Interventi per la formazione degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 142, lettera h). (Avviso n. 1/2000) -

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10

maggio 2000, n.223 Regolamento recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al

controllo del traffico aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la convenzione relativa all'aviazione civile

internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con

decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio

1985, n. 461, concernente il recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali

contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

(Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'articolo 687 del codice della navigazione cosi'

come integrato dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18

novembre 1988, n. 566, concernente l'approvazione del regolamento in materia di licenze,

attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'articolo 731 del codice della

navigazione, come modificato dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Vista la legge del 20 dicembre 1995, n. 575, concernente

l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per

la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960

e atti internazionali successivi;

Visto l'articolo 3, primo comma, lettera h), del

sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente la

competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo (AAAVTAG) in materia di rilascio di

licenze e abilitazioni per il personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di

assistenza al volo;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, ed in particolare

l'articolo 8 recante modifiche agli articoli 731 e 735 del codice della navigazione;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1997, n.

26-T, di approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la

determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del

Presidente della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla

Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 1999, n. 162/99;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,

adottate nelle riunioni del 30 marzo e del 5 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della

navigazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Obbligo della licenza e delle abilitazioni professionali per il personale civile addetto

al controllo del traffico aereo.

  1. Il personale civile addetto al controllo del traffico

    aereo deve essere titolare di apposita licenza, rilasciata dall'Ente nazionale di

    assistenza al volo (ENAV) secondo le modalita' fissate dal presente regolamento e sulla

    base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione.

  2. L'ENAV adotta le disposizioni tecniche del presente

    regolamento, in conformita' ai criteri e alle disposizioni tecniche previsti nell'allegato

    I "licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile

    internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 - approvata e resa esecutiva con

    decreto legislativo del 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561

    - nel rispetto dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente

    della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461.

  3. Restano salve le attribuzioni del Ministero della

    difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare addetto al controllo

    del traffico aereo.

    Art. 2.

    Licenza di controllore del traffico aereo

  4. La licenza di controllore del traffico aereo

    costituisce titolo professionale aeronautico e autorizza il titolare ad espletare i

    servizi di controllo del traffico aereo entro i limiti delle abilitazioni e nell'ambito

    delle specifiche funzioni di cui agli articoli 4 e 5.

  5. La titolarita' della licenza e' condizionata alla

    verifica, con cadenza quinquennale, del possesso dei requisiti psicofisici di cui

    all'articolo 12.

    Art. 3.

    Rinnovo della licenza di controllore del traffico aereo

  6. La licenza di controllore del traffico aereo deve

    essere rinnovata nel caso in cui il titolare non eserciti le relative funzioni o almeno

    una di esse, presso istituzioni o soggetti riconosciuti a livello nazionale o

    internazionale nel settore del controllo del traffico aereo, per un periodo continuativo

    superiore a cinque anni.

  7. La licenza non autorizza in ogni caso l'espletamento

    delle attivita' ad essa connesse di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c),

    senza il conseguimento delle specifiche abilitazioni ed il possesso dell'idoneita'

    psicofisica di cui all'articolo 12.

  8. Per il rinnovo della licenza il titolare deve superare

    l'esame teorico-scritto nei modi e nelle forme di cui all'articolo 9 e deve risultare in

    possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12, nonche' privo delle condizioni

    ostative di cui all'articolo 7, comma 4.

    Art. 4.

    Abilitazioni di controllore del traffico aereo

  9. L'abilitazione indica speciali facolta', limitazioni o

    condizioni relative all'attivita' autorizzata dalla licenza.

  10. Le abilitazioni si distinguono in:

    a) abilitazione al controllo di aerodromo;

    b) abilitazione al controllo di avvicinamento;

    c) abilitazione al controllo di avvicinamento radar di

    aerodromo;

    d) abilitazione al controllo radar di avvicinamento;

    e) abilitazione al controllo d'area;

    f) abilitazione al controllo radar d'area.

  11. Presso i centri di controllo regionale l'abilitazione

    di controllore assistente (CA) e' equiparata alle abilitazioni al controllo di aerodromo e

    al controllo di avvicinamento.

