Il licenziamento dopo la l. n. 92 del 2012: profili processuali

AutoreDomenico Dalfino
Pagine57-102
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Il licenziamento dopo la l. n. 92 del 2012:
profili processuali
Domenico Dalfino
SOMMARIO: 1. Finalità e struttura del nuovo rito per l’impugnativa del licenziamento. - 2. I precedenti.
- 3. I “modelli” procedimentali di confronto. - 4. La natura dell’azione di impugnazione del li-
cenziamento. - 5. Obbligatorietà del rito. - 6. La competenza. - 7. Questioni di carattere inter-
temporale. - 8. L’ambito di applicazione e la esclusività del rito. - 9. Le domande diverse, cumu-
labili e non. - 10. Il mutamento di rito. - 11. Il procedimento sommario e i rapporti con la tutela
cautelare. - 12. La fase introduttiva. - 12.1.- Il ricorso. - 12.2. La fissazione dell’udienza e la co-
stituzione del convenuto. - 12.3. L’udienza e la fase istruttoria. - 12.4. L’ordinanza: efficacia e
regime di stabilità. 13.- Il giudizio di opposizione: natura e funzione. - 13.1. L’incompatibilità
tra giudice della fase sommaria e giudice dell’opposizione. - 13.2. La fase introduttiva. - 13.2.1.
Il ricorso e la fissazione dell’udienza. - 13.2.2. La memoria difensiva. - 13.3. L’udienza di di-
scussione e la fase istruttoria. - 13.4. La fase decisoria. - 14. Il giudizio di reclamo: natura e fun-
zione. - 14.1. La fase introduttiva. - 14.2. Trattazione, istruzione e decisione. - 14.3. Il divieto di
nuove prove. - 15. Il ricorso per cassazione.
1. Finalità e struttura del nuovo rito per l’impugnativa del licenziamento.
La l. 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto un nuovo procedimento per l’impugnazione
del licenziamento1, applicabile «alle controversie instaurate successivamente alla data
di entrata in vigore» (18 luglio 2012) della legge stessa (cfr. art. 1, 67° comma).
Si tratta di una scelta in evidente controtendenza rispetto a quella operata ap-
pena un anno prima con il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 del 20112, poiché ag-
1 Cfr. F.P. Luiso, La disciplina processuale speciale della legge n. 92 del 2012 nell’ambito del
processo civile: modelli di riferimento ed inquadramento sistematico, in www.judicium.it; R. Caponi,
Rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento, ibid.; M. De Cristofaro, G. Gio-
ia, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una tutela sostanziale dimidiata, ibid.; C.
Consolo, D. Rizzardo, Vere o presunte novità, sostanziali e processuali, sui licenziamenti individuali,
in CG, 2012, 735; D. Borghesi, I licenziamenti: tentativo di conciliazione e procedimento speciale, in
Commentario alla Riforma Fornero, a cura di F. Carinci e M. Miscione, 14; P. Curzio, Il nuovo rito
per i licenziamenti, in Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92,
a cura di P. Chieco; L. De Angelis, Art. 18 dello Statuto dei lavoratori e processo: prime considera-
zioni, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 152/2012, in http://csdle.lex.unict.it; Id., Il processo dei
licenziamenti tra principi generali e nuovo diritto: l’obbligatorietà e l’errore del rito ed il cumulo di
domande, in FI, 2013, V, 101 ss.; D. Dalfino, Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del
licenziamento (nella l. 28 giugno 2012, n. 92), in GPC, 2012, 759 ss.; Id., L’impugnativa del licen-
ziamento secondo il c.d. “rito Fornero”: questioni applicative, in FI, 2013, V, 6 ss.; Id., Il rito Forne-
ro nella giurisprudenza: prime applicazioni, in RGL, 2013; F.P. Luiso, R. Tiscini, A. Vallebona, La
nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, Torino, 2013; M. De Luca, Procedimen-
to specifico per i licenziamenti nella recente riforma del mercato del lavoro (l. n. 92 del 2012): note
minime, in FI, 2012, V, 347 ss.; Id., Riforma della tutela reale contro i licenziamenti al tempo delle
larghe intese: ricadute sul testo normativo ed implicazioni, sul piano ermeneutico, della matrice com-
promissoria, in Nuove regole dopo la legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro. Compe-
tizione versus garanzie?, Atti del Convegno dell’associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI),
tenutosi ad Ancona nei giorni 26 e 27 ottobre 2012, Torino, 2012, 149 ss.; P. Sordi, L’ambito di ap-
plicazione del nuovo rito per l’impugnazione dei licenziamenti, ibid., 263 ss.; D. Buoncristiani, Il li-
cenziamento disciplinare, Padova, 2013; A. Merone, Tentativo obbligatorio di conciliazione e nuovo
rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti individuali, in Commentario alle riforme del pro-
cesso civile, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino, 2013, 463 ss.
