Multiproprietà, locazioni turistiche ed altri temi immobiliari

AutoreSforza Fogliani Corrado
Pagine1-3

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Dottrina

multiproprietà, locAzioni turistiche ed Altri temi immobiliAri

2. Codice del turismo, locazioni turistiche e ad uso alberghiero

L’art. 53 del Codice del turismo (D.L.vo 23 maggio 2011,
n. 79), rafforzando un principio già affermato con la legge
n. 431/’98, sancisce che “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione”. Per le locazioni turistiche, dunque, le uniche norme applicabili sono quelle del codice civile.

  1. Certificati medici, trasmissione telematica

    Il nuovo sistema di trasmissione telematica delle attestazioni di malattia, valido per tutti i lavoratori e i datori di lavoro di ogni settore pubblico o privato comporta che, in caso di malattia, il lavoratore deve recarsi dal medico, il quale invii telematicamente la documentazione all’Inps, che a sua volta inoltrerà - sempre per via telematica - al datore di lavoro l’attestazione stessa (comprensiva della prognosi, ma non della diagnosi), scomparendo l’obbligo di legge di consegna, da parte del lavoratore al datore, del certificato medico.

    di Corrado Sforza Fogliani

    SOMMARIO
    1. Codice del turismo e multiproprietà. 2. Codice del turismo, locazioni turistiche e ad uso alberghiero. 3. Certificati medici, trasmissione telematica. 4. Lavoro domestico e rapporto di lavoro alla pari. 5. Lampade a Led, effetti negativi?. 6. Codice del turismo e strutture extralberghiere. 7. Locazioni, abolita la denuncia di P.S.

    1. Codice del turismo e multiproprietà

    Il provvedimento con il quale è stato approvato il “Codice del turismo” (D.L.vo 23 maggio 2011, n. 79) contiene alcune modifiche alla normativa in tema di multiproprietà.

    Arch. loc. e cond. 1/2012

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    dott

    Dott RI n A

    In tale Accordo è previsto che tutti i lavoratori del comparto, oltre ad avvisare il datore di lavoro in modo tempestivo della propria assenza, debbono comunicargli per iscritto (tramite fax, email certificata o raccomandata), entro 2 giorni dal rilascio dello stesso, il numero di protocollo del certificato telematico trasmesso dal medico direttamente all’Inps. Oltre a ciò, i dipendenti coi profili professionali A), C) e D) - e cioè i portieri, i lavoratori con funzioni amministrative e i lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o ausiliarie - “si faranno rilasciare dal medico certificatore la copia cartacea della ricevuta di invio telematico del certificato...

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