DECRETO 25 giugno 2002 - Disciplina, modalita' e limiti per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia da parte del Corpo forestale dello Stato

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

573; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

367, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto l'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.

384; Considerata la necessita' di individuare i beni e servizi, ed i relativi limiti d'importo, che possono essere acquisiti in economia da parte del Corpo forestale dello Stato in relazione alle proprie specifiche esigenze, in armonia con quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; Ritenuto opportuno disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia da parte del Corpo forestale dello Stato, in armonia con quanto disciplinato dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; Sulla proposta del capo del Corpo forestale dello Stato; Decreta

Art. 1.

Oggetto del provvedimento Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia da parte del Corpo forestale dello Stato, successivamente denominato "Amministrazione".

Ai fini del presente provvedimento l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia sono unitariamente intesi sotto il termine "interventi".

Agli interventi indicati nel presente provvedimento non puo' darsi corso ove sia possibile farvi fronte mediante una delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 2.

Modalita' di esecuzione in economia e limiti di applicazione L'esecuzione in economia degli interventi puo' avvenire

  1. in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto.

    Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri, o appositamente noleggiati, e con personale dell'Amministrazione.

    Sono a cottimo fiduciario gli interventi affidati ad imprese o a persone fisiche esterne all'Amministrazione.

    Gli interventi con sistema misto sono quelli eseguiti parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.

    I beni e i servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

    I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

    I lavori affidati a cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore ai 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

    Nessun intervento puo' essere artificiosamente frazionato con lo scopo di sottoporlo alla disciplina prevista dal presente provvedimento.

    Art. 3.

    Beni e servizi Relativamente all'acquisto di beni e servizi, e' ammesso il ricorso alle procedure in economia fino all'importo di 130.000 euro, I.V.A.

    esclusa, per le seguenti tipologie di spesa

  2. servizi di consulenza, studi, progetti, indagini e rilascio di certificazioni tecniche; partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, congressi, riunioni ed altre manifestazioni culturali, scientifiche e promozionali, compresi i rimborsi ai relatori; spese di propaganda e di informazione istituzionale, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di testi, opuscoli, manifesti, audiovisivi; lavori di copia, rilegatura, tipografia, litografia e stampa o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva; b) divulgazione di bandi di concorso o di bandi di gara; spese per l'espletamento di concorsi, per lo svolgimento di corsi di formazione; perfezionamento e aggiornamento del personale; spese per l'affitto di locali, qualora non sussista disponibilita' di locali demaniali; c) acquisto, installazione, assistenza, fitto, leasing di beni e servizi informatici, ivi compresa l'assistenza, la manutenzione e la consulenza tecnico organizzativa, sistemistica ed applicativa relativa alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo; manutenzione ed...

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