DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002 - Approvazione delle linee guida per l'Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 1/2002/AE/ALBO)

Autorita' centrale per la convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993; Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c), prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri; Considerata la necessita' di fornire ai suddetti enti autorizzati precise indicazioni in materia di organizzazione e di adempimenti amministrativi onde assicurare sul territorio nazionale uniformita' di comportamenti e omogeneita' dei servizi resi; Considerato inoltre che, ai fini dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza in Italia e all'estero, la Commissione deve informare i soggetti coinvolti nelle procedure di adozione, sugli elementi in base ai quali saranno svolte le verifiche sull'operato e sulla competenza degli enti in relazione all'eventuale limitazione, sospensione o revoca dell'attivita'; Viste le proprie deliberazioni in data 18 dicembre 2001 e 9 gennaio 2002, inerenti i contenuti del documento di indirizzo denominato "Linee guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri";

Delibera

E' approvato il documento di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, denominato "Linee guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri" che forma parte integrante della presente deliberazione e se ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002 La presidente: Cavallo

LINEE GUIDA PER L'ENTE AUTORIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.

Premessa.

Ad un anno dalla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati a svolgere pratiche di adozione all'estero da parte dei cittadini italiani, la Commissione per le adozioni internazionali - avendo osservato e valutato le diverse prassi operative dei protagonisti, inseriti a vario titolo, nel percorso adozionale (regioni, servizi socio-sanitari, tribunali per i minorenni, enti autorizzati, autorita' straniere) e avendo acquisito maggiori conoscenze - ritiene opportuno tracciare il percorso da attuare affinche' l'intervento dell'ente autorizzato possa essere il piu' possibile adeguato, integrato, trasparente e tutelante del "superiore interesse dei minori stranieri", non solo di quelli adottati, ma anche di quelli che rimarranno, per vari motivi, nella situazione di disagio e svantaggio sociale e, quindi, bisognevoli di aiuto e sostegno nel Paese di origine.

A tal fine e' sembrato corretto, per esigenza di chiarezza e comprensione massima, schematizzare l'attivita' degli enti nei passaggi piu' importanti delle procedure di adozione di un bambino straniero.

Questi passaggi sono riportati in schede-tipo riassuntive dell'attivita'; ogni scheda appena compilata, sara' inserita nel fascicolo dell'ente e potra' eventualmente, oscurati i dati sensibili, essere utilizzata anche per informazione, nonche' pubblicata su testi esemplificativi riguardanti la materia dell'adozione internazionale o essere parimenti, a tal fine, inserita in Internet. Le varie schede facenti capo ad un ente costituiranno cosi', nel loro insieme e per i loro contenuti, una forte dichiarazione d'impegno nella strategia d'intervento (informazione, preparazione, accompagnamento, sostegno pre-adottivo e post-adottivo, altri servizi a disposizione delle coppie) proposta e seguita da quel determinato ente ed alla quale ogni coppia presa in carico, consapevolmente e responsabilmente, aderisce e della quale, successivamente, puo' pretendere la puntuale e corretta esecuzione.

La Commissione ritiene che l'attuale regionalizzazione degli enti, a suo tempo individuata come prudente scelta iniziale, potra' essere superata quando si sara' verificato che il rapporto enti-servizi e' stato instaurato e mantenuto a prescindere dall'esistenza di una struttura logistica nella regione. Cio' sara' possibile nella misura in cui i percorsi di formazione, che hanno accomunato servizi ed enti in questo anno di lavoro, avranno dato i loro frutti e sul territorio nazionale si sara' ottenuto una certa omogeneizzazione degli interventi in tale settore. Nel frattempo si ritiene opportuno che ogni ente indichi un proprio referente in ogni regione per la quale e' autorizzato e nella quale non ha una sede.

La Commissione ritiene, comunque, che l'ente non possa estendere l'operativita' a livello nazionale se non ha almeno due strutture ben organizzate e funzionanti nel quotidiano e distribuite su aree geografiche congruamente distanti.

Per i motivi su esposti, gli enti sono fortemente chiamati, nel l'espletare la propria attivita', a seguire puntualmente le indicazioni espresse nel presente documento e compilare le schede-tipo allegate, che ne costituiscono parte integrante.

