La liquidazione coatta amministrativa

AutoreStefania Biscione - Roberta Pessetti
Pagine195-205
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LA LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA
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Nozione
La liquidazione coatta amministrativa (in seguito anche l.c.a.) è una
procedura concorsuale prevista per particolari categorie di imprese (tra
le più importanti ricordiamo gli istituti bancari e assicurativi, le fondazioni
bancarie, le imprese abilitate alla prestazione di servizi di investimento,
le società f‌iduciarie, le imprese sociali, i consorzi agrari) il cui dissesto, in
considerazione degli interessi perseguiti o trattandosi di società a parteci-
pazione statale, potrebbe produrre gravi ripercussioni di portata generale.
Prima dell’entrata in vigore della legge fallimentare tale procedura
era disciplinata da singole leggi speciali. La legge fallimentare, in-
trodotta con R.D. n. 267/1942, ha dettato una disciplina unitaria per
tutte le procedure di l.c.a. già istituite.
L’art. 194 L.F., infatti, prevede che la liquidazione coatta ammini-
strativa è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 195 ss. L.F., salvo
che le leggi speciali dispongano diversamente e ha espressamente
abrogato le disposizioni delle leggi speciali incompatibili con gli artt.
195, 196, 200, 202, 203, 209, e 213 L.F..
Le società sopra menzionate possono essere sottoposte solo alla l.c.a. e non al fallimento,
mentre altre, come ad esempio le società controllate dall’I.R.I., possono essere assogget-
tate alla l.c.a. e al fallimento.
A quest’ultimo proposito, deve ricordarsi che le società cooperative, ai sensi dell’art.
2545terdecies c.c., in caso di insolvenza (art. 5 L.F.):
- se non esercitano un’attività commerciale, sono assoggettabili soltanto alla l.c.a.;
- se esercitano un’attività commerciale, sono assoggettabili alla l.c.a. e al fallimento, secon-
do il criterio della prevenzione (prevale la procedura attivata per prima);
Pertanto, per stabili re se una cooperativa è soggetta al fallimento , occorre stabilire se
eserciti un’attività commerciale, facendo riferimento ai criteri indicati dall’art. 2195 c.c..
In linea di principio, le cooperative agricole (che svolgono cioè l’attività d’impresa agricola ex art.
2135 c.c.) non sono soggette al fallimento, a meno che l’attività industriale o commerciale (tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti) prevalga su quella più strettamente agricola.
Inoltre, le cooperative sono assoggettabili:
- all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, se ne ricorrono i presupposti;
- al concordato preventivo e all’amministrazione controllata (ora abrogata dal D.Lgs. n.
5/2006). La l.c.a. può essere disposta anche qualora queste procedure concorsuali “mi-
nori” siano state già avviate.
Nozione
Disciplina

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