DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 luglio 2011, n. 167 - Regolamento per la produzione e la vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di miele, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2011) IL PRESIDENTE Visti i regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il 'pacchetto igiene', che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

- il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

- il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;

Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, guardanti l'igiene dei prodotti alimentari e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori;

Richiamate le linee guida regionali applicative del regolamento CE n. 852/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160, che definiscono le attivita' relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura, produzione primaria, come definita dall'art. 3, comma 1, numero 17), del regolamento CE n. 178/2002;

Rilevato che il regolamento CE n. 853/2004, pur definendo il miele 'prodotto di origine animale', non prevede per questo prodotto alcuna norma specifica in materia di igiene, facendo pertanto ricadere tutte le attivita' di produzione del miele nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 852/2004;

Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento CE n. 852/2004, sono escluse dall'applicazione delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari:

- la produzione primaria per uso domestico privato nonche' la preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti destinati al consumo privato;

- la fornitura diretta di piccoli...

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