Cassa integrazione, licenziamenti collettivi mobilità e previdenza

AutoreGaetano Veneto
Pagine421-444
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C A P I T O L O
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CASSA INTEGRAZIONE
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
MOBILITÀ E PREVIDENZA
SOMMARIO:
1. Licenziamenti collettivi. 2. Gli ammortizzatori sociali. 3. La tutela
di lavoratori nei licenziamenti collettivi. 4. La mobilità. 5. La cassa integrazione
guadagni ordinaria. 6. Il provvedimento di ammissione alla C.I.G. e gli obblighi
del datore di lavoro. 7. La cassa integrazione guadagni straordinaria. 8. Diffe-
renze tra C.I.G. e C.I.G.S.. 9. I contratti di solidarietà. 10. I contratti di reinserimento.
11. Natura delle integrazioni salariali. 12. La tutela pevidenziale.
1. LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Fino al luglio del 1991 i licenziamenti collettivi erano disciplinati da-
gli accordi interconfederali del 20/12/1950 e del 5/05/1965, non esisten-
doci ancora una legislazione specifica in materia.
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A propostito cfr. anche G. FAVALLI, F. ROTONDI,
“Manuale pratico di diritto del lavoro”
CE-
DAM 2002, 401.
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Soltanto con la legge 23/07/1991
n. 223, in attuazione della Diretti-
va CEE 17/02/1975 n. 129, è stata adottata la prima normativa in mate-
ria di licenziamenti collettivi, di cassa integrazione e di mobilità, dando
luogo in via generale all’ampliamento degli obblighi da osservarsi nel
corso della procedura per riduzione di personale.
Il licenziamento collettivo può essere:
per riduzione di personale;
per messa in mobilità.
In ordine alla prima fattispecie occorre far riferimento all’art. 24, L.
223/91, che definisce il licenziamento collettivo come quello che inte-
ressa almeno cinque dipendenti e che si verifica nell’arco di tempo di
120 giorni in seguito a riduzione e trasformazione dell’attività d’impresa.
Diversamente, in riferimento alla seconda ipotesi, nel caso di ecce-
denza di personale dipendente, l’art. 4 precisa che l’impresa ha facoltà
di collocarlo in mobilità comunicando per iscritto il recesso nel rispetto
dei termini di preavviso ex art. 4 comma 9 - con eventuale possibilità di
rientro in azienda per quei lavoratori che, ammessi al trattamento di
cassa integrazione, hanno terminato il periodo di godimento del tratta-
mento di integrazione salariale.
Secondo quanto previsto dall’art. 24 della suddetta legge è possibi-
le attuare licenziamenti collettivi tesi a consentire la riduzione di perso-
nale per le aziende in crisi che occupino più di quindici dipendenti onde
pervenire, mediante tali licenziamenti, ad una sensibile riduzione dei
costi aziendali.
In passato l’art.11, co. 2, L. 604/1966
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prevedeva solo la possibili-
tà di sindacato giudiziale sui licenziamenti individuali con esclusione di
quelli collettivi.
I Giudici erano chiamati a verificare se sussistessero ipotesi concilia-
tive nonché nesso di causalità fra riduzione dell’attività e licenziamento.
In caso di insussistenza di tale nesso non erano previste specifiche san-
zioni ma, venendo meno le caratteristiche ontologiche del licenziamento
collettivo, lo stesso non avrebbe potuto essere attuato rimanendo così
soltanto la residua possibilità dei licenziamenti individuali plurimi.
L’attuale sistema vigente elimina la nozione ontologica di licenzia-
mento collettivo ed introduce una nozione esclusivamente numerica
(al-
meno cinque licenziamenti in non meno di 120 giorni per imprese con
più di quindici dipendenti a causa di trasformazioni o riduzione di attività
o lavoro).
Prima di procedere al licenziamento è necessario che vengano esple-
tate le procedure obbligatorie di consultazione preventiva e, se possibi-
le, di conciliazione a livello sindacale (cd. procedimentalizzazione del
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La C. Cost. con sent. 11/06/1986 n. 317 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, co.
2 L. 604/66 nella parte in cui prevede il licenziamento della donna lavoratrice per il conseguimento
della pensione di vecchiaia al compimento del 50° anno di età anziché al 60° come per uomo.
Licenziamento
collettivo
Procedura di
licenziamento

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