2 C. Consolo, D. Rizzardo, op. cit., 2012, 735; F.P. Luiso (R. Tiscini, A. Vallebona), La nuova disci-
plina, cit., 78 ss.; G. Benassi, La Riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali, in LG, 2012, 751.
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giunge un nuovo rito ai già tanti contemplati dall’ordinamento, nonostante la ridu-
zione operata dal decreto citato3. Peraltro, si tratta di rito che non è azzardato defi-
nire “specialissimo”, in quanto, pur riguardando controversie in materia di lavoro,
presenta caratteristiche strutturali del tutto peculiari rispetto al rito speciale del la-
voro di cui agli art. 414 ss. c.p.c. Ciò pone un problema di individuazione della di-
sciplina applicabile in mancanza di espresse disposizioni, e di etero-integrazione, a
quanto pare risolvibile soltanto attraverso una preliminare verifica di compatibilità.
L’obiettivo generale perseguito dal legislatore è quello di «realizzare un mer-
cato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di oc-
cupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione
permanente del tasso di disoccupazione» (art. 1, 1° comma). Con specifico riferimento
al licenziamento, la strategia adottata (rispondente all’obiettivo più specifico di attuare
un «adeguamento al mutato contesto di riferimento») opera su due fronti:
1) modifica della disciplina sostanziale e, in particolare, dell’art. 18 Stat. lav. (ru-
bricato non più «Reintegrazione nel posto di lavoro», bensì «Tutela del lavora-
tore in caso di licenziamento illegittimo»), impostato su quattro livelli di tutela
del lavoratore (tutela reintegratoria “forte”; tutela reintegratoria “debole”; tute-
la indennitaria “forte”; tutela indennitaria “debole”), diversificati a seconda
delle ragioni del licenziamento, ferma restando l’applicabilità ai licenziamenti
intimati da datori di lavoro che presentino i requisiti dimensionali espressa-
mente contemplati dal nuovo art. 18, commi 8 e 9, St. lav. (salve le ipotesi di
licenziamento nullo, in quanto discriminatorio o illecito, ovvero intimato in for-
ma orale, per le quali il numero dei dipendenti è del tutto irrilevante) e continuan-
do a valere, al di sotto di tale soglia, l’alternativa tra la riassunzione del prestatore
di lavoro illegittimamente licenziato e il pagamento di un’indennità risarcitoria,
ai sensi dell’art. 8 l. n. 604 del 1966;
2) introduzione di un nuovo procedimento per l’impugnativa del licenziamento,
in grado di «accelerare la definizione delle relative controversie».
Sotto quest’ultimo profilo (per l’esame degli aspetti sostanziali si rinvia al
primo capitolo, curato da Marco Barbieri), va subito osservato che la riforma pre-
senta più punti critici che soluzioni appaganti, come confermato dalla molteplicità
degli orientamenti espressi non soltanto dai primi commentatori, ma soprattutto
dalla giurisprudenza nella prima fase applicativa. Di essi ci si occuperà diffusamen-
te nei prossimi paragrafi.
In via preliminare, pare quanto meno opportuno delineare in estrema sintesi la
struttura del rito nel modo che segue:
3 In generale, sulla semplificazione e riduzione dei riti ai sensi del d.lgs. 150/2011, v. C. Conso-
lo, Prime osservazioni introduttive sul d. lgs. n. 150/2011 di riordino (e relativa «semplificazione»)
dei riti settoriali, in CG, 2011, 1485 ss.; AA.VV, La semplificazione dei riti civili, a cura di B. Sassa-
ni e R. T iscini, Roma, 2011; A. Chizzini, Concinnatio, Note introduttive al d. lgs. n. 15 0/2011 sulla c.d.
semplificazione dei riti, in GPC, 2011, 969 ss.; A. Carratta, La semplificazione dei riti civili: i limiti dello
schema di decreto legislativo presentato dal Governo, in http://www.treccani.it/magazine; F. Cossignani,
Verso la semplificazione dei procedimenti civili? Considerazioni sparse sulle disposizioni in mat eria di ri-
duzione e semplificazione dei riti, ivi; V. Amendolagine, Proces so civile: la semplificazione dei riti, Milano,
2011; AA.VV., Riordino e semplificazione dei procedimenti civili, a cura di F. Santangeli; AA.VV., La ri-
duzione e la semplificazione dei riti (d.leg. 1º settembre 2011, n. 150), in FI, 2012, V, 73 ss., 125 ss., 199
ss.; AA.VV., La “semplificazione” dei riti e le altre riforme processuali 2010-2011, diretto da C.
