore (8).
Oltre a ciò, la novellata norma contempla una vasta
gamma di esclusioni, che richiederebbero molta attenzione
da parte degli agenti di polizia stradale, per non applicare
lo sconto qualora quest’ultimo fosse escluso dalla legge.
Ancora più complessa appare la pratica dello “sconto” qua-
lora il trasgressore sia incorso, nei due anni precedenti,
“… in violazioni di norme di comportamento del presente
codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi
dell’art. 126-bis”. Non essendo possibile spesso un con-

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