Linee guida di critica costituzionale al nuovo codice delle assicurazioni

AutoreDino Incognito
CaricaAvvocato, Presidente ANEIS
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L'esame delle norme dal punto di vista della rispondenza delle stesse alla Carta costituzionale costituisce certamente una speculazione giuridica al più alto livello, spesso di difficile comprensione anche per chi alla speculazione giuridica non è estraneo.

Atteso che i lavori della Commissione1 giuridica permanente voluta dall'A.N.E.I.S (Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale) e insediatasi presso l'Università di Catania il 28 giugno 2007, hanno come scopo finale l'utilizzo dei risultati dello studio non solo da parte di Avvocati, Giudici togati e Giudici di pace, ma anche di patrocinatori legali e di quanti, a vario titolo, si interessano specificamente della legge sul nuovo Co- dice delle assicurazioni, è apparso opportuno al coordinatore della Commissione tentare di rendere, con termini e concetti semplici, studi di tanta elevata speculazione giuridica.

@1. Profili di incostituzionalità della legge esaminata

- Fatta questa premessa, per passare allo studio dei profili di incostituzionalità di alcune norme del nuovo codice delle assicurazioni (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209) e del susseguente decreto applicativo (18 luglio 2006, n. 254) e poiché la legge esaminata non è stata adottata dal Parlamento, ma si tratta di un decreto legislativo, commutata in legge dal successivo passaggio parlamentare, non si può prescindere dall'esame della legge delega concessa dal Parlamento al Governo. Tale delega veniva concessa «per il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni private» (legge 29 luglio 2003, n. 229, in Gazz. Uff. 25 agosto 2003, n. 196). L'esame, quindi, deve verifi- care se i termini della legge delega siano stati rispettati dal Legislatore e, in caso di mancato rispetto dei limiti, accertare fino a che punto tali limiti siano stati violati o, addirittura, ignorati.

L'art. 4 della legge delega (riassetto in materia di assicurazioni) recita testualmente: «Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi»:

a) «adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali»;

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli ... ecc.

Se il Governo quindi avesse voluto attenersi alla delega ottenuta, avrebbe dovuto provvedere solo ed esclusivamente «al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni» e mai operare fino a creare istituti normativi nuovi.

Tutto questo comporta certamente una ipotesi di illegittimità costituzionale per eccesso di delega ex art. 76 Cost. e ciò, sia in rapporto alla mancanza formale di una delega espressa nei sensi poi espletati dall'attività del Legislatore delegato, sia, soprattutto, in relazione alla sostanziale novellazione di profili sistematici dell'ordinamento civile, in nessun modo riconducibili alla previsione della legge delega.

Illegittimità relativa quindi a tutta una parte del codice delle assicurazioni relativa agli artt. 137-150.

A cascata, tale censura, non palesemente infon-data, investe, poi, anche singoli aspetti della sopracitata normativa, sia con riferimento alla parte generale (artt. 141, 144, 145 e 148), sia con riferimento a ciò che appare norma speciale rispetto alla nuova normativa sul risarcimento diretto (artt. 149 e 150, con il regolamento attuativo ex D.P.R. n. 254/2006 previsto da tale ultimo articolo).

Prima di passare però all'esame delle singole censure, con la ricerca della individuazione delle norme costituzionali eventualmente violate, va completato il discorso sulla possibile incostituzionalità della legge per eccesso di delega ex art. 76 Cost. e del contrasto evidente tra le disposizioni comunitarie in materia e la legge varata.

Onde sgombrare il campo da facili entusiasmi, va detto che qualche eminente studioso di diritto costituzionale sostiene che andare oltre la legge delega non verrebbe visto dalla Consulta come motivo sufficiente per una dichiarazione di incostituzionalità delle norma o dell'istituto giuridico varato,Page 4 tanto è ormai comune a tutti i Governi la prassi di allontanarsi dalla delega ottenuta (in base a ragioni di opportunità politica, pressioni di lobbies e di forze economiche preponderanti) nel varare i decreti legislativi che vengono poi tramutati in legge in forza della maggioranza che li sostiene.