Consolo, Milano, 2012; AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione
dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino, 2013, 3 ss.
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a) Procedimento sommario. L’impugnativa del licenziamento ritenuto illegittimo
passa necessariamente attraverso le forme di un procedimento sommario non cau-
telare, di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro, caratterizzato
dall’assenza di preclusioni o decadenze, destinato a concludersi con un’ordinanza,
di accoglimento o di rigetto, munita di efficacia esecutiva, non suscettibile di so-
spensione o revoca sino alla definizione con sentenza dell’eventuale successivo
giudizio di opposizione, e suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato;
b) Giudizio di opposizione di primo grado. «Contro» l’ordinanza sommaria può
essere proposto giudizio di opposizione a cognizione piena innanzi al medesi-
mo ufficio giudiziario in funzione di giudice del lavoro, da svolgersi secondo
forme semplificate rispetto a quelle del rito applicabile per ogni altra contro-
versia di lavoro, ma caratterizzato, come quel rito, da decadenze e preclusioni
legate alla fase introduttiva, anch’esso destinato a concludersi con provvedi-
mento esecutivo, avente però forma di sentenza.
c) Reclamo. La sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione a sua volta è
«reclamabile» innanzi alla corte d’appello, nelle forme di un giudizio a cogni-
zione piena, anch’esso snello e informale nello svolgimento del contradditto-
rio, tendenzialmente chiuso alle novità sul piano probatorio, la cui decisione è
suscettibile di ricorso per cassazione.
Occorre tener presente, inoltre, che tali novità, a loro volta, vanno coordinate
con quelle precedentemente introdotte dalla l. 183/2010 (c.d. collegato lavoro) e
con le altre previste dalla stessa l. n. 92 del 2012, attinenti, per un verso, alla misu-
ra e al computo del duplice termine decadenziale per l’impugnativa del recesso da-
toriale, per un altro, alle ipotesi applicative del termine stesso4.
4 Sotto il primo profilo, va ricordato che l’art. 32, 1° comma, l. n. 183 del 2010, nel persegui-
mento dell’esigenza della certezza nei rapporti giuridici, ha modificato l’art. 6, 1° e 2° comma, l.
604/1966, nel senso che, fermo restando l’onere di impugnare il licenziamento con atto scritto, anche
stragiudiziale, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, l’impugnazione diventa inefficace
qualora non sia seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso presso la
cancelleria del giudice del lavoro ovvero dalla comunicazione alla controparte della richiesta di espe-
rimento del tentativo (facoltativo) di conciliazione ovvero ancora dalla comunicazione alla contropar-
te della richiesta di arbitrato; in questi ultimi due casi, peraltro, qualora la conciliazione o l’arbitrato
richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al
giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato ac-
cordo (per un’analisi di questa disciplina, v. F. Carbonara, L’impugnazione del licenziamento, in La
nuova giustizia del lavoro, a cura di D. Dalfino, Bari, 2011, 425 ss.). La l. 92/2012, ponendosi sulla
stessa linea, da un lato, ha previsto la sostituzione del 2° comma dell’art. 2 l. 604/1966, con il seguen-
te: «La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno
determinato» (art. 1, 37° comma), con la conseguenza che il datore di lavoro è obbligato sin
dall’inizio a specificare le ragioni del licenziamento e non a seguito della richiesta del lavoratore;
dall’altro lato, ha ridotto il termine su visto di 270 giorni a quello di 180 giorni (art. 1, 38° comma).
Sotto il secondo profilo, va pure ricordato che, ai sensi dell’art. 32, 2°, 3° e 4° comma, l. n. 183,
le disposizioni dell’art. 6 l. 604/1966, relative al duplice termine decadenziale, si applicano a tutti i
casi di «invalidità» del licenziamento (cfr., sull’ambito di estensione della formula, R. Pasqua, Le
nuove decadenze in materia di impugnazione del licenziamento, in DPL, 2011, 2, Inserto, XIX.), non-
ché ad ulteriori fattispecie, alcune in precedenza escluse e non tutte implicanti la cessazione del rap-
porto di lavoro (l’impugnazione del licenziamento che presupponga la soluzione di questioni relative
alla qualificazione del rapporto di lavoro o alla legittimità del termine apposto al contratto di lavoro;
l’impugnazione del recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche nelle modalità a progetto; l’impugnazione della cessione del contratto individuale di lavoro av-
venuta ai sensi dell’art. 2112 c.c.; l’impugnazione della cessazione del rapporto di lavoro che presup-
ponga la soluzione di questioni relative alla imputazione del rapporto di lavoro in capo a un soggetto
diverso dal formale datore di lavoro; l’impugnazione del trasferimento di sede operato ai sensi

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