La cooperazione giuridica e giudiziaria per la lotta alla criminalità organizzata transnazionale nella Convenzione di Palermo del 29 settembre 2003

AutoreR. Di Chio
Pagine289-306
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La cooperazione giuridica e giudiziaria
per la lotta alla criminalità organizzata
transnazionale nella Convenzione
di Palermo del 29 settembre 2003
S: 1. Premessa. – 2. L’àmbito di applicazione della Convenzione e le def‌inizioni di “gruppo
criminale organizzato” e di “reato transnazionale”. – 3. I reati contemplati: la partecipazione ad
un gruppo criminale organizzato ed il riciclaggio. – 4. Segue: la corruzione e l’intralcio alla giusti-
zia. – 5. Gli obblighi in materia di repressione e di estradizione. – 6. Le misure di assistenza giu-
diziaria e di cooperazione investigativa.
1. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,
entrata in vigore il 29 settembre 2003, è il primo trattato internazionale multilaterale con-
tro il crimine organizzato1. Essa è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite unitamente al Protocollo contro il traf‌f‌ico illecito di migranti per aria, terra e mare
ed al Protocollo mirante a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare
delle donne e dei minori2. La Convenzione pone agli Stati parti l’obbligo di incriminare
* Titolare di una borsa post-dottorato, Università degli Studi di Bari.
1 Per quanto concerne l’attuazione della Convenzione di Palermo ad opera dell’Italia, è il caso di rile-
vare che il nostro Paese, pur avendo f‌irmato la Convenzione durante la Conferenza internazionale di Paler-
mo, ha solo di recente provveduto alla ratif‌ica: infatti, all’esito di un lungo e tormentato iter parlamentare,
la l. 16 marzo 2006 n. 146 in GU n. 85 dell’11 aprile 2006 ha ratif‌icato la Convenzione ed i Protocolli
annessi. Sulla legge di esecuzione si vedano R. B, Entrata in vigore della Convenzione contro il cri-
mine organizzato transnazionale e disegno di legge di ratif‌ica, in Cassazione penale, 2003, pp. 3264-3271; G.
M. A, La Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale e la responsabilità degli enti:
Spunti di rif‌lessione, settembre 2006, consultabile attraverso il sito Internet: www.rivista231.it; F. F-
, Tratta di esseri umani e traf‌f‌ico di migranti: l’Italia ratif‌ica la Convenzione ONU del 2000, in I dirit-
ti dell’uomo cronache e battaglie, 2006, pp. 62-68; Dossier Guida al diritto, n. 17, 29 aprile 2006. È dif‌f‌icile
indagare le ragioni di questo ritardo, che peraltro si iscrive in una abituale refrattarietà del nostro ordina-
mento all’adeguamento agli obblighi internazionali in materia penale. Su un piano tecnico, si può osservare
come il concetto di reato transnazionale fosse in sé sconosciuto al nostro ordinamento e che molte delle
tecniche investigative contemplate nella Convenzione, sebbene note al sistema italiano, non erano estese ai
reati di cui la Convenzione impone l’incriminazione.
2 Successivamente, il 31 maggio 2001 è stato adottato il Protocollo contro la produzione ed il com-
mercio illeciti di armi da fuoco, entrato in vigore il 3 luglio 2005, mentre il Protocollo sulla tratta e quello
sul traf‌f‌ico di migranti sono entrati in vigore rispettivamente il 25 dicembre 2003 ed il 28 gennaio 2004. Il
testo della Convenzione e dei Protocolli si legge sul sito Internet: www.unodc.org. Allo stato attuale (no-
vembre 2006) la Convenzione è stata f‌irmata da 147 Stati e ratif‌icata da 128 Stati. Sulla Convenzione di
Palermo si vedano G. M, Il progetto di Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizza-
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Quaderni 2006 — Cooperazione giudiziaria ed ef‌f‌icacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo
determinate condotte, quali l’associazione a delinquere, il riciclaggio, la corruzione e l’in-
tralcio alla giustizia; introduce disposizioni in materia di estradizione, di assistenza giudi-
ziaria, di cooperazione di polizia; predispone norme in materia di prevenzione, di protezio-
ne delle vittime e dei testimoni, di assistenza tecnica e di monitoraggio.