  12. Ciascuna abilitazione e' annotata sulla licenza ed

    indica il tipo di servizio autorizzato, nonche' lo spazio aereo di giurisdizione dell'Ente

    per cui e' stata rilasciata.

  13. La prima abilitazione viene conseguita contestualmente

    al rilascio della licenza.

    Art. 5.

    Funzioni connesse con le abilitazioni

  14. Le abilitazioni di cui all'articolo 4 autorizzano il

    titolare a:

    a) assicurare e supervisionare i servizi di controllo del

    traffico aereo, di informazioni volo e di allarme sulla base di procedure e di norme

    predeterminate, nell'ambito dello spazio aereo per cui l'abilitazione viene rilasciata;

    b) svolgere mansioni di coordinamento nell'ambito delle

    attivita' operative inerenti ai servizi di controllo del traffico aereo;

    c) sovrintendere all'addestramento del personale

    controllore in tirocinio di abilitazione presso l'ente di servizio;

    d) svolgere compiti connessi con la gestione operativa e

    tecnica della sede di appartenenza, nonche' operare nelle attivita' d'ufficio strumentali

    ai servizi del traffico aereo;

    e) svolgere attivita' di formazione, consulenza, studio,

    pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo nel campo dei servizi del

    traffico aereo;

    f) svolgere attivita', in ambito nazionale ed

    internazionale, che presuppongono il possesso di competenza e aggiornata conoscenza dei

    servizi del traffico aereo e delle problematiche afferenti al personale del controllo del

    traffico aereo;

    g) provvedere alla pianificazione ed alla gestione dei

    flussi di traffico.

    Art. 6.

    Requisiti per il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo

  15. Per il conseguimento della licenza di controllore del

    traffico aereo e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

    a) eta' non inferiore agli anni ventuno;

    b) cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi aderenti

    all'Unione europea;

    c) diploma di maturita' rilasciato da istituto di

    istruzione secondaria di secondo grado;

    d) idoneita' psicofisica accertata secondo le modalita' di

    cui all'articolo 12;

    e) frequenza e superamento di uno specifico corso tenuto

    presso gli istituti della Divisione formazione dell'ENAV ovvero presso il centro

    addestramento dell'Aeronautica militare o presso istituti operanti anche nell'ambito

    dell'Unione europea e riconosciuti secondo specifiche disposizioni;

    f) superamento degli esami teorico-pratici di cui

    all'articolo 7, comma 1;

    g) svolgimento soddisfacente, sotto la supervisione di un

    controllore del traffico aereo, titolare di appropriata abilitazione, di un periodo di

    attivita' di controllo aereo in ambiente reale non inferiore a tre mesi, nelle funzioni

    corrispondenti ad una delle abilitazioni di cui all'articolo 4, comma 2.

    Art. 7.

    Rilascio della licenza

  16. Il conseguimento della licenza di controllore del

    traffico aereo ed il conseguimento della prima abilitazione e' subordinato al superamento

    degli esami teorico-pratici previsti dai programmi di cui agli articoli 9 e 10.

  17. L'istruttoria per il rilascio della licenza di

    controllore del traffico aereo e per il conseguimento della prima abilitazione viene

    effettuata dall'ENAV sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

  18. La licenza di controllore del traffico aereo con la

    prima abilitazione, nonche' le abilitazioni successive alla prima sono rilasciate

    dall'ENAV.

  19. La licenza non puo' essere rilasciata a coloro che

    siano stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi,

    nonche' a coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura

    di prevenzione della sorveglianza speciale.

    Art. 8.

    Requisiti per il conseguimento delle abilitazioni

  20. Per il conseguimento delle abilitazioni e' richiesto il

    possesso dei seguenti requisiti:

    a) idoneita' psicofisica accertata secondo le modalita' di

    cui all'articolo 12;

    b) superamento degli esami teorico-pratici di cui

    all'articolo 10, commi 2 e 3;

    c) svolgimento soddisfacente, nei sei mesi precedenti la

    prova di esame, sotto la supervisione di un controllore del traffico aereo, titolare di

    appropriata abilitazione, di un periodo di attivita' di controllo del traffico aereo in

    ambiente...

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