DECRETO 14 maggio 2012 - Limitazioni all''afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole Eolie. (12A06376)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222, dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta Municipale di Lipari (ME) del 17 gennaio 2012, n. 01;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Messina n. 6995/12/13.12/GAB. del 27 febbraio 2012;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza n. 15384, del 4 aprile 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 16 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio 2012 al 31 ottobre 2012 divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2012 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi..

Art. 2

Nei periodi di cui all'articolo 1 sono concesse le seguenti deroghe: A) ALICUDI - STROMBOLI - PANAREA

1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell' area...

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