D.M. (Min. trasp.) 27 marzo 2014. Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Procida (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 88 del 15 aprile 2014)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
III
D.M. (Min. trasp.) 27 marzo 2014. Limitazioni all’aff‌lusso e alla
circolazione dei veicoli sull’isola di Capri ed Anacapri (Gaz-
zetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 88 del 15 aprile 2014).
1. (Divieto). Dal 17 aprile 2014 al 1° novembre 2014 e dal 20 di-
cembre 2014 al 7 gennaio 2015, sono vietati l’aff‌lusso e la circola-
zione sull’isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomo-
tori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.
2. (Deroghe). Nei periodi di cui all’articolo 1 sono esclusi dal di-
vieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a per-
sone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che
abbiano in godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell’isola,
ma non residenti purchè iscritti nei ruoli comunali della tassa
per lo smaltimento dei rif‌iuti solidi urbani. Tale deroga è limitata
ad un solo veicolo per nucleo familiare e i Comuni dell’isola do-
vranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro aff‌lusso;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamen-
to, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di
qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limita-
zioni alla circolazione vigenti sulle strade dell’isola e veicoli che
trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla
base di apposita certif‌icazione rilasciata dalla struttura sanita-
ria;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti del-
l’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modif‌iche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità
italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal
proprietario o da un componente della famiglia del proprietario
stesso, purchè residenti all’estero;
e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per ma-
nifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione
rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata tempo-
rale dei singoli eventi;
f) autoveicoli di proprietà dell’Amministrazione Provinciale
di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;
g) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in
uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell’AR-
PAC.
3. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con
gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in
data 19 dicembre 2012
4. (Autorizzazioni in deroga). Al Prefetto di Napoli è concessa
la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di
concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbar-
co sull’isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed
Anacapri.
5. (Vigilanza). Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione
e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti
stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
IV
D.M. (Min. trasp.) 27 marzo 2014. Limitazioni all’aff‌lusso e alla
circolazione dei veicoli sull’isola di Procida (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 88 del 15 aprile 2014).
1. (Divieto). Dal 17 aprile 2014 al 28 settembre 2014, sono vietati
l’aff‌lusso e la circolazione sull’isola di Procida degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti
parte della popolazione stabilmente residente sull’isola, anche
se risultino cointestati con persone residenti.
2. (Deroghe). Nel periodo di cui all’articolo 1 sono esclusi dal
divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti
non residenti nella Regione Campania, sempre che siano con-
dotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania
che possono sbarcare e circolare sull’isola solo per raggiungere il
luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi
di arrivo o in parcheggi privati;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai pro-
prietari di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola che, pur non
essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa
per lo smaltimento dei rif‌iuti solidi urbani, e che possono sbarca-
re e circolare sull’isola per raggiungere il luogo di destinazione.
Per il libero transito sull’isola, dovranno munirsi di specif‌ico ab-
bonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito
contrassegno;
c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la pro-
pria residenza nel Comune di Procida;
d) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine, veicoli
tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell’isola, carri
funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio
ecologico dell’Amministrazione provinciale e regionale;
e) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti del-
l’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modif‌iche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità
italiana o estera;
f) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull’Isola di Pro-
cida, nonchè autoveicoli che trasportano artisti e relative attrez-
zature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pub-
blico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di
volta in volta dall’Amministrazione comunale;
g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonchè
autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per
tutto il periodo di divieto di cui all’art. 1, nel punto in cui hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ad ecce-
zione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;
i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali
dal lunedì al venerdì;
j) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in
uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell’AR-
PAC.
3. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata
e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizza-
zioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di

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