DECRETO 16 giugno 2005 - Linee guida di programmazione forestale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 giugno 2005 Linee guida di programmazione forestale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che al comma 1 delega il Governo ad emanare decreti legislativi per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e al comma 3, lettera i), stabilisce che detti decreti legislativi siano diretti a creare condizioni per favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e ai principi individuati dalle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante orientamento e modernizzazione del settore forestale, che all'art. 3, comma 1, affida al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle politiche agricole e forestali, ciascuno per quanto di propria competenza, l'incarico di emanare linee guida in materia forestale, in relazione alle quali le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza, attraverso la redazione e la revisione di propri piani forestali; Vista la convenzione per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo nel novembre 1991, che fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale per la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema alpino nonche' la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti ed il relativo protocollo per le foreste montane, con lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando cio' sia necessario, di svilupparle o di aumentare l'estensione e di migliorare la loro stabilita'; Vista la convenzione sulla diversita' biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n. 124; Considerato che nel corso della sesta conferenza delle parti firmatarie della convenzione sulla diversita' biologica, tenutasi all'Aja nel 2002, e' stata adottata la decisione VI/22 che nell'allegato I definisce un programma di lavoro per la conservazione della diversita' biologica forestale, considerata elemento insostituibile per la complessiva conservazione della diversita' biologica anche in relazione al rapporto foreste - clima e che ribadisce piu' volte l'importanza della gestione forestale sostenibile; Vista la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992 ed il protocollo di Kyoto del dicembre 1997 che ne rappresenta uno degli strumenti attuativi e che riconosce alle foreste un ruolo significativo nelle politiche di stabilizzazione del clima per la loro capacita' di fissazione del carbonio; Vista la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (United Nations convention to combat desertification - UNCCD) del 17 giugno 1994, ratificata con la legge 4 giugno 1997, n. 170; Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione della flora e della fauna (CITES) firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con la legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visti gli esiti della conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, che hanno dato concretezza al concetto di gestione forestale sostenibile (GFS), definendone le tre principali dimensioni, ecologica (conservazione delle risorse boschive), sociale (impatti sociali positivi) ed economica (efficienza nell'organizzazione dell'offerta dei prodotti o dei servizi forestali), e hanno affermato un quadro di principi volti ad ottenere un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutte le tipologie di foreste, noti con la denominazione di principi forestali; tali principi accompagnano il capitolo 11 di agenda 21, dedicato alla strategia contro la deforestazione; Viste le proposte d'azione del comitato intergovernativo sulle foreste (Intergovernmental panel on forest, IPF 1995-97) e del Forum intergovernativo sulle foreste (Intergovernmental forum on forest, IFF 1997-2000) per la promozione di politiche nazionali ed internazionali per una gestione forestale sostenibile, che hanno trovato seguito a partire dal 10 ottobre 2000 nel programma pluriennale di lavoro del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (United Nations forum on forests, UNFF); Considerata la particolare attenzione rivolta alle politiche di pianificazione forestale nazionale in ambito FAO; Visto il VI programma di azione per l'ambiente della Comunita' europea 2001-2010 (decisione n. 1600/2002/CE); Visto il piano d'azione dell'Unione europea contro il commercio illegale del legno (FLEGT) adottato il 13 ottobre 2003; Vista la direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che promuove la costituzione di una rete ecologica europea coerente, denominata Natura 2000, costituita da zone speciali di conservazione (ZSC) e da zone di protezione speciale (ZPS) recepita in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120; Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (PAC), recepito in Italia con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, ed in particolare il criterio della condizionalita'; Vista la proposta di regolamento del consiglio sullo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) del 14 luglio 2004; Considerato che l'Italia, aderendo al processo Paneuropeo delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE), ha fatto proprio il concetto di gestione forestale sostenibile (GFS) cosi' come definito dalle risoluzioni di Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998) e Vienna (2003) ed in particolare dalla risoluzione H1 di Helsinki del 1993, che chiede una gestione corretta e l'uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo tali da mantenere la loro diversita' biologica, produttivita', capacita' di rinnovazione, vitalita' e una potenzialita' che assicuri, adesso e in futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale tali da non comportare danni ad altri ecosistemi; Considerato che, al fine di dare integrale ed armonica applicazione alle disposizioni del richiamato art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e' opportuno prefigurare un sistema di programmazione forestale concertato con i diversi attori titolari di competenze in materia, che tenga conto degli aspetti della tutela, della valorizzazione, dello sviluppo e del monitoraggio nel settore forestale, con particolare riguardo alla gestione forestale sostenibile al fine di calare nella realta' italiana gli indirizzi maturati in ambito internazionale contenuti nelle convenzioni e trattati sottoscritti dal nostro Paese; Considerato che in tale ottica lo Stato italiano, inteso nella pluralita' delle sue articolazioni centrali e regionali, intende fornire un quadro di riferimento per sviluppare linee programmatiche ed interventi puntuali sul territorio; Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 delle legge 5 giugno 2003, n. 131, dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo...

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