Essa pertanto costituisce il tentativo di dare una prima risposta ef‌f‌icace al crimine
organizzato, non più frammentata tra i vari Stati, ma coordinata dall’intera comunità
internazionale, anche in ragione del fatto che i contesti in cui opera la criminalità orga-
nizzata sono cambiati a causa, tra l’altro, dello sviluppo dei sistemi di trasporto, di co-
municazione e di commercio internazionale e dei fenomeni di globalizzazione.
Ed invero, sebbene a livello regionale, in particolare a livello europeo, siano stati
adottati strumenti per contrastare il fenomeno3, mancava tuttora uno strumento a ca-
rattere universale, che coinvolgesse anche i Paesi meno sviluppati, i quali ne avvertivano
il bisogno in maniera sempre più pregnante, dato che la minaccia della criminalità orga-
nizzata è più sentita negli Stati con economie e sistemi politici in via di transizione in
quanto attenta alla stabilità dello Stato e allo sviluppo economico e democratico4. A tal
to transnazionale, in Questione giustizia, 1999, pp. 947-954; E. D F, La Convenzione delle Nazio-
ni Unite contro il crimine transnazionale organizzato e i protocolli aggiuntivi: contenuti e linee evolutive, in Gli
Stranieri, 2000, pp. 427-435; C. R, V. K, e United Nations Convention Against Tran-
snational Organised Crime and the European Union, in V. K (ed.), e European Union and the
International Legal Order: Discord or Harmony?, e Hague, 2001, pp. 481-517; A. S, Osservatorio
non giurisdizionale - Lotta contro il crimine organizzato, in Diritto penale e processo, 2001, pp. 388-391; F.
S, F. F, N. M. P, Il traf‌f‌ico e lo sfruttamento di esseri umani, Primo commento alla legge di
modif‌ica in materia di immigrazione ed asilo, Milano, 2002, pp. 191-200; R. B, La Convenzione
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, in La Comunità internazionale, 2003, pp.
395-404; S. B, New prospects for inter-state co-operation in criminal matters: e Palermo Convention, in
International Criminal Law Review, 2003, pp. 151-167; J. L. E, e United Nations Convention against
Transnational Organized Crime: Is It All at It Is Cracked Up To Be, Problems Posed by the Russian Maf‌ia in
the Traf‌f‌icking of Humans, in Syracuse Journal of International Law and Commerce, 2003, pp. 369-394; F.
F, Al via la ratif‌ica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale, in I diritti dell’uomo cronache e battaglie, 2003, pp. 42-51; M. C, Norme appli-
cabili direttamente nello Stato, in Guida al diritto, n. 17, 29 aprile 2006, pp. 62-63. Sui Protocolli, contro il
traf‌f‌ico di migranti e contro la tratta, vedi E. R, La tratta degli esseri umani e il traf‌f‌ico di migranti. Stru-
menti internazionali, in Cassazione Penale, Vol. II, 2001, pp. 1986-1997; G. M, I Protocolli delle
Nazioni Unite contro la tratta di persone e contro il traf‌f‌ico di migranti: breve guida ragionata, in Diritto, im-
migrazione e cittadinanza, 2002, pp. 37-47.
3 Si pensi alle numerose convenzioni del Consiglio d’Europa, quali la Convenzione sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la conf‌isca dei proventi del reato dell’8 novembre 1990, in European Treaty Series, No.
141; la Convenzione penale sulla corr uzione del 27 gennaio 1999, in European Treaty Series No. 173, la
Convenzione civile sulla corruzione del 4 novembre 1999, in European Treaty Series No. 174, la Convenzio-
ne sulla repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977, in European Treaty Series No. 90, tutte entrate in
vigore e reperibili sul sito Internet: www.coe.int. Oppure si pensi alle misure adottate nell’àmbito del titolo
VI del TUE, il c.d. terzo pilastro, rinominato dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, “coopera-
zione di polizia e giudiziaria in materia penale”, o ancora alla direttiva 91/308/CE del 10 giugno 1991
sulla prevenzione dell’uso del sistema f‌inanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite in
GUCE L 166 del 28 giugno 1991, p. 77 ss., e alla direttiva 91/477/CE del 18 giugno 1991 relativa al con-
trollo dell’acquisizione e della detenzione di armi, in GUCE L 256 del 13 settembre 1991, p. 51 ss.
4 Inoltre, uno strumento contro la criminalità organizzata che coinvolge anche i Paesi in sviluppo è
suscettibile di giovare anche ai Paesi industrializzati, dato che le associazioni criminali perseguite in Europa,
ed in generale in Occidente, spesso nascondono i proventi del reato proprio nei Paesi del terzo mondo.

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