Locazione di unità immobiliare sub vincolo storico artistico. Classamento superiore e domanda di disapplicazione dell'atto

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine94-98
90
giur
1/2019 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
dell’art. 79 L. 392/78, in relazione all’art. 13. La stipulazio-
ne di un contratto di locazione verbale, avente a oggetto i
due posti auto, non infrange norme imperative della legge
in questione. Anche volendo conf‌igurare l’accordo come
un patto occulto, aggiunto al contratto di locazione, f‌ina-
lizzato a ottenere un’integrazione di fatto del canone, vie-
ne meno anche la violazione di norme imperative. Occor-
re, comunque, considerare che le impiegate di Alfa (Bon.
e Bor.), che dovrebbero aver ricevuto i versamenti in nero,
hanno negato l’esistenza di pagamenti non fatturati. Re-
stano sul punto quindi solo le deposizioni della moglie e
della f‌iglia di X. L’insanabile contrasto tra le dichiarazioni
delle testimoni, tutte fortemente legate – in maniera di-
versa – alle parti, non consente di pervenire a una sicura
ricostruzione dei fatti e si traduce in una carenza di prova
delle circostanze allegate. (Omissis)
IV. Considerata la complessità della questione di mag-
gior rilievo ovvero il classamento dell’immobile, è equo
compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
(Omissis)
LOCAZIONE DI UNITÀ
IMMOBILIARE SUB VINCOLO
STORICO ARTISTICO.
CLASSAMENTO SUPERIORE
E DOMANDA
DI DISAPPLICAZIONE
DELL’ATTO
di Vittorio Santarsiere
SOMMARIO
1. Nozione. 2. Norme di legge. 3. Oggetto. 4. Fondamento giu-
ridico. 5. Locazione verbale. 6. Tutela giurisdizionale.
1. Nozione
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bologna
tratta della locazione di una unità immobiliare ad uso
abitativo, ubicata in palazzo al centro della città felsinea,
sub vincolo quale bene storico, posto dal competente Mini-
stero sin dal 1982. Si deduce afferente a locazione libera,
poiché già l’abrogato art. 26 della legge 27 luglio 1978 n.
392, ugualmente la successiva legge sulle locazioni abi-
tative 9 dicembre 1998 n. 431, escludono cotali immobili
dalla normativa settoriale, rinviandone la disciplina agli
artt. 1571 e ss. c.c.
L’immobile fu riportato alla classe catastale A/9 negli
anni ‘90 del XX sec., a seguito di consistente intervento
di recupero ristrutturazione. La parte attrice, locataria
dell’unità, richiede la disapplicazione della classazione
stessa e l’attribuzione della più deteriore A/2, di conse-
guenza la nullità parziale del contratto di locazione quan-
to alla durata ed alla misura del canone, nonché la con-
danna della locatrice, Alfa – S.p.a., a restituire le somme
percepite in eccedenza.
Ruolo determinante della sopravvenuta nuova clas-
se ha esplicato l’intervento di recupero ristrutturazione
dell’immobile, competendo essa a fabbricati di eminenti
pregi artistici o storici. E codeste qualità riveste il palazzo
materia di causa, sebbene l’appartamento al suo interno
difetti di particolari pregi, di elementi decorativi, qualità
che, invece, vi sono al piano terra, per le scale, al piano
nobile (terzo) e, comunque, nelle parti comuni. L’unità
stessa è inserita nella facciata monumentale, vi si accede
con unico ingresso comune, anch’esso di pregio artistico.
Sono particolarità che rendono l’immobile incomparabile
con le unità tipo di altre categorie. Si tratta di parti comuni
dell’edif‌icio, di cui si avvantaggiano sul mercato anche le
proprietà individuali, acquisendo maggiore pregio e valore.
2. Norme di legge
Il patrimonio storico ed artistico è costituzionalmente
protetto dall’art. 9, comma 2, Cost., per il quale la Repub-
blica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione”. Spiega la Corte costituzionale che questa
norma tende ad assicurare la promozione e lo sviluppo
della cultura, nonché la tutela del patrimonio storico ed
artistico quale testimonianza materiale della civiltà e della
cultura. Lo Stato provvede alla formazione dei consociati,
alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare ed ar-
ricchire la loro sensibilità come persone, nonché provvede
al perfezionamento della loro personalità, al progresso spi-
rituale e materiale. Per tali obiettivi lo Stato deve tutelare
i beni testimonianza materiale della cultura ed essi, a tal
f‌ine, assumono rilievo strumentale sia per il riferimento
alla storia della civiltà e del costume, sia per il loro valore
culturale intrinseco. Inoltre, deve assicurarsi alla colletti-
vità il godimento dei valori culturali espressi (1).
La tutela…“e patrimonio storico e artistico della Nazio-
ne” si caratterizza dall’individuazione di precisi valori cul-
turali e dall’accentuazione del compito aff‌idato ai pubblici
poteri. Spiega una voce dottrinale che la tutela costituzio-
nalmente richiesta non comporta la mera conservazione
dei beni di interesse storico artistico, ma si estende alla più
ampia tutela della forma del territorio creata dalla comuni-
tà umana come interazione della natura e dell’uomo. Da co-
deste disposizioni costituzionali ed altre norme legislative
sui beni di interesse storico artistico si enuclea la nozione
stessa del peculiare patrimonio della Nazione, che prescin-
de dal soggetto, cui appartiene il bene. Alle direttrici di tu-
tela del patrimonio storico artistico si abbina la L. 1 giugno

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT