Locazioni non registrate e violazioni del giudicato costituzionale

AutoreAntonio Scarpa
Pagine523-524
523
dott
Arch. loc. e cond. 5/2014
DOTTRINA
loCazioni non registrate
e violazioni del giudiCato
Costituzionale
di Antonio Scarpa
SOMMARIO
1. Corte Cost. 14 marzo 2014, n. 50. 2. Legge 23 maggio
2014, n. 80. 3. L’art. 136 della Costituzione.
L’art. 5, comma 1 ter della legge 23 maggio 2014, n. 80,
facendo salvi, f‌ino al 31 dicembre 2015, i rapporti giuri-
dici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai
sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del D.L.vo 14 marzo 2011, n.
23, vanif‌ica gli effetti di Corte Cost. n. 50 del 2014.
1. Corte Cost. 14 marzo 2014, n. 50
La Corte Costituzionale, con sentenza del 14 marzo
2014, n. 50, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federali-
smo Fiscale Municipale). La Corte ha ritenuto fondata
la questione proposta dai giudici rimettenti con parti-
colare riferimento al parametro di cui all’art. 76 Cost.,
sotto il prof‌ilo del difetto di delega. Il Giudice delle
Leggi ha osservato che la disciplina oggetto di censura,
def‌inita “rivoluzionaria” sul piano del sistema civilistico
vigente, si presentava del tutto priva di “copertura” da
parte della legge di delegazione: in riferimento sia al re-
lativo ambito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli
stessi obiettivi perseguiti dalla delega. Con la legge n. 42
del 2009, infatti, il Parlamento aveva inteso introdurre
«disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princípi
fondamentali del coordinamento della f‌inanza pubblica
e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il
funzionamento del fondo perequativo per i territori con
minore capacità f‌iscale per abitante nonché l’utilizzazio-
ne delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli inter-
venti speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della
Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottou-
tilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo
economico del Paese». Accanto a ciò, l’obiettivo dichia-
rato era quello di disciplinare «i princípi generali per
l’attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, pro-
vince, città metropolitane e regioni», dettando «norme
transitorie sull’ordinamento, anche f‌inanziario, di Roma
capitale». Tale ambito normativo risultava, per la Corte
Costituzionale, del tutto estraneo alla regolamentazione
denunciata, «essendo questa destinata ad introdurre
una determinazione legale di elementi essenziali del
contratto di locazione ad uso abitativo (canone e du-
rata), in ipotesi di ritardata registrazione dei contratti
o di simulazione oggettiva dei contratti medesimi, pur
previste ed espressamente sanzionate nella disciplina
tributaria di settore».
I primi commentatori hanno posto l’attenzione sul fat-
to che la sentenza della Corte costituzionale abbia altresì
richiamato l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuen-
te, rilevando che «la mera inosservanza del termine per la
registrazione di un contratto di locazione non può legitti-
mare addirittura una novazione — per factum principis—
quanto a canone e a durata», trattandosi di argomento che
può inf‌luenzare anche l’imminente pronuncia delle Sezio-
ni Unite della Corte di Cassazione sull’art. 13, comma 1,
della legge n. 431/1998, sollecitata dall’ordinanza Cass. 3
gennaio 2014, n. 37 (1).
È però intervenuta la legge 23 maggio 2014, n. 80, di
conversione, con modif‌icazioni, del decreto-legge 28 mar-
zo 2014, n. 47, recante “Misure urgenti per l’emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzionie per Expo 2015”.
L’art. 5, comma 1-ter, di questa legge prevede ora: “Sono
fatti salvi, f‌ino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti
di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9,
si è mostrato così sensibile alle istanze che provenivano
da alcune associazioni di categoria degli inquilini, i quali
avevano conf‌idato nei vantaggi di una registrazione opera-
ta dopo il 5 giugno 2011 per ottenere, in forza proprio dei
commi 8, 9 e 10 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23/2011,
a far data dalla registrazione stessa, una durata di quattro
anni più quattro anni ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. n.
431/1998, nonché una riduzione del canone annuo f‌ino alla
misura pari al triplo della rendita catastale. Venuto meno,
per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, tale
meccanismo sanzionatorio, e dunque anche il nuovo titolo
di detenzione dell’immobile costituito dal cosiddetto “con-
tratto catastale”, i conduttori si sarebbero trovati esposti
alle pretese restitutorie dei locatori.
La legge n. 80 del 2014 ha stabilito, allora, di far salvi,
ma soltanto f‌ino alla data del 31 dicembre 2015, i rapporti
giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione regi-
strati ai sensi della norma dichiarata incostituzionale da
Corte Cost. n. 50/2014. Ciò dovrebbe signif‌icare che, f‌ino
alla f‌ine del prossimo anno, la locazione tardivamente
registrata dopo il 5 giugno 2011 mantiene in vita, per
effetto della conversione legale, quel nuovo rapporto
locatizio, diverso da quello precedente, la cui durata
legale decorre dalla data della registrazione, senza tener
conto del periodo di tempo già trascorso dalla stipula o
dall’ultima rinnovazione del contratto originario, ed il
cui canone, con pari decorrenza, è f‌issato in misura pari
al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal
secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli
indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli

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