Trust liquidatorio e tutela dei creditori (Tribunale di Milano, 22 ottobre 2009)

AutoreLuigi Edoardo Fiorani
Pagine127-142
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rivista di diritto privato Difese e decisioni
3/2010
Il Tribunale di Milano, sezione VIII
civile, composto dai Sig.ri Magistrati:
Presidente Dr. Vincenzo Perozziello
Giudice Dr. Enrico Consolandi
Giudice Relatore Dr. Alessandra Dal
Moro
riunito nella Camera di Consiglio del
15.10.2009, a scioglimento della riserva di
cui al verbale d’udienza dello stesso giorno,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il reclamo deve essere respinto: parte
reclamante, il trustee ITC, ha chiesto la
revoca del sequestro giudiziario sui beni
costituenti l’intero patrimonio aziendale,
attivo e passivo, della società fallita confe-
riti nel Trust F, contestando la sussistenza
del fumus boni iuris della dedotta nullità
del Trust predetto, costituito, secondo il
TRIBUNALE DI MILANO 22 OTTOBRE 2009
Trust liquidatorio e tutela dei creditori
Fallimento – Impresa in stato di insolvenza – Conferimento del patrimonio in trust
– Nullità – Sussistenza – Derogabilità della disciplina concorsualeCondizioni – Limiti.
Deve essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della Con-
venzione dell’Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, il trust liquidatorio nel quale l’impresa
disponente, già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall., abbia segregato l’intero pa-
trimonio aziendale, poiché le regole pubblicistiche che presiedono alle procedure con-
corsuali sono derogabili in via privatistica solo in forza di accordi con i creditori (che
rappresentino la maggioranza qualicata dei crediti ex art. 182 bis l.f.), ma non attra-
verso un atto di disposizione che renda il patrimonio dell’impresa del tutto insensibile
alle esigenze dell’esecuzione concorsuale e del suo controllo da parte dei creditori.
ricorrente fallimento quando la società F
s.n.c. si trovava in stato di insolvenza.
Il Collegio, premesso di condividere
l’impostazione teorica con cui il Giudice
di prime cure – rimandando giustamente
per economia della motivazione ad altro
provvedimento assunto da questo Tribu-
nale – ha ritenuto la legittimità in via ge-
nerale del Trust interno con funzioni li-
quidatorie (quando la segregazione di
alcuni beni consente alla società in bonis
di perseguire con un programma liquida-
torio lo scopo di ottimizzare l’interesse
dei beneciari ovvero dei creditori, met-
tendo al riparo i beni stessi da iniziative
individuali pur sempre ammissibili anche
in costanza di liquidazione), osserva:
a) sussiste il presupposto della strumenta-
lità della cautela richiesta – sequestro
giudiziario – rispetto alla domanda di
merito proponenda, che è fondata sul
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Difese e decisioni rivista di diritto privato
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fumus boni iuris di una controversia sul-
la proprietà o il possesso dei beni della
sociefallita, nell’accezione accolta dal-
la giurisprudenza e dottrina prevalente
che vi comprende anche tutte le contro-
versie ex contractu, in quanto è volta alla
declaratoria di nullità del negozio con
cui l’8.11.2007 il patrimonio sociale –
completo di tutti i suoi elementi attivi e
passivi – è stato conferito in un Trust
regolato dalla legge di Jersey, che vedeva
nominato Trustee il socio illimitatamen-
te responsabile GMG, Guardiano la
moglie di quest’ultimo, a sua volta socia
della s.n.c. IMB e come Beneciari “in
primo grado la massa dei creditori della
società…in secondo grado eventuali terzi
nanziatori…nali degli eventuali resi-
dui attivi, i soci” (doc. 15): nullità che
condurrebbe la curatela fallimentare a
riprendere il possesso dei beni che oggi
sono segregati nel trust ed attribuiti in
proprietà al nuovo Trustee – la ITC s.r.l.
– nominato dalla signora B il 24.4.2009
(quando la stessa era già stata dichiarata
fallita personalmente e dunque era dive-
nuta incapace di disporre ecacemente
dei propri diritti patrimoniali rispetto ai
creditori ex art. 44 l. fall.; circostanza
che tuttavia nella presente sede non rile-
va stante il valore assorbente della que-
stione della nullità del trust);
b) sussiste il fumus boni iuris dell’azio-
ne di nullità del Trust in questione e
ciò per le medesime ragioni già indicate
dal giudice di prime cure e ribadite nel
provvedimento collegiale con cui que-
sto Tribunale il 27.7.2009 ha respinto
il reclamo proposto da ITC s.r.l. avver-
so l’ordinanza con cui era stato ordina-
to ex art. 700 c.p.c. al trustee nominato
dalla procedura di astenersi da qualun-
que atto della carica, stante l’inecacia
dell’atto di sostituzione di trustee com-
piuto dal curatore fallimentare conse-
guente alla ritenuta nullità del Trust
stesso (tanto che il collegio, pur riget-
tando il reclamo ha compensato le spe-
se in ragione della dubbia validità
dell’atto di sostituzione nell’ambito di
un trust pretesamente nullo):
pur nell’ambito di una cognizione
sommaria tipica della sede cautelare il
Tribunale reputa, invero, convinta-
mente alla luce degli elementi di fatto
oerti al suo giudizio, che all’epoca del-
la costituzione del Trust il disponente,
ovvero la società F s.n.c. fosse insolven-
te, e cioè si trovasse in una situazione
diversa da quella in cui si trova una so-
cietà che, non avendo adeguati mezzi
propri per perseguire l’oggetto sociale,
deve avviarsi alla liquidazione del patri-
monio attivo e passivo; molti elementi,
alcuni dei quali avevano già raggiunto
evidenza esterna all’epoca dell’istituzio-
ne del Trust, depongono in tal senso:
la società, che aveva cessato l’attività
produttiva (fornitura e messa in ope-
ra di materiali ferrosi e non) aveva
cominciato a trovarsi “in dicoltà
gravi” già nel 2004per ritardi e/o
mancati pagamenti da parte di impor-
tanti clienti” e “nel 2006 mise in atto
un piano di rientro dell’esposizione de-
bitoria che tra la ne del 2006 e l’ini-
zio del 2007 si era interrotto a causa
dell’instaurarsi di nuove cause con i

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