DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 - Programma di interventi urgenti per la lotta contro l'AIDS - legge 5 giugno 1990, n. 135 - Assegnazione quote residue. (Deliberazione n. 64/2004)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 Programma di interventi urgenti per la lotta contro l'AIDS - legge 5 giugno

1990, n. 135 - Assegnazione quote residue. (Deliberazione n. 64/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma - per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire - di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo al decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, articoli 1 e 3, convertito nella legge 24 dicembre 1993, n. 492; Visto in particolare l'art. 3, primo comma della predetta legge n.

492/1993, che demanda a questo Comitato l'approvazione del programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le Regioni e le Province autonome; Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, con la quale sono state approvate modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS, gia' oggetto delle deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito nella legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge n. 135/1990, per l'approvazione dei progetti compresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS; Visto in particolare l'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n.

509/1995, convertito nella legge n. 34/1996, che prevede la possibilita' di una ridestinazione dei finanziamenti da parte di questo Comitato, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche con riferimento ai finanziamenti per interventi su strutture di assistenza ai malati di AIDS; Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente la disciplina delle modalita' di destinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo le modalita' stabilite dal citato decreto-legge n. 509/1995, art. 3, comma 4, convertito dalla legge n.

34/1996, per gli interventi di edilizia sanitaria, ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista la propria delibera 6 maggio 1998, n. 55, (Gazzetta Ufficiale n. 169/1998), con la quale, tra l'altro, e' stata accantonata la somma di...

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