DECRETO 30 settembre 2013 - Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Val di Neto», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009. (13A08288)

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale e' stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche e' esclusivamente quello di adeguare all'art. 118-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118-vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.» ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non e'...

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