Lingue e concetti giuridici: premesse metodologiche per un sistema di accesso multilingue all'informazione giuridica

AutoreGinevra Peruginelli
Pagine77-101

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@1. La politica linguistica europea e il principio del multilinguismo

Il multilinguismo rappresenta oggi uno dei principi democratici su cui si basa l'Unione europea (UE) e riveste grande importanza per il funzionamento delle sue istituzioni. Gli organismi comunitari hanno dovuto gestire la diversità degli idiomi parlati negli Stati membri, fissando delle regole ben precise per garantire sia la parità linguistica, sia il rispetto delle singole identità culturali nazionali da preservare nella loro tipicità. La messa a punto di un regime linguistico adeguato rappresenta una costante nel processo di costruzione europeo, i cui sviluppi e implicazioni sono tuttora argomento di attualità1.

La politica linguistica rappresenta uno strumento fondamentale nel contesto europeo e riflette la volontà di salvaguardare l'identità culturale di ciascun popolo, tenendo conto della naturale evoluzione delle lingue.

È possibile individuare tre diversi indirizzi di politica linguistica.

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Un primo indirizzo è diretto all'uniformità linguistica: viene scelta una lingua e si esclude l'uso di lingue alternative. Fautori di questa strategia sono stati i regimi centralisti in cui si assisteva a forme di soppressione delle libertà linguistiche e all'imposizione di una lingua nazionale, spesso coincidente con la lingua della classe dirigente (Unione Sovietica, Spagna di Franco, Italia fascista). Ma anche la Francia attuale, basata su un ordinamento non certo totalitario, segue questo indirizzo e conserva un atteggiamento verso le lingue straniere, in particolare verso l'inglese, di diffidenza, al fine di tutelare la purezza del francese che, sulla base della revisione costituzionale del 25 giugno 1992, è langue de la Republique.

Il secondo indirizzo prevede una imparzialità assoluta in cui le istituzioni si astengono dall'intervenire. Sono i cambiamenti sociolinguistici a determinare la nascita, l'evoluzione e la morte di una lingua; in questo modo le lingue che riflettono il mondo che rappresentano restano in vita, mentre quelle meno dinamiche muoiono.

Il terzo indirizzo è volto a tutelare le lingue regionali, quelle minoritàrie e i dialetti locali, considerati deboli in confronto alla lingua nazionale o ad una lingua straniera2.

A livello europeo, accanto a posizioni che sostengono l'eguaglianza delle lingue ufficiali e a iniziative per la promozione delle lingue minoritarie e regionali, sono presenti comunque segni evidenti che alcune lingue, come ad esempio l'inglese, hanno per così dire una reputazione più alta e godono di una posizione privilegiata.

@2. Obiettivi del multilinguismo in ambito giuridico

Con il moltiplicarsi degli scambi transnazionali nel quadro di una più generale convergenza dei modelli di sviluppo ispirati a valori e principi di coesistenza pacifica e rispetto dei diritti umani, il fenomeno dell'integrazione linguistica tra i paesi dell'UE si manifesta in modo macroscopico.

Nell'ambito del diritto tale integrazione è un'esigenza fondamentale, che tuttavia trova notevoli difficoltà di attuazione.

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Alla diversità delle lingue e delle modalità di espressione delle varie realtà giuridiche si aggiunge la diversità degli istituti giuridici dei vari ordinamenti e dei concetti che ne stanno alla base.

Ciò è di particolare interesse per gli studiosi comparatisti e per la formazione delle nuove generazioni di giuristi chiamati a misurarsi con la crescente dimensione transnazionale degli ordinamenti giuridici dei singoli paesi. Sono ben note le differenze di metodi e stili di pensiero e di lavoro, nonché delle componenti formative, dei giuristi dei paesi del continente europeo, in quanto espressione di diverse identità culturali.

Naturalmente tali metodi e stili influiscono sulla possibilità di comunicazione in Europa.

Affinchè la diversità a livello linguistico non rappresenti un ostacolo alla comunicazione fra i popoli e all'accesso al loro patrimonio culturale, ma anzi un bene prezioso che contraddistingue i singoli paesi, occorre prendere atto del valore del multilinguismo giuridico, inteso come sfida verso una forma di integrazione tra ordinamenti giuridici diversi. Ciò che occorre perseguire è l'incontro tra culture giuridiche e allo stesso tempo la valorizzazione delle identità che riflettono la ricchezza di ciascun ordinamento.

Obiettivo principale del multilinguismo nell'ambito del diritto è dunque quello di rispondere all'esigenza, oggi fortemente sentita, di agevolare l'incontro fra i diversi ordinamenti giuridici, consentendone la comprensione e permettendone la conoscenza reciproca nei vari paesi. In questo modo sarà facilitata la comunicazione nel mondo della ricerca giuridica, della professione forense, della regolamentazione degli affari e della fornitura di servizi ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni.

