DELIBERAZIONE 13 febbraio 2003 - Approvazione delle integrazioni alle linee guida ed ai regolamenti attuativi degli articoli 2, 4, 22, comma 1, e 24, comma 4, della legge n. 241/1990. (Deliberazione n. 048/03)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68: ´Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio esteroª; Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474

´Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio esteroª; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241: ´Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiª e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.

352: ´Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2 della legge n.

241/1990 del 7 agosto 1990; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145: ´Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; Viste le osservazioni trasmesse dal Ministero delle attivita' produttive (Direzione generale per i servizi interni) con comunicazione del 18 dicembre 2002, n. 20020192797 (allegata); Delibera di approvare le seguenti integrazioni alle linee-guida ed ai Regolamenti attuativi degli articoli 2, 4, 22, comma 1, e 24, comma 4, della legge n. 241/1990

Osservazione n. 1: verra' aggiunto all'art. 3 del Regolamento attuativo articoli 22, comma 1, e 24, comma 4 (Modalita' di presentazione delle istanze di accesso ai documenti e responsabilita' del procedimento) il comma 4, che citera' testualmente l'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992. ´Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni, e' tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la recezione.

Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionataª; Osservazione n. 2: all'art. 5, comma 3 del Regolamento, articoli 22, comma 1 e 24, comma 4 (Casi di esclusione e di differimento del diritto di accesso individuati dall'Istituto) verra' aggiunta la seguente frase: ´L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durataª; Osservazione n. 3: all'art. 9, comma 2 del Regolamento, articoli 2 e 4 (Responsabile del procedimento) al secondo capoverso, verra' inserita la seguente frase ´salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145, in materia di delega di funzioni dei dirigentiª.

Le linee-guida, che costituiscono parte sostanziale ed integrante dell'appunto e della delibera, verranno analogamente modificate nei punti sopra evidenziatiª.

Ad approvazione avvenuta, i Regolamenti entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 13 febbraio 2003 Il presidente: Quintieri Il segretario: Bianconi

Allegato LINEE GUIDA RELATIVE AL REGOLAMENTO ADOTTATO DALL'ICE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE n. 241/1990.

  1. Il presente documento contiene una serie di linee guida indirizzate ai responsabili del procedimento, ad esplicazione dei contenuti del regolamento adottato dall'ICE in attuazione delle previsioni degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (di seguito denominata ´leggeª), recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo.

  2. L'art. 2 della legge prevede l'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, che deve essere adottato entro un termine che puo' essere determinato

    1. dalla legge o da un regolamento; b) in mancanza di una previsione, ex lettera a), dalla singola amministrazione, attraverso una propria determinazione, che, come chiarito in sede consultiva dal Consiglio di Stato (cfr. Adunanza generale del 21 novembre 1991 e Adunanza generale del 23 gennaio 1992, pareri pubblicati in Dir. pr. amm. 2/1992, pp. 381 ss.) deve avere natura regolamentare; c) l'art. 2, comma 3 della legge prevede che qualora le pubbliche amministrazioni non provvedono ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.

  3. L'art. 4 della legge riconosce pienamente il principio della responsabilita', stabilendo che ´ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finaleª.

  4. Nella tabella che segue viene data evidenza dei criteri seguiti nella predisposizione delle tabelle, relative ai procedimenti amministrativi dell'ICE, allegate al regolamento adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990.

    BREVI NOTE METODOLOGICHE RELATIVE ALL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO Nel procedere a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, in via preliminare si e' proceduto al monitoraggio delle attivita' svolte in seno all'ICE, al fine di verificare quali siano i procedimenti, le disposizioni che li disciplinano e l'Unita' responsabile (Dipartimento e Area).

    E' da premettere che l'ICE, ai sensi della legge n. 68/1997, e' un ente istituzionalmente preposto alla fornitura di servizi di base e di servizi personalizzati e specializzati, cosi' come definiti dall'art. 2 della legge di riforma. A tal proposito nel suo agire svolge una serie di attivita' tecniche che non hanno natura provvedimentale, e che cio' ha posto non poche difficolta' nel delineare e individuare quali tra queste attivita' siano sottoposte all'applicazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990.