Ovviamente tutti sanno ormai che la Consulta tende a conservare strenuamente le norme di legge, facendo ricorso alla lettura costituzionalmente orientata delle norme stesse, e solo quando la comparazione tra la norma esaminata e il suo referente costituzionale non può essere spiegata neppure facendo ricorso alla lettura costituzionalmente orientata, provvede alla dichiarazione di incostituzionalità.

Ovviamente, nel caso di specie, bisogna tenere conto sia della composizione della Consulta, sia del modo di reclutarne i membri e, in tale ottica, appare giustificato benché non accettabile, in quanto scoraggia battaglie che si possono e si debbono affrontare anche a costo di perderle, il pessimismo di alcuni illustri costituzionalisti (prof. Agostino Cariola, ord. dir. cost. Università di Catania).

Ci rafforza nella nostra opinione il fatto che il caso che ci occupa appare ben diverso dalla "normale dilatazione" delle leggi delega che i Governi ottengono perché nel caso di specie manca del tutto la delega che poteva consentire al Governo di creare un nuovo istituto come quello sull'indennizzo diretto. Infatti, in questo caso, il Governo aveva avuto delega di «adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa».

Solo ed esclusivamente, quindi, per il riassetto di disposizioni vigenti. Nulla di più. E certamente non di "legiferare" creando un nuovo istituto.

V'è di più.

La legge delega citata imponeva l'«adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali».

Tenuto conto che la normativa comunitaria, in relazione alla V Direttiva Comunitaria dell'11 maggio 2005, n. 14, afferma la necessità, per gli Stati Membri, di adottare sistemi risarcitori tali da consentire al danneggiato la soddisfazione di tutte le potenziali ragioni dei danni subiti a seguito di sinistro, si pone certamente un problema di compatibilità tra la norma comunitaria e la legge sull'indennizzo diretto, laddove questa prevede la non rimborsabilità delle spese legali e di patrocinio, che pone a carico del danneggiato. Per non parlare del fatto che, contro ogni principio di diritto sostanziale, la nuova normativa in tema di indennizzo diretto, dà al debitore la possibilità di determinare la misura del suo debito.

In buona sostanza, la legge delega che poneva, al riassetto voluto, i limiti previsti dall'art. 4 sub lett. a), b), e), f), ha clamorosamente fallito lo scopo e la normativa derivata si pone in chiarissimi termini di incompatibilità costituzionale ove si consideri che il fine voluto dal Parlamento era quello di armonizzare la normativa vigente al fine di concedere una maggiore tutela del consumatore danneggiato, mentre invece il Governo ha operato secondo direttrici di assoluta novità sistematica, andando a incidere e ledere l'intera normativa della responsabilità civile preesistente (che rispettava la direttiva comunitaria, in subiecta materia, dei danni da circolazione stradale).

Nella fattispecie il risarcimento del danno da circolazione stradale, precedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni, era regolato dagli artt. 2043 e 2054 del codice civile ma, dando per scontata la conoscenza dell'art. 2054, che prevede il concorso di colpa tra le parti, quando nessuna di esse è in grado di provare la sua estraneità nella causazione dell'incidente, riportiamo per comodità del lettore, il testo dell'art. 2043 che così recita: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Il disposto dell'art. 2043 era quindi perfettamente in linea con le indicazioni legislative della Comunità europea, poiché prevedeva la risarcibilità del danno causato ingiustamente senza alcun altro limite se non quello del danno effettivamente subito (tutela Aquiliana e disposizione comunitaria).

Oggi, invece, il risarcimento incontra il limite previsto dall'art. 9 comma 2 del decreto attuativo del c.d.a., se non si vuole parlare del limite che incontra qualsiasi credito, quando si dà al debitore il potere di determinare il suo debito.

L'art. 2043 c.c., che non poteva certo essere abrogato da un decreto legislativo secondo il principio della prevalenza delle fonti normative è stato, di fatto, svuotato del suo concetto giuridico più rilevante.

Premesso che, certamente, la violazione della legge delega comporta un chiaro profilo di incostituzionalità "ex art. 76 Cost.", bisogna passare all'esame delle singole norme contenute nalla Carta...

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