Sul litisconsorzio necessario in materia condominiale

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine238-239

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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che, nel giudizio intrapreso da alcuni soltanto dei comproprietari di un immobile per vedere accertato il loro diritto di propriet‡ sulla cosa comune nei confronti di un altro soggetto che sul bene vanta un diritto di propriet‡ esclusiva ovvero di compropriet‡, non vi Ë necessit‡ di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari del bene, perché, trattandosi di azione e difesa di un bene comune, ciascuno dei comproprietari tutela insieme al proprio diritto anche quello degli altri comproprietari. » invece necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti degli altri comproprietari se colui che Ë stato convenuto con l'azione di accertamento chiede, a sua volta, in via Page 239 riconvenzionale, di veder accertato sul medesimo bene il suo diritto di propriet‡ esclusiva ovvero di compropriet‡ nei confronti di coloro che lo hanno convenuto in giudizio, perché in tal caso l'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale, pregiudicherebbe i diritti del terzo rimasto estraneo al giudizio.

La decisione Ë da condividere. In senso conforme si Ë affermato che quando il convenuto in revindica eccepisca, in contrasto con i condomini attori, che la propriet‡ del bene rivendicato non Ë comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. ma appartiene a lui soltanto ed occorre, ai fini della domanda di rivendicazione, l'accertamento del titolo di propriet‡ opposto dal convenuto, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed il contraddittorio dev'essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile, onde la sentenza puÚ conseguire un risultato utile solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi del rapporto, mentre la mancata partecipazione al giudizio di alcuni condomini rende ad essi inopponibile la pronuncia (Cass. 22 dicembre 1995 n. 13064, Riv. giur. edil. 1996, 476).

In linea di massima va perÚ precisato che ciascun comproprietario Ë legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessit‡ di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. 29 aprile 1999 n. 4354; Cass. 28 agosto 1998 n. 8546; App. Roma 7 giugno 1998 n. 2085; Pret. Varese 19 gennaio 1995).

Deve, infatti, ravvisarsi tra tutti i condomini un rapporto di rappresentanza reciproca che...

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