Locazione di immobile ed esercizio del meretricio

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Rassegna
di giurisprudenza
Arch. loc. e cond. 4/2013
Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla edizione 2012 da
Il nuovissimo Codice delle locazioni
(a cura di CORRADO SFORZA FOGLIANI; STEFANO MAGLIA) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l`indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufciali
del C.E.D.
Locazione di immobile ed
esercizio del meretricio
Il sequestro di un immobile locato a scopo di esercizio di
una casa di prostituzione è legittimo allorché l’immobile appaia
specif‌icamente, organicamente e stabilmente strumentale ri-
spetto all’attività illecita. Nel caso di specie sono da ritenersi
sussistenti sia il “fumus commissi delicti” che il “periculum in
mora” legittimanti il sequestro preventivo, in presenza delle
seguenti circostanze: immobile locato adibito ad attività di
prostituzione ; pagamento del canone di locazione in contanti,
ritirato personalmente dal proprietario senza il rilascio di alcu-
na ricevuta; formazione di un falso contratto di locazione dal
quale l’immobile risultava locato ad un soggetto f‌ittizio e, sotto
il prof‌ilo del periculum in mora, protratta destinazione, in modo
continuativo e per diversi mesi, dell’immobile all’attività di pro-
stituzione . * Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 37516 (ud.
13 luglio 2011), X.
In tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costu-
me, integra il delitto di favoreggiamento della prostituzione la
condotta consistente nel prendere in locazione, nell’interesse di
una prostituta extracomunitaria, un alloggio dove quest’ultima
possa esercitare il meretricio. * Cass. pen., sez. III, 13 gennaio
2009, n. 810 (ud. 4 dicembre 2008), X, in Riv. pen. 2009, 697 e in
questa Rivista 2009, 356 [RV242284]
Costituisce favoreggiamento della prostituzione il mettere a
disposizione di una prostituta, anche a titolo di locazione, un
appartamento, in quanto ciò costituisce attività idonea a pro-
curare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione
stessa. * Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2007, n. 35373 (ud. 23
maggio 2007), Galindo Ortiz e altro. [RV237400]
Per la conf‌igurabilità del reato di favoreggiamento della
prostituzione di cui all’art. 3, n. 2, della L. n. 75/1958oltre alla
pluralità delle persone dedite al meretricio è necessario il dolo
specif‌ico, ovvero che il locatore al momento della stipulazione
del contratto (o quanto meno della sua eventuale rinnovazione,
espressa o tacita) abbia consapevolezza che l’immobile locato
sarà destinato dal conduttore all’esercizio del meretricio . Ne
consegue che la consapevolezza acquisita dal locatore succes-
sivamente alla conclusione del contratto (o della sua eventuale
rinnovazione) conf‌igura altre ipotesi criminose previste dall’art.
3 cit., ma non quella contestata.* Cass. pen., sez. III, 26 marzo
2007, n. 12424 (ud. 20 febbraio 2007), Collura.
Il conduttore di un’immobile, ai sensi dell’articolo 1587 c.c.,
viola l’obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia
nel godimento della cosa locata non soltanto quando rechi
danni materiali alla stessa, ma anche quando agisca in modo
tale da ledere l’interesse del locatore alla conservazione del suo
valore locativo. In particolare, il comportamento del conduttore
che consenta l’esercizio del meretricio nell’immobile locato ad
uso albergo, anche se riveste carattere di illecito penale, può
assurgere a causa determinante della risoluzione del contratto
se si concreti in una violazione dell’articolo 1587 c.c. e, cioè,
in un abuso della res locata che in qualche modo la pregiudi-
chi. (Nella specie, la S.C., sulla base dell’enunciato principio, ha
cassato con rinvio la sentenza della corte di merito perchè que-
sta, avendo ravvisato inadempimento del conduttore per essere
l’albergo destinato all’esercizio del meretricio, lo aveva ritenuto
di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, affer-
mando genericamentre che «ogni ulteriore considerazione pare
superf‌lua anche in ordine al pregiudizio che ne conseguiva per
le proprietarie a seguito della diffusione di tali notizie»). * Cass.
civ., sez. III, 14 novembre 2006, n. 24206, Casaglia ed altro c. De
Leon [RV593312]
Non integra il reato di locazione di immobile al f‌ine del-
l’esercizio di una casa di prostituzione concedere in locazione
un appartamento all’interno del quale, sebbene con frequente
turnazione, venga esercitata la prostituzione di volta in volta
da una sola donna, in quanto, per integrare il concetto di casa
di prostituzione, è necessario il contestuale esercizio del mere-
tricio da parte di più persone negli stessi locali ed, all’interno
dello stesso locale, l’esistenza di una sia pur minima forma di
organizzazione. * Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2004, n. 23657
(c.c. 16 aprile 2004), P.M. in proc. Rinciari. [RV228971]
Il concorso tra il reato di favoreggiamento della prostituzione
con il reato di locazione di immobile al f‌ine di esercizio di una
casa di prostituzione è conf‌igurabile quando le condotte realiz-
zate non si svolgano in un unico contesto e non consistano in
attività strettamente correlate alla destinazione dell’abitazione
all’esercizio del meretricio. (Fattispecie nella quale il locatore
ha posto in essere condotte eccedenti quelle necessarie ad adi-
bire l’abitazione al f‌ine di esercizio di una casa di prostituzione,
pubblicando sulla stampa avvisi e predisponendo apparati tele-
fonici idonei a raccogliere gli appuntamenti). * Cass. pen., sez.
III, 27 gennaio 2003, n. 3874 (ud. 20 dicembre 2002), Verzicco, in
questa Rivista 2003, 651 [RV223550]
Per integrare il concetto di casa di prostituzione previsto nei
nn. 1 e 2 dell’art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 è necessario
un minimo, anche rudimentale, di organizzazione della prosti-
tuzione, che implica una pluralità di persone esercenti il mere-
tricio. Il reato di chi, avendo la proprietà o l’amministrazione
di una casa, la concede in locazione a scopo di esercizio di una
casa di prostituzione non sussiste, pertanto, quando il locatore
conceda in locazione l’immobile ad una sola donna, pur essendo
consapevole che la locataria è una prostituta, e che eserciterà
nella casa locata autonomamente e per proprio conto. (La Cor-
te ha in proposito precisato che il locatore potrà rispondere in
tale caso di favoreggiamento ai sensi dell’art. 3 n. 8 della stessa
legge). * Cass. pen., sez. III, 7 luglio 1999, n. 8600 (ud. 19 maggio
1999), Campanella P. [RV214228]
L’art. 3 n. 2 legge 20 febbraio 1958, n. 75, punisce non solo
il proprietario ma anche l’amministratore della casa che viene
data in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostitu-
zione. Il termine amministratore comprende chiunque abbia la
disponibilità della casa in locazione a scopo di esercizio di casa
di prostituzione, e quindi anche il locatario che subaff‌itti la casa
a tale scopo. * Cass. pen., sez. III, 7 giugno 1983, n. 5484 (ud. 26
gennaio 1983), Donato. [98409478]

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