DECRETO 3 Luglio 2007 - Linee generali di indirizzo della programmazione delle Universita' per il triennio 2007-2009. (Decreto n. 362).

IL MINISTRO

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 aprile 2006, n. 216;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dell'universita' e della ricerca;

Viste la nota n. GAB/3741.8.7 del 22 maggio 2006, con la quale e' stata richiesta alla Corte dei conti la restituzione del predetto decreto n. 216/2006;

Vista la nota n. 257 del 13 giugno 2006, con la quale la Corte dei conti ha provveduto alla restituzione del predetto decreto, che viene revocato;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

il comma 1, il quale prevede che "le Universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro... dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari...";

il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle Universita' di cui al comma 1, ...sono valutati dal Ministero... dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane...";

il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7 nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero dell'universita' e della ricerca "da' attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Universita'... nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi, e non ex ante (ai fini della approvazione degli stessi);

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'art. 2, comma 148, il quale dispone che "fino alla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dallo stesso), non puo' essere autorizzata l'istituzione di nuove Universita' telematiche";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007);

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81;

Tenuto conto dei pareri della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);

Decreta:

Art. 1.

Linee generali d'indirizzo

  1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Universita), comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita' per il triennio 2007-2009 riportate nell'allegato A allo stesso decreto, del quale costituisce parte integrante.

    Art. 2.

    Programmazione delle Universita'

  2. Le Universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e di qualita' dei servizi offerti, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui all'art. 1.

    Art. 3.

    Termini per l'adozione dei programmi

  3. I programmi relativi al triennio 2007-2009 sono adottati dalle Universita', in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui all'art. 1, entro novanta giorni dalla data della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.

  4. Entro il 30 giugno del 2008, le Universita' potranno adeguare i propri programmi anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 4.

    Art. 4.

    Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse

  5. Il Ministero, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), monitora e valuta ex post i programmi delle Universita', prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attivita' di ciascuna Universita'.

  6. I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1 sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori, e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 43/2005.

  7. Al fine di valorizzare le specifiche vocazioni scientifiche e disciplinari e le situazioni territoriali di ciascuna Universita', le stesse possono effettuare, nei termini di cui all'art. 3, comma 1, specifiche opzioni relativamente alle ponderazioni da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attivita' alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, entro i limiti, minimo e massimo, del 10% e 30% per ciascuna area, fermo restando che la somma delle predette percentuali deve risultare pari a 100. In assenza delle predette opzioni, o qualora le stesse vengano effettuate in termini non coerenti con quanto sopra indicato, i risultati relativi alle predette aree vengono ponderati ciascuno nella misura del 20%. Gli Istituti universitari statali a ordinamento speciale (Scuole superiori, Scuole di dottorato e Universita' per stranieri) possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50% per ciascuna area di attivita', fermo restando quanto sopra indicato.

  8. Al fine di tenere conto delle diversita' dimensionali e di prestazione delle Universita', gli Indicatori individuati nel decreto di cui al comma 2 sono ponderati, con le modalita' indicate nello stesso, mediante l'utilizzazione del "modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Universita", rispettivamente, statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, per i quali il predetto modello non e' utilizzabile, tali indicatori sono ponderati, con le stesse modalita', mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi.

  9. Per esigenze operative connesse all'attuazione del monitoraggio e della valutazione, gli indicatori di cui al comma 2 del presente articolo, e la relativa utilizzazione, possono essere modificati con decreto del Ministro, d'intesa con la CRUI, da inviare alla Corte dei conti.

  10. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione...) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno 2007, pari a 116.892.000, e quelle che saranno iscritte nei corrispondenti capitoli per gli anni 2008 e 2009. Al fine di tenere conto della diversa entita' dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono suddivise fra le Universita' statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Universita' non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificita', e' riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole superiori e le Scuole di dottorato e per le Universita' per stranieri.

  11. Tenuto conto che nel 2007 e 2008, anni di prima applicazione della nuova procedura di programmazione, non sara' ancora possibile apprezzare le variazioni che caratterizzano gli esiti delle attivita' di ciascuna Istituzione, le risorse di cui al comma 6 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno, a fra le Universita':

    a.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base del Modello, allo scopo di sostenere l'attuazione dei...

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