Limiti all'utilizzabilità della corrispondenza sequestrata

AutoreSara La Rocca
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  1. - Con la sentenza annotata, la Corte di cassazione ritorna sul delicato tema della libertà e segretezza della corrispondenza 1.

    Nel caso di specie, nei confronti del ricorrente era stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni, sulla base del contenuto della corrispondenza epistolare, diretta da questi ad un detenuto, e acquisita a seguito di un provvedimento del P.M. contenente ordine di esibizione all'amministrazione penitenziaria competente.

    Avverso il provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione. La questione sottoposta al giudice di legittimità, avente ad oggetto l'apparenza, l'illogicità e la non pertinenza della motivazione, prendeva le mosse proprio dall'eccezione di inutilizzabilità di tale corrispondenza, già dichiarata con provvedimento del Gup prima della richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato, a norma dell'art. 438 c.p.p.

    Condividendo gli argomenti sostenuti dal ricorrente, la Cassazione ha accolto il ricorso statuendo che ´il provvedimento limitativo del diritto di libertà e segretezza della corrispondenza deve essere motivato, in ossequio all'espressa previsione dell'art. 15 Cost., in quanto la motivazione si pone come garanzia della correttezza del sacrificio imposto ad un diritto di rilevanza costituzionaleª; l'atto con il quale si è disposta l'acquisizione della corrispondenza summenzionata ´ha disposto nella sostanza una forma atipica di intercettazione del contenuto della corrispondenza epistolare, al di fuori di qualsiasi previsione normativa, eventualmente riconducibile nella categoria delle intercettazioni delle comunicazioni a norma degli artt. 266 ss., ma in ogni caso inutilizzabile perché privo dell'autorizzazione del giudice...ª.

    Se, da un lato, risulta apprezzabile la scelta della Cassazione di imperniare l'iter argomentativo sulle garanzie previste ex art. 15 Cost., in punto di motivazione ed in ordine alla riserva di giurisdizione; dall'altro lato, suscita sicuramente qualche perplessità la decisione di pronunciarsi, in termini di ´atipicitઠprobatoria, su un tema, come quello in oggetto, riguardante una situazione giuridica tutelata da specifica riserva di legge.

    E si spiega.

    Con la locuzione ´riserva di leggeª, nel nostro ordinamento, s'intende quel particolare istituto attraverso cui una disposizione costituzionale riserva la disciplina di una data materia alla legge ed agli atti aventi forza di legge. Trasposizione in termini di diritto positivo del principio di legalità sostanziale, la garanzia de qua, determina la qualificazione del potere giurisdizionale come attività vincolata dalla legge nel senso che, ogni provvedimento ad esso riconducibile deve essere fondato su una specifica norma di rango primario.

    Ciò posto, in base a quanto prescritto dalla normativa costituzionale la limitazione della libertà e segretezza della comunicazione può realizzarsi ´soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla leggeª 2. Spetta quindi esclusivamente all'autorità giudiziaria valutare caso per caso, in base ad ipotesi legislativamente predeterminate, la necessità di disporre singole e puntuali limitazioni. Inoltre, lo specifico richiamo alle garanzie stabilite ex lege sottintende una specifica ratio legis connessa all'art. 15 Cost.: il Costituente, con tale dizione, ha inteso assicurare altre forme di tutela, diverse dalle riserve anzidette, la cui individuazione è stata demandata soltanto alla legge 3. Page 361

    In tal senso si è espressa, del resto, la stessa Corte costituzionale 4 che, pronunciandosi in ordine alle intercettazioni di comunicazioni 5, ha individuato diversi profili a cui condizionare il mezzo di ricerca della prova sicuramente più discusso per via dell'elevato grado di insidiosità che lo caratterizza. In particolare, si è avuto modo di precisare, in primo luogo, che nell'art. 15 Cost. trovano ´protezione due distinti interessi; quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionaleª 6; e, in secondo luogo, che per giustificare un'ingerenza nella sfera intima di un individuo devono sussistere ´effettiva esigenze, proprie dell'amministrazione della giustizia; fondati motivi per ritenere che da tali limitazioni derivino risultati positivi per le indagini in corso [...] e soprattutto garanzie connesse alla identificazione dei soggetti della conversazione nonché del tempo e del luogo della medesimaª 7.

    Nel caso deciso, intravedere nell'atto di acquisizione della corrispondenza una forma atipica di intercettazione (rectius: di limitazione della libertà e segretezza della comunicazione) da invalidare per la sola mancanza dell'autorizzazione giudiziale non soddisfa in toto la portata delle regole prefissate dal testo costituzionale.

    Ed ecco il punto.

    Il Supremo Collegio, per la soluzione della vexata quaestio, si è limitata a prendere in considerazione la riserva di giurisdizione ed ha omesso di esaminare il profilo della legalità. In altre parole, la Cassazione ha valutato il ´comeª bisognava disporre l'intercettazione atipica di comunicazioni senza riflettere sul ´seª fosse legittimo disporla.

    In sostanza, data l'assenza di una normativa in ordine all'intercettazione di corrispondenza epistolare, sarebbe stato conforme alla logica e ai parametri costituzionali, ricondurre, nella pronuncia in esame, l'invalidità del mezzo di ricerca della prova al mancato rispetto della riserva di legge, piuttosto che a quella di giurisidzione.

  2. - L'atipicità probatoria - fondata sull'assenza di una specifica disciplina normativa, fonte di dubbi sulla natura e sulla formazione della prova, nonché sulla legittimità della stessa, in tutte le situazioni in cui la ricerca di elementi probatori si intreccia con le intrusioni nella sfera personale dell'individuo - ancora prima di interessare il dictum della pronuncia in esame, ha integrato un tema su cui si è sviluppata una querelle interpretativa risolta puntualmente dalla giurisprudenza nomofilattica 8.

    Premesso che ´non possono validamente ammettersi in giudizio mezzi di prova che siano stati acquisiti attraverso attività compiute in violazione delle garanzie poste a tutela dei fondamentali diritti dell'uomo o del cittadinoª 9, ed essendo ormai pacifica l'inclusione, nella categoria delle prove sanzionate dall'inutilizzabilità, sia degli elementi probanti oggettivamente vietati che di quelli formati o acquisiti in violazione dei diritti soggettivi tutelati dall'ordinamento costituzionale, la Cassazione 10 ha da tempo statuito che l'illegittimità di un atipico mezzo di ricerca della prova, dovuta ad un contrasto con i precetti legislativi e costituzionali, determina l'inammissibilità della prova stessa. Inoltre, ´il tema della inutilizzabilità come sanzione processuale per la...

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