Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione , per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dall'Associazione di tutela Limone Interdonato di Sicilia, con sede in Nizza di Sicilia (Messina), ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66158 del 16 ottobre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione di tutela Limone Interdonato di Sicilia, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Limone Interdonato Messina Jonica, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione di tutela Limone Interdonato di Sicilia, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Limone Interdonato Messina Jonica, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66158 del 16 ottobre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Limone Interdonato Messina Jonica.

Art. 2.

La denominazione Limone Interdonato Messina Jonica e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Limone Interdonato Messina Jonica, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2006

Il direttore generale: La Torre

Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «LIMONE INTERDONATO MESSINA JONICA»

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» e' riservata ai frutti di limone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» e' riservata alla cultivar «Interdonato», ibrido naturale tra un clone di cedro e un clone di limone, appartenente alla Fam: Rutacee; Gen: Citrus; Sp: C. limon.

All'atto della sua immissione al consumo l'indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» presenta le seguenti...

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