DELIBERA 31 maggio 2013 - Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: Rimodulazione di risorse assegnate alle «Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale nel quadro del piano di accompagnamento dell'opera». Riprogrammazione del «Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e successive modifiche ed integrazioni. (Delibera n. 29/2013). (13A07753)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «Legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Vista la legge 27 settembre 2002, n. 228, concernente la «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001»;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «codice dei contratti pubblici»), e successive modifiche ed integrazioni, e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che: conferma in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la proposta a questo Comitato per l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione, in particolare, delle infrastrutture;

conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione» alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche ed integrazioni, che: all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» (di seguito «Fondo»), con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

all'art. 16, comma 3, nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, relativo a provvedimenti finalizzati ad assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui alla manovra di finanza pubblica 2011-2013, nonche' ulteriori risparmi in...

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