A livello operativo occorre costruire servizi che permettano ad utenti stranieri di accedere all'informazione di ogni singolo Stato attraverso interfacce multilingue e comunque modalità di ricerca che consentano il reperimento a favore di utenti che non conoscono la lingua di origine del materiale giuridico.

@@2.1. La scienza della giurilinguistica come disciplina consacrata al multiliguismo giuridico

La giurilinguistica, intesa come scienza che studia il trattamento linguistico da applicare ai testi giuridici, si situa a metà strada tra duePage 80 discipline: la linguistica e il diritto3. Questo termine consacra l'apporto indiscutibile alla scienza giuridica di una disciplina, la linguistica, che oggi si rivela indispensabile per i giuristi che devono operare in un mondo professionale globalizzato4.

Come la terminologia per la traduzione, la giurilinguistica può accompagnare il diritto e servire da scienza ausiliaria, in particolare nelle situazioni in cui sono presenti testi espressi in più lingue5.

Quattro sono i contesti giuridico-linguistici in cui il giurilinguista, nel confrontarsi con due fattori culturali fondamentali come la lingua e il sistema giuridico, trova una sua collocazione: 1) paesi monolingue che possiedono un solo sistema giuridico, ad esempio l'Italia, la Francia, i Paesi Bassi, il Messico; 2) paesi in cui regna un bilinguismo ufficiale, come in Belgio, Finlandia, Canada, Camerun o un multilinguismo, ad esempio in Svizzera e in Spagna; 3) paesi federali in cui esiste un bilinguismo o multilinguismo e un doppio sistema giuridico, come in Belgio, Canada, India; 4) organizzazioni sovranazionali in cui vige il multilinguismo e il ricorso a sistemi giuridici diversi.

Il giurilinguista è dunque uno specialista (giurista, linguistica, traduttore, revisore, lessicografo...) capace di produrre, redigere, interpretare, tradurre e comparare testi giuridici sia monolingue che multilingue; la sua vocazione è quella di interrogarsi a priori o a posteriori sulla produzione di tali testi, sulle lingue in cui sono redatti e sulla terminologia utilizzata.

Tale figura si comporta non tanto come un puro linguista o filologo, ma piuttosto come qualcuno che si preoccupa della lingua intesa nella sua funzione di comunicazione, contestualizzandola e conformandola alla società.

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Il giurilinguista infatti lavora non solo sul piano linguistico, ma soprattutto su quello culturale e sociale, avendo il difficile compito di condurre l'autore al lettore e il lettore all'autore6.

@3. Le peculiarità del linguaggio giuridico nel contesto del multilinguismo

Un termine si compone di due elementi fondamentali: la sua forma linguistica, cioè la parola nella sua realizzazione alfabetica, e il contenuto o concetto di cui la forma linguistica è l'espressione7. Nell'ambito del diritto i concetti fondamentali della scienza giuridica costituiscono, insieme alle espressioni linguistiche loro assegnate, la terminologia propria di questa disciplina specialistica.

Il diritto ha necessità di costituirsi un proprio lessico8, facendo uso di parole create ad hoc oppure assegnando a parole della lingua naturale un significato proprio; il linguaggio giuridico rappresenta infatti un sottoinsieme di quello comune9, configurandosi come un vero e proprio linguaggio specialistico.

Tale tipo di linguaggio coincide, in alcune circostanze, con quello della politica, basato su giudizi di valore, ricco di ambiguità e orientato alla persuasione. In certi casi la complessità di questa terminologia esclude dalla comunicazione il non esperto.

Da ciò deriva la cosiddetta indeterminatezza del linguaggio giuridico, in merito alla quale sono sostenute due opposte esigenze da soddisfare: la necessità di eliminarla e quella di mantenerla.

La prima deriva dal dogma della certezza del diritto, che richiede la limitazione dell'indeterminatezza o ambiguità e si ricollega agli aspetti scientifici del linguaggio giuridico, mentre la seconda esigenza deriva dalla necessità di garantire una conveniente flessibilità e adeguatezza dellePage 82 norme alla realtà in contìnua evoluzione ed è in parte collegata alla funzione ermetica del linguaggio.

Casi di ambiguità possono verificarsi quando uno stesso termine possiede più significati distinti, oppure quando i suoi significati sono pertinenti ad aspetti diversi di una medesima realtà o a fenomeni in qualche modo collegati. Un esempio del primo caso si può ritrovare nel confronto tra gli articoli 1081 e 1342 del Codice civile: il primo parla di "modulo" come unità di misura dell'acqua corrente, il secondo di contratti conclusi mediante "moduli": le possibilità di confusione sono minime, per non dire inesistenti. Più delicato è invece il caso di termini come "condizione", usato nell'articolo 1354 del Codice civile per indicare la clausola cui le parti subordinano l'efficacia di un contratto e nell'articolo 1359 del Codice civile per indicare l'evento. In tutti questi casi è fondamentale comunque operare una attività di contestualizzazione, che consiste in un processo di identificazione dell'ambito in cui è inserito il concetto. Ciò permetterà di: a)...

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