Atto costitutivo di società a responsabilità limitata con limitazione (temporale) al trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi (Art. 2463 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Atto costitutivo di società a responsabilità limitata con limitazione (temporale) al trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi1 (Art. 2463 c.c.)

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ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno. . . , il giorno . . . del mese di . . . in. . . , nel mio studio notarile in . . . n. . . .

Avanti a me . . . , Notaio in . . . , iscritto presso il Collegio Notarile di . . ., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinunzia fattane dai comparenti con il mio consenso, sono presenti i signori2: . . .

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Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale qualifica e poteri io notaio sono certo, stipulano e convengono di costituire tra essi una società a responsabilità limitata che sarà disciplinata dai seguenti patti:

LE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
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TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE
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ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

  1. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione di . . . Srl.

  2. In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del montante del capitale sociale precisando la parte liberata, e dovrà essere indicato se la società è unipersonale e se è soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento.

    ART. 2 - SEDE LEGALE

  3. La società ha sede nel comune di . . . all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.

  4. La società ha sede secondaria in . . .

  5. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato sub 2.1. Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato sub 2.1.

  6. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci.

    ART. 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ

  7. La durata della società è stabilita sino al . . . (. . .), salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

  8. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci fa esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

  9. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 del c.c.

    ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

    1 . La società ha per oggetto l'attività di . . .

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  10. La società "può assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

  11. La società "può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali;

  12. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugnoPage 862 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'articolo 16 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservare ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

    TITOLO II CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI
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    ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

  13. Il capitale sociale è di euro (. . .), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

  14. Il venticinque per cento (25%) del capitale sociale, pari ad euro . . . è stato versato in data . . . presso l'Agenzia n. . . . della Banca . . . , così come risulta dalla ricevuta di deposito provvisorio che in copia da me notaio certificata conforme in data odierna ed annotata al n. . . .. del mio repertorio, si allega al presente atto alla lettera "A".

    ART. 6. - TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI

  15. Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi, subordinatamente alle seguenti condizioni:

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    ART. 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

  16. I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

    ART. 8 - AUMENTO CAPITALE SOCIALE

  17. Per le decisioni di aumento del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice...

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