Llegislazione e prassi amministrativa

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@I

D.M. (Min. trasp.) 1 settembre 2009. recepimento della direttiva 2009/1/Ce della Commissione del 7 gennaio 2009 che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 248 del 24 ottobre 2009).

  1. 1. All'allegato IV del decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007, di recepimento della direttiva 2005/64/CE, è aggiunto infine il seguente nuovo paragrafo 4:

    4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'art. 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/ CE è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori

    .

    4.2. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'art. 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i seguenti scopi:

    1. comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori;

    2. monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione

    3. raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento;

    4. controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;

    5. reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE.

    4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/1 4000 o ad altro programma di garanzia della qualità».

  2. 1. Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007 come modificate dal presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è rifiutata, per motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore, la concessione dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

  3. 1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 4 febbraio 2010.

    @II

    D.M. (Min. trasp.) 1 settembre 2009. recepimento della direttiva 2008/89/Ce della Commissione del 24 settembre 2008 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/Cee del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 248 del 24 ottobre 2009).

  4. 1. L'allegato II, punto 1 e relativa nota, del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, relativo all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 2007, è modificato come segue:

    1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3 -11 del regolamento UN/ECE n.481

    .

  5. 1. A decorrere dal 7 febbraio 2011 per i veicoli delle categorie M1 e N1, e dal 7 agosto 2012 per i veicoli delle altre categorie, in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi connessi all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, è rifiutato il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione di portata nazionale per i nuovi modelli di veicoli.

  6. 1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 16 ottobre 2009.

    @III

    D.M. (Min. trasp.) 1 settembre 2009. recepimento della direttiva 2009/19/Ce della Commissione del 12 marzo 2009 che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 72/245/Cee del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli (Gazzetta Ufficiale Serie gen. -n. 248 del 24 ottobre 2009).

  7. 1. Il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/ CEE relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandataPage 66dei veicoli a motore, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nell'elenco degli allegati le parole:«Allegato III C Modello di attestato relativo allegato I, punto 3.2.9» sono soppresse;

    2. nell'allegato I, punto 3.2.9, il secondo capoverso è soppresso;

    3. l'allegato III C è soppresso.

  8. 1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 2 ottobre 2009.

    Ris. (Ag. entr.) 15 settembre 2009, n. 247/e. Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, ai sensi dell'articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78.

    L'articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, ha stabilito che i contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto.

    Per consentire, l'utilizzo in compensazione del suddetto credito d'imposta, tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:

    "6822" - denominato "credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto, ai sensi dell'articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, legge 102/2009, di conversione del dl 78/2009."

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati", per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo "Anno di riferimento" è valorizzato nel formato "AAAA", con l'anno in cui si effettua la compensazione ovvero la restituzione.

    Dir. CE 16 settembre 2009, n. 103. Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 263 del 7 ottobre 2009).

    @Capo 1 Disposizioni generali

  9. (Definizioni). 1. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

    1) «veicolo» qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati;

    2) «persona lesa» ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli;

    3) «ufficio nazionale d'assicurazione» organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione a esercitare il ramo «responsabilità civile autoveicoli»;

    4) «territorio in cui il veicolo staziona abitualmente»: a) il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una

    targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea; o

    b ) qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questo rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione, il territorio dello Stato in cui tale targa o segno sono stati rilasciati; o

    1. qualora non siano previsti immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore; o

    2. qualora il veicolo sia privo di targa di immatricolazione o rechi una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e sia rimasto coinvolto in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verifìcato l'incidente, ai fini della liquidazione del sinistro, come previsto dall'articolo 2, lettera a), o dall'articolo 10;

    5) «carta verde» certificato internazionale d'assicurazione rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

    6) «impresa di assicurazione» un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE;

    7) «stabilimento» la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della seconda direttiva 88/357/ CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi.

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  10. (Ambito di applicazione). 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8 si applicano ai veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri:

    1. dopo che sia stato concluso un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione ai sensi del quale...

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