Lotta alle mafie: la confisca dei beni in ambito nazionale ed europeo. Un'opinione sull'argomento

AutoreVincenzo Musacchio
Pagine10-12
970
dott
11/2018 Rivista penale
DOTTRINA
LOTTA ALLE MAFIE:
LA CONFISCA DEI BENI
IN AMBITO NAZIONALE
ED EUROPEO. UN’OPINIONE
SULL’ARGOMENTO
di Vincenzo Musacchio
Uno degli strumenti più eff‌icaci, per incidere sulle at-
tività economiche della criminalità organizzata ed essen-
ziale per privare i maf‌iosi dei proventi del crimine, è senza
dubbio la conf‌isca dei loro beni. Non va però sottaciuto
come tale strumento dovrebbe essere implementato negli
anni a venire giacché le associazioni maf‌iose stanno co-
struendo reti internazionali su vasta scala, accumulando
beni di natura economica ingenti, frutto dei loro prof‌itti
illegali.
La conf‌isca frutto della genialità di Pio La Torre a oggi,
infatti, è il mezzo più eff‌icace per combattere la crimina-
lità organizzata sicché togliere alle maf‌ie la maggior parte
dei loro prof‌itti, signif‌ica privarle del loro immenso potere
economico. Conf‌iscare i beni e i guadagni della criminalità
organizzata frutto del traff‌ico di droga, della corruzione,
del riciclaggio di denaro, signif‌ica pertanto togliere pote-
re ai grandi boss maf‌iosi. A questo proposito va osserva-
to come la conf‌isca dei beni, come mezzo di contrasto al
crimine organizzato, debba essere utilizzato a pieno titolo
anche in ambito europeo.
All’interno dell’UE, invero, come è noto, ogni singolo
Stato membro decide, in conformità con il suo ordinamen-
to giuridico, come combattere la criminalità organizzata.
Ebbene, a fronte di tale quadro normativo, tali problemati-
che, invece, ad avviso di chi scrive, andrebbero affrontate
a livello sovranazionale uniformando i vari ordinamenti
dei singoli Stati membri in quanto sarebbe indispensabile
l’armonizzazione delle norme giuridiche nazionali coinvol-
gendo ogni singolo Stato. I settori da armonizzare, difatti,
dovrebbero essere soprattutto l’identif‌icazione e il conge-
lamento dei beni, i procedimenti giudiziari necessari per
la conf‌isca e l’esecuzione delle sentenze giudiziarie e, per
perseguire tale obiettivo, ad opinione dello scrivente, sa-
rebbe opportuno istituire un’Autorità Giudiziaria Europea
Indipendente con forti poteri di rintracciare, identif‌icare
e conf‌iscare i beni illeciti della criminalità organizzata in
tutta l’Unione europea. Sarebbe altresì auspicabile creare
anche organismi nazionali che collaborassero con l’auto-
rità europea appositamente istituita, e ciò per evidenti
ragioni di coordinamento in ordine all’attività svolta dai
singoli Paesi membri in subiecta materia non essendo suf-
f‌iciente un solo organismo sovranazionale di dimensione
europea senza la creazione di istituzioni di ordine dome-
stico che attuino quanto statuito a livello comunitario in
una ottica nazionale. Questo nuovo organismo, inoltre, do-
vrebbe essere caratterizzato dalla rapidità delle procedure
di conf‌isca in fase preventiva e repressiva nel senso che
questo tipo di procedura non dovrebbe dipendere dalla
chiusura del procedimento penale ma dalla mancanza
di prova a discarico dei beni di provenienza illecita atte-
so che, agendo in tal modo, si consentirebbe all’autorità
procedente di avviare immediatamente le procedure di
sequestro f‌ino alla def‌initiva conf‌isca.
Una caratteristica molto importante, per il buon fun-
zionamento dell’autorità europea, per di più, potrebbe
essere, come visto, perlomeno in parte, anche prima, il
rafforzamento delle autorità nazionali con conseguente
potenziamento dei loro poteri in materia di conf‌isca fermo
restando però che tali organismi, oltre che sottoposti al
controllo giudiziario, dovrebbero essere soggetti a verif‌ica
da parte di organi istituzionali (es. il Parlamento), e ciò
nell’ottica di evitare l’esercizio di questo potere da parte
di questo organismo senza la predisposizione di adegua-
ti controlli volti ad appurare se detto esercizio avvenga
nel rispetto della legge. Un simile approccio, tra l’altro,
faciliterebbe non poco il meccanismo delle procedure di
conf‌isca negli Stati membri in ambito europeo fermo re-
stando che un meccanismo normativo di questo genere
non osterebbe al fatto che il procedimento di conf‌isca sia
sottoposto alle regole del giusto processo e alla tutela dei
diritti fondamentali della persona.
Posto ciò, una prerogativa imprescindibile per questo
strumento di lotta alle maf‌ie, potrebbe essere quella della
breve durata dei procedimenti di conf‌isca. A questo propo-
sito va osservato come potrebbe essere molto interessante
il riferimento alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento
europeo e quella del Consiglio europeo del 3 aprile 2014
e in particolar modo, per quanto concerne la gestione dei
beni sequestrati, rileverebbe quella parte di questa diret-
tiva nella parte in cui è prevista l’istituzione centralizzata
di uff‌ici, ossia una serie di uff‌ici specializzati o equivalenti
meccanismi approntati per garantire l’adeguata gestione
d’immobili congelati in vista di possibile successiva conf‌i-
sca, inclusa la possibilità di vendere o trasferire le proprie-
tà dove necessario.
Per quanto riguarda invece la gestione di proprietà già
conf‌iscate, l’attenzione potrebbe essere rivolta alle misure
che consentono di utilizzare i beni per il pubblico interes-
se o per scopi sociali, rilevandosi in particolar modo come,
nell’espletamento delle attività prodromiche alla conf‌isca,
secondo la normativa vigente, sia in particolar modo im-
portante identif‌icare il più appropriato modello per la ge-
stione di beni, adottando tutti i criteri d’integrità, respon-
sabilità, trasparenza ed eff‌icienza. A fronte di tale quadro
normativo, di conseguenza, sarebbe opportuno elaborare
delle procedure volte ad evitare perentoriamente il rischio
che le risorse conf‌iscate possano tornare nella disponibili-
tà della criminalità organizzata. Inoltre, allo scopo di evi-

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