Le locazioni 'diverse' estranee alle leggi n. 392/1978 e n. 431/1998

AutoreNino Scripelliti
Pagine588-591
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dott
6/2015 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
LE LOCAZIONI “DIVERSE”
ESTRANEE ALLE LEGGI
N. 392/1978 E N. 431/1998 (*)
di Nino Scripelliti
(*) Relazione introduttiva svolta al XXV Convegno Coordinamento
legali Confedilizia, tenutosi a Piacenza il 19 settembre 2015.
1. La scelta di questo argomento è dovuta alla esigenza
di ricognizione della realtà dei rapporti di locazione dif-
fusi nel diritto vivente, al di fuori delle tipizzazioni rigide
risalenti ormai a quasi quarant’anni fa previste, per gli usi
abitativi e non abitativi dei beni immobili, prima dalla leg-
ge sull’equo canone e successivamente sia pure in diversa
e in minore misura dalla legge n. 431/1998. Alla prima del
due leggi fa riferimento, pressoché per intero, la disciplina
delle locazioni degli usi non abitativi.
Pertanto una linea interpretativa delle discipline vi-
genti indica che sul piano storico-politico, la legislazione
sulle locazioni, abitative e non abitative, è stata caratteriz-
zata dalla scelta del conduttore quale contraente ritenuto,
pregiudizialmente ed erroneamente, parte più debole, con
il risultato che nel settore delle locazioni non abitative,
le norme vincolistiche, tuttora pressoché inalterate, han-
no generato, artif‌iciosamente, un elemento dell’azienda
come l’avviamento al quale corrisponde una specif‌ica in-
dennità in danno della proprietà, e ciò a causa dell’ecces-
so di stabilità dei contratti, ben oltre quello che sarebbe
stato altrimenti riconosciuto dal mercato sulla base di un
equilibrato assetto degli interessi e delle prestazioni delle
parti. Quindi, lo scopo di questa rassegna, certamente
approssimativa ed incompleta, è quello di verif‌icare l’e-
sistenza, al di fuori degli schemi vincolistici, di un vasto
settore tuttora riservato all’autonomia delle parti, allo sco-
po di accertare se e quanto questa libertà contrattuale sia
in grado di inf‌luenzare, gradatamente, il complesso delle
norme imperative della disciplina delle locazioni.
Pertanto un tentativo di censire i contratti di loca-
zione che potremmo def‌inire più che atipici, detipizzati
perché la tipizzazione originaria codicistica non è mai
venuta meno e rappresenta tuttora il porto sicuro per i
contratti estranei ai vincoli, rivela una vasta tipologia di
modelli contrattuali f‌lessibili e liberi, f‌inalizzati al soddi-
sfacimento dei più svariati interessi, e che è utile censire
ed analizzare allo scopo di verif‌icare, per quanto possibile,
l’esistenza di interferenze con gli schemi vincolistici cor-
renti, e prima ancora se sia possibile parlare di locazioni
in senso proprio, o non piuttosto di contratti caratterizzati
da cause diverse dalla locazione e totalmente estranei allo
schema codicistico ed ai modelli legali.
2. In un tentativo di sistemazione, le locazioni “diverse”
di immobili abitativi possono essere distinte, con qualche
approssimazione, in due categorie: una prima categoria
determinata in ragione della durata, comprendente i con-
tratti di locazione aventi la funzione di soddisfare esigenze
abitative diverse da quelle residenziali ordinarie; ed una
seconda categoria comprendente i contratti di locazione
la cui causa è data dal soddisfacimento di specif‌iche esi-
genze, anche del locatore o sublocatore, e che in taluni
casi possono collocarsi allo stesso livello di rilevanza di
quelle del conduttore. C’è anche un tertium genus rappre-
sentato da rapporti locativi estranei ai sensi dell’articolo
1 della legge n. 431/1998 ed alla disciplina ordinaria in
ragione delle caratteristiche dell’immobile locato, che il
legislatore desume dalla classif‌icazione catastale, ritenute
indicative di una condizione abitativa al top della gamma.
Non ho la pretesa di esaurire l’intera realtà delle f‌igure
contrattuali spontanee, perché esigenze sempre diverse
possono conf‌igurarne delle nuove. Altre classif‌icazioni
possono essere fatte per gli immobili non abitativi.
3. Ciò premesso, appartengono alla prima categoria
delle locazioni abitative, quelle turistiche, le locazioni
che per semplicità potremmo def‌inire di “seconda casa”
e quindi anche in località non turistiche, le locazioni per
aff‌ittacamere e bed and breakfast non professionali.
Le locazioni turistiche sono così denominate dall’arti-
colo 1 della legge n. 431/1998 che tuttavia non ne forni-
sce una migliore def‌inizione (1), facendo riferimento al
signif‌icato comune della parola. Si sottolinea che si può
parlare di locazioni turistiche se l’esercizio di questa atti-
vità da parte del locatore (o anche sublocatore) non abbia
caratteristiche imprenditoriali, e pertanto il problema è
dato dalla labilità delle linee di demarcazione di questo
tipo di utilizzazione dell’immobile con altre utilizzazioni
caratterizzate, sostanzialmente, dagli stessi contenuti
corrispondenti all’esercizio di impresa paralberghiera.
In tale ultimo caso è esclusa la natura del rapporto di
locazione abitativa, che viene così trasferito nell’ambito
della disciplina dell’attività imprenditoriale recettizia.
In linea di principio la distinzione esiste ed è netta, poi-
ché il cliente di una struttura recettizia gestita in forma
di impresa non è conduttore di una stanza, ma utente di
una serie di prestazioni e servizi integrati da parte dell’im-
prenditore, tra i quali vi è l’alloggio, come in ogni forma
di attività recettizia professionale, dall’albergo a cinque
stelle, alla modesta pensione o all’aff‌ittacamere, in ogni
caso caratterizzate dall’uso di una porzione di immobile,
unitamente a prestazioni di facere a carico del gestore. I
problemi e le diff‌icoltà di individuare la linea d’ombra tra
impresa e locazione sono dati dal fatto che a questi effetti
le correnti disposizioni legislative, soprattutto regionali
e poi quelle ulteriormente applicative comunali, hanno
straripato dalle rispettive competenze e preteso di pre-
cisare gli elementi dell’attività di impresa e dell’azienda,
invadendo in tal modo il terreno di principi tipicamente
civilistici e la cui enunciazione è totalmente fuori dalle
competenze regionali ed ancor più comunali, con evidenti

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