    Senza dubbio vi sono una serie di attivita' soggette all'applicazione delle disposizioni richiamate. Il riferimento e'

    alle procedure di appalto pubblico di forniture, di servizi e di lavori, secondo la tripartizione di matrice comunitaria, fino alla scelta del contraente: questa fase viene definita ´procedura ad evidenza pubblicaª, per il fatto che l'amministrazione puo' esercitare un potere unilaterale nella scelta del futuro contraente e trovando applicazione una serie di disposizioni di diritto pubblico.

    Una volta scelto il contraente, si passa alla cd. fase negoziale, che vede l'amministrazione agire sullo stesso piano del soggetto privato, spogliandosi di conseguenza dei propri poteri autoritativi e dovendo agire come un comune contraente; in secondo luogo costituiscono procedimenti amministrativi le procedure concorsuali finalizzate alla assunzione del personale (concorsi pubblici): anche in questo caso l'amministrazione esercita poteri autoritativi e trovano applicazione una serie di disposizioni di diritto pubblico, oltre che le norme della legge n. 241/1990, che stiamo considerando.

    Se per queste attivita' non vi sono dubbi, circa l'applicabilita' degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, l'ICE esercita una serie di attivita', che, quant'anche non sfocino nell'adozione di un provvedimento amministrativo finale, tuttavia sono considerate strumentali.

    I procedimenti strumentali sono quelli con cui l'amministrazione esercita le funzioni di supporto per la soddisfazione dei bisogni interni o, meglio, come riferito in dottrina, attraverso i quali ´amministra se' stessa, cura cioe' essenzialmente interessi propri, di un proprio servizio, di una propria funzioneª.

    Possono considerarsi procedimenti strumentali quelli che riguardano

    l'organizzazione dell'ente; la finanza; il personale. Per altro in questo ultimo caso, considerato il processo di privatizzazione del pubblico impiego, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, si e' assistito all'abbandono degli schemi tipici del diritto pubblico e dell'agire amministrativo, per passare ad un agire disciplinato secondo le norme del diritto privato. Tuttavia permangono una serie di attivita' procedimentalizzate, che sono disciplinate in maniera molto minuziosa e che possono dar vita ad un agire con poteri unilaterali da parte dell'amministrazione, che appartengono ad una zona, che potremmo dire grigia, a cavallo tra il diritto privato e l'esigenza di rispettare le regole del procedimento amministrativo (si pensi al trasferimento d'ufficio del personale, ovvero ai procedimenti disciplinari,...).

    Di conseguenza

    i procedimenti amministrativi organizzativi istituiscono e strutturano uffici, delineando l'assetto organizzativo ed i rapporti tra uffici e tra amministrazioni; i procedimenti finanziari sono quelli mediante i quali l'amministrazione provvede all'impegno ed al pagamento di spese pubbliche, inserendosi tra due procedimenti: quello relativo al bilancio di previsione, con cui vengono stanziate le somme, e quello di rendicontazione, con il quale viene approvato il bilancio consuntivo; infine abbiamo i procedimenti di amministrazione del personale indicano le modalita di esplicazione del rapporto tra il dipendente e la propria amministrazione. Come detto si e' assistito alla cd.

    privatizzazione del pubblico impiego, con la conseguenza che il dirigente agisce con i poteri del datore di lavoro privato. Come detto pero' permangono una serie di attivita' procedimentalizzate, che sono state inserite nelle tabelle allegate al regolamento adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990. Si pensi, oltre al reclutamento, al collocamento a riposo, al trasferimento, ai procedimenti disciplinari.

    Ricapitolando, si e' proceduto seguendo i seguenti criteri

    innanzitutto nella tabella allegata al regolamento si sono incluse quelle attivita' che senza ombra di dubbio danno vita ad un procedimento amministrativo (procedure concorsuali per l'assunzione di personale e procedure per la scelta del contraente nell'ambito degli appalti pubblici); si sono considerate quindi una serie di attivita' procedimentalizzate, per le quali vi sono normative specifiche, che disciplinano il modo in cui l'amministrazione deve agire; si sono considerati i procedimenti strumentali, relativi ad attivita' di...

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