LEGGE REGIONALE 15 novembre 2011, n. 59 - Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni ai sensi delle norme statali in materia di stabilizzazione finanziaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 23 novembre 2011) Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

Preambolo Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

Considerato quanto segue:

  1. E' in corso presso il Consiglio regionale l'iter di approvazione della legge di riforma del sistema delle autonomie locali, con particolare riferimento alla disciplina delle unioni di comuni;

  2. In tale fase transitoria e' intervenuto il d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, che ha stabilito i limiti demografici sia per le unioni ordinarie dei comuni, modificando la precedente disciplina di cui al d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, sia per le unioni dei comuni con popolazione fino a mille abitanti, conferendo tuttavia alle regioni la facolta' di stabilire limiti demografici diversi, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso d.l. 138/2011;

  3. La Regione, nelle more dell'approvazione della sopra richiamata disciplina di riordino del sistema delle autonomie locali, con la presente legge intende esercitare tale facolta', fissando un limite demografico minimo diverso da quello indicato dalla normativa statale, sia per le forme associative di comuni di cui all'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, sia per le unioni di comuni di cui all'articolo 16 del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011;

    Approva la presente legge:

    Art. 1

    Limite demografico minimo ai sensi dell'articolo 14 del d.l. 78/2010

  4. Il limite demografico minimo, di cui all'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le aggregazioni cui partecipano i comuni...

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