LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 9 - Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 2 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, la Regione promuove il riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o piu' significati.

  1. La promozione del riconoscimento della LIS e' finalizzata a rimuovere ogni ostacolo esistente al suo utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro partecipazione alla vita collettiva.

  2. La LIS gode di tutte le garanzie e tutele di cui alla presente legge conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

  3. La Regione riconosce altresi' che la LIS rientra tra gli strumenti operativi volti alla rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

    Art. 2

    Principi ed ambiti dell'azione regionale 1. La Regione, nel garantire la piena integrazione delle persone sorde mediante il sostegno di tutte le iniziative utili a favorire l'acquisizione da parte loro della lingua orale e scritta, promuove altresi' l'acquisizione e l'uso della LIS.

  4. Nel favorire la ricerca e garantire l'utilizzo delle tecnologie disponibili per il recupero delle capacita' uditive, la Regione:

    1. promuove l'applicazione dell'impianto cocleare o di altre tecnologie disponibili;

    2. agevola il supporto formativo delle persone sia impiantate sia protesizzate, cosi' come l'insegnamento della LIS nelle scuole primarie e secondarie, anche attraverso attivita' di sostegno e servizi specialistici, al fine di rendere effettivo per i sordi l'adempimento dell'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

    3. prevede la facolta' per gli enti locali di utilizzare la LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

    4. ...

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