DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002 - Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002). (Deliberazione n. 123/2002)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la decisione 93/389/CEE del Consiglio dell'Unione europea, modificata dalla decisione 1999/296/CE che istituisce il meccanismo di controllo per la CO2 e altri gas ad effetto serra di origine antropica all'interno della Comunita'; Vista la comunicazione della Commissione europea COM/2000/88 dell'8 marzo 2000 che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreche' alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilita'; Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York nel 1992, concernente la "stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attivita' umane al sistema climatico"; Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla predetta Convenzione Quadro e l'adempimento congiunto dei relativi impegni che per l'Italia comporta una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012; Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n.

1513/2002 del 27 giugno 2002 per l'adozione del "Sesto Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione" che individua tra le sette priorita' tematiche di ricerca del programma specifico "Integrating and strengthening the European Research Area" quella dello "Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi" (sesta priorita), comprendente anche le attivita' di ricerca in materia di energia e di trasporti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze anche in materia ambientale ed energetica; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 110 ha stabilito l'istituzione di un "Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia"; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, concernente "Orientamento e modernizzazione del settore forestale"; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, che delega al Governo il recepimento della direttiva comunitaria n. 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'; Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati, presenti a questo Comitato un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo; Vista la propria delibera 19 novembre 1998, n. 137, (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999) che approva le "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"; Viste le successive delibere con le quali questo Comitato ha approvato i seguenti programmi nazionali, in coerenza con le suddette linee guida

"Libro Bianco sulle fonti rinnovabili" - delibera 6 agosto 1999, n. 126, (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999); "Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali" - delibera 21 dicembre 1999, n. 217, (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000); "Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici" - delibera 21 dicembre 1999, n. 218, (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2000); "Programma nazionale per la ricerca sul clima" - delibera 21 dicembre 1999, n. 226, (Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000); "Programma nazionale biocombustibili (PROBIO) - delibera 15 febbraio 2000, n. 27, (Gazzetta Ufficilae n. 113 del 17 maggio 2000); Vista la propria delibera 19 aprile 2002, n. 35, (supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 22 ottobre 2002) che approva le Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo nelle quali, in particolare, le aree dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti sono considerate tra quelle a maggiore rilevanza socio-economica; Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea, COM (2001) 581, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; Tenuto conto delle risultanze della Settima Conferenza delle Parti alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, le cui decisioni relativamente all'attuazione del Protocollo di Kyoto hanno

  1. riconfermato l'impegno dei Paesi "Annex I" (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) alla riduzione delle emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, individuati in: anidride carbonica (C02), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6); b) stabilito il ricorso illimitato ai tre meccanismi di flessibilita' istituiti dal Protocollo di Kyoto per integrare le azioni nazionali con la realizzazione di azioni comuni tra Paesi "Annex I" (Joint Implementation-JI), ovvero mediante la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo "Non Annex I" (Clean Development Mechanism-CDM), oppure attraverso il commercio internazionale dei permessi di emissione (Emissions Trading-ET); c) riconosciuto il ruolo delle attivita' di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, purche' tali attivita' risultino addizionali, siano indotte dall'attivita' umana e abbiano avuto inizio dopo il 1990. In particolare, i limiti all'uso della gestione forestale per ciascun Paese sono stati posti pari al 15% dell'incremento netto degli stock di carbonio delle foreste gestite. Tali valori sono riportati nell'Appendice Z dell'accordo politico di Bonn (COP6 bis) e per l'Italia tale limite e' stato fissato in misura pari a 0,18 Mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 Mt di CO2); d) riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell'assorbimento di carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di afforestazione e riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno base del Protocollo di Kyoto), per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto; e) riconosciuto il ruolo delle attivita' di afforestazione e riforestazione nell'ambito del meccanismo di JI; f) riconosciuto il ruolo delle attivita' di afforestazione e riforestazione nell'ambito del CDM, purche' tali attivita' risultino addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000. Su tali attivita' si applica il limite dell'1% del valore delle emissioni del 1990, che per l'Italia corrisponde a circa 5 MtCO2; Vista la nota n. GAB/2002/10007/C dell'8 ottobre 2002 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso il piano di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 120/2002 prima citata; Prende atto del quadro di riferimento programmatico, delineato nel piano predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in particolare

  1. dei valori di emissione di gas ad effetto serra per l'anno 1990 e per l'anno 2000, riportati nella tabella 1, elaborati sulla base dei dati trasmessi al Segretariato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e alla Commissione europea nell'ambito della decisione 93/389/CEE del Consiglio, richiamata in premessa;

    Tabella 1

    emissioni di ghg al 1990 e al 2000

    per settore di emissione

    Emissioni di GHG [Mt CO2 eq.]

    1990 2000

    Da usi di fonti energetiche, di cui: 424,9 452,3

    industrie energetiche, di cui:..... 147,4 160,8

    termoelettrico..... 124,9 140

    raffinazione (consumi diretti)..... 18,0 17,4

    altro..... 4,5 3,4

    Industria manifatturiera e costruzioni..... 85,5 77,9

    Trasporti..... 103,5 124,7

    Civile (incluso terziario

    e pubblica amministrazione)..... 70,2 72,1

    Agricoltura..... 9,0 9,0

    Altro (fughe, militari, aziende

    di distribuzione)..... 9,3 7,8

    Da altre fonti..... 96,1 94,5

    Processi industriali (industria mineraria,

    chimica)..... 35,9 33,9

    Agricoltura..... 43,4 42,6

    Rifiuti..... 13,7 14,2

    Altro (solventi, fluorurati)..... 3,1 3,8

    Totale . . .. 521,0 546,8

  2. dello scenario "tendenziale" delle emissioni di gas ad effetto serra, elaborato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure gia' avviate o comunque decise, che individua livelli di emissione al 2010 pari a 579,7 Mt CO2 eq. come riportato nella tabella 2;

    Tabella 2

    Scenari di emissione 2010, "tendenziale"

    Anno 2010 |[Mt CO2 eq.]

    ---------------------------------------------------------------------

    Da usi di fonti energetiche, di cui: | 484,1

    ---------------------------------------------------------------------

    industrie energetiche, di cui:.... | 170,4

    ---------------------------------------------------------------------

    termoelettrico.... | 150,1

    --------------------------------------------------------------...

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