La Commissione ritiene, inoltre, maturo un confronto per verificare con gli enti gia' autorizzati come superare le difficolta' derivanti dall'esistenza di un numero elevato di autorizzazioni per un determinato Paese, in quanto la frammentazione degli interventi operativi penalizza gli enti stessi, alcuni dei quali potrebbero vedersi preclusa la possibilita' di accreditamento all'estero; le autorita' straniere, infatti, insistono per un numero limitato di enti; probabilmente la realizzazione di coordinamenti spontanei per aree geografiche di attivita' puo' essere una strada da percorrere; a tal fine, nel breve periodo, saranno promossi incontri di approfondimento aperti ad ogni contributo, anche provenienti da istituzioni locali.

Per quanto riguarda i costi dell'adozione nel Paese straniero, la Commissione ribadisce la necessita' di fissare entro un congruo periodo di tempo (e comunque non oltre il 30 luglio 2002) un tetto, a tal fine si riserva di dare indicazioni concrete solo dopo che gli enti avranno proceduto alla puntuale e dettagliata compilazione della scheda costi (vedi mod. E/3). Precisa, comunque, che i costi dovranno ridursi ed attestarsi su uno standard che possa configurarsi come una cifra che una famiglia di medio reddito puo' affrontare. Parametro gia' richiesto per il rilascio del decreto di idoneita', altrimenti si avrebbe che alcune coppie sarebbero poi di fatto escluse perche' pur ritenute economicamente in grado di mantenere, educare ed istruire un bambino, di fatto non lo sono per un bambino straniero.

La Commissione ritiene di dover richiamare gli enti alla puntuale applicazione dell'art. 31, lettera m), della legge n. 476/1998, per una efficace collaborazione con i servizi dell'ente locale, sia nell'attivita' di informazione-formazione delle coppie, sia nella fase post-adottiva.

La Commissione ritiene inoltre di dover promuovere fra gli enti e con gli enti la piena attuazione del principio di sussidiarieta', che nella maggior parte dei provvedimenti stranieri sottoposti al suo esame, e' spesso richiamato soltanto formalmente, ed e' altrettanto poco concretamente rilevabile nei progetti di cooperazione e sostegno indicati dalla maggior parte degli enti.

La Commissione, condividendo l'esigenza di semplificare ed omogeneizzare alcune procedure, secondo le indicazioni fornite dagli enti, si impegna a svolgere un'efficace azione di proposta nei confronti delle competenti autorita' ed in particolare

  1. Ad adoperarsi affinche' l'ente possa avvalersi dell'aiuto di una rappresentanza diplomatica di un altro Stato, in quei Paesi ove non e' presente l'ambasciata o il consolato italiano, affinche' le coppie ed i referenti degli enti non siano costretti a spostarsi in un Paese straniero diverso da quello in cui l'adozione sara' effettuata (esempio Nepal \rightarrow India); b) a verificare la possibilita' che gli enti trattino i dati sensibili. Occorrono a riguardo precise indicazioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali (legge n. 675/1996), a tal fine la Commissione richiedera' un incontro in tempi brevi; c) a promuovere, per quanto possibile, la semplificazione delle procedure, nonche' l'abbattimento dei costi per le legalizzazioni; a tal fine la Commissione organizzera' a stretto giro un incontro con le Amministrazioni dell'interno, della giustizia e degli affari esteri; occorrera' comunque una revisione delle apposite norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.

    444 e n. 445; d) a sensibilizzare le rappresentanze italiane all'estero ad una piu' fattiva collaborazione con gli enti operanti sul territorio di competenza (art. 32, comma 4, legge n. 476/1998), assicurando una precisa e puntuale informazione sull'attuale quadro normativo, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalle leggi n.

    476/1998 e n. 149/2001 rispetto ai limiti di eta' ed ai termini di efficacia del decreto di idoneita'; e) a sostenere gli enti nei Paesi non Aja, ove non e' richiesto l'accreditamento, affinche' dalle competenti autorita' di riferimento ricevano un documento che li legittimi ad operare (lettera di gradimento); f) ad organizzare periodici incontri seminariali con i tribunali per i minorenni per promuovere, nel rispetto dell'autonomia propria dell'organo giudicante, un confronto che abbia tra gli obiettivi anche quello di stimolare l'uniformita' dell'interpretazione normativa e l'omogeneizzazione delle prassi operative, al fine di rappresentare alle autorita' straniere una visione univoca e coerente dell'iter adozionale nel nostro Paese.

    La Commissione, nel quadro del proprio piano di attivita', ha promosso, e continuera' a farlo, incontri con le regioni, affinche'

  2. nel breve periodo attivino, in ossequio...

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