DECRETO 25 luglio 2005 - Attuazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocita' per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 luglio 2005 Attuazione dell'articolo 2 del

del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti

di velocita' per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.

IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visti l'art. 9 e l'appendice I all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327; Considerato che l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 dispone che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa circolanti, ai fini della possibilita' di concederne l'utilizzo ai nuovi regimi di velocita' stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'art. 1 del decreto medesimo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Adeguamento del parco ai veicoli circolanti ai nuovi regimi

di velocita'

  1. In adempimento a quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327, i veicoli circolanti, adibiti a trasporti eccezionali per massa, possono essere adeguati ai nuovi limiti di velocita' massima calcolata per costruzione, se trattasi di autoveicoli, ovvero di velocita' di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, se trattasi di veicoli rimorchiati, subordinatamente alla verifica della loro rispondenza alle condizioni tecniche stabilite all'art. 3 del presente decreto.

    Art. 2. Procedure amministrative per la verifica dei veicoli

  2. L'istanza per la richiesta di adeguamento di veicoli circolanti, di cui all'art. 1 puo' essere indirizzata presso qualunque Centro Prove Autoveicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

  3. La documentazione, allegata alla richiesta di adeguamento, comprende una scheda con la descrizione delle caratteristiche tecniche e le eventuali calcolazioni, se espressamente richieste dalle norme vigenti, di tutte le parti del veicolo che risultano interessate dall'aumento del regime massimo di velocita'.

    Tale documento, rilasciato dal costruttore del veicolo...

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