Llegislazione e prassi amministrativa

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@I

D.M. (Min. trasp.) 1 settembre 2009. Recepimento della direttiva 2009/1/Ce della Commissione del 7 gennaio 2009 che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 248 del 24 ottobre 2009).

  1. 1. All'allegato IV del decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007, di recepimento della direttiva 2005/64/CE, è aggiunto infine il seguente nuovo paragrafo 4:

    4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'art. 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/ CE è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori

    .

    4.2. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'art. 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i seguenti scopi:

    1. comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori;

    2. monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione

    3. raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento;

    4. controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;

    5. reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE.

    4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/1 4000 o ad altro programma di garanzia della qualità».

  2. 1. Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007 come modificate dal presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è rifiutata, per motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore, la concessione dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

  3. 1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 4 febbraio 2010.

    @II

    D.M. (Min. trasp.) 1 settembre 2009. recepimento della direttiva 2008/89/Ce della Commissione del 24 settembre 2008 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/Cee del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 248 del 24 ottobre 2009).

  4. 1. L'allegato II, punto 1 e relativa nota, del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, relativo all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 2007, è modificato come segue:

    1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3 -11 del regolamento UN/ECE n.481

    .

  5. 1. A decorrere dal 7 febbraio 2011 per i veicoli delle categorie M1 e N1, e dal 7 agosto 2012 per i veicoli delle altre categorie, in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi connessi all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, è rifiutato il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione di portata nazionale per i nuovi modelli di veicoli.

  6. 1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 16 ottobre 2009.

    @III

    D.M. (Min. trasp.) 1 settembre 2009. recepimento della direttiva 2009/19/Ce...

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