DECRETO 4 marzo 1998 - Criteri per la individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237;
Visto l'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto l'art. 7, n. 4, della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto l'art. 5 della legge 11 agosto 1991, n. 269;
Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1997;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno 1998 i livelli di reddito minimo mensile di cui i
Consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei
necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli
previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 91 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 237/1964 citato nelle premesse per la concessione
della dispensa dal compiere la ferma di leva, sono quelli indicati
nelle tabelle allegate al presente decreto.
Art. 2.
Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di
sussistenza, i Consigli di leva debbono tener conto, oltre che delle
tabelle di cui al precedente art. 1, anche di particolari ed
obiettive situazioni presenti nel nucleo familiare dell'arruolato:
-
la presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermita'
per le quali sono necessarie costose cure mediche;
-
situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di
vitale necessita' perduti a seguito di calamita' naturali;
-
precarie esigenze familiari derivanti da abbandono del tetto
coniugale da parte di uno dei genitori;
Art. 3.
Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo
familiare:
-
le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra;
-
le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva
per infortunio;
-
le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul
lavoro;
-
le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12
della legge 30 marzo 1971, n. 118 e gli assegni mensili di cui agli
articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a
coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni
di bisogno.
Art. 4.
Le condizioni di cui all'art. 2 debbono essere documentate con
valida certificazione.
Roma, 4 marzo 1998
Il Ministro: Andreatta
ITALIA NORD OCCIDENTALE
VALLE d'AOSTA - PIEMONTE - LOMBARDIA - LIGURIA
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Numero dei ! ! Comune ! Capoluogo
componenti ! ! non capoluogo ! di provincia
il nucleo ! ATTIVITA' ! di provincia ! (1)
familiare !LAVORATIVA !____________________!_______________________
escluso ! ! Casa ! Casa
l'arruolato...
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