LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 9 - Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 2 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, la Regione promuove il riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o piu' significati.
-
La promozione del riconoscimento della LIS e' finalizzata a rimuovere ogni ostacolo esistente al suo utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro partecipazione alla vita collettiva.
-
La LIS gode di tutte le garanzie e tutele di cui alla presente legge conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.
-
La Regione riconosce altresi' che la LIS rientra tra gli strumenti operativi volti alla rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Art. 2
Principi ed ambiti dell'azione regionale 1. La Regione, nel garantire la piena integrazione delle persone sorde mediante il sostegno di tutte le iniziative utili a favorire l'acquisizione da parte loro della lingua orale e scritta, promuove altresi' l'acquisizione e l'uso della LIS.
-
Nel favorire la ricerca e garantire l'utilizzo delle tecnologie disponibili per il recupero delle capacita' uditive, la Regione:
-
promuove l'applicazione dell'impianto cocleare o di altre tecnologie disponibili;
-
agevola il supporto formativo delle persone sia impiantate sia protesizzate, cosi' come l'insegnamento della LIS nelle scuole primarie e secondarie, anche attraverso attivita' di sostegno e servizi specialistici, al fine di rendere effettivo per i sordi l'adempimento dell'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
-
prevede la facolta' per gli enti locali di utilizzare la LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
-
...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA