DECRETO 2 febbraio 2011 - Individuazione dei requisiti per il rilascio della licenza nazionale passeggeri per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale. (11A04353)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria», ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante «Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed alla assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti la sicurezza della circolazione ferroviaria»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;

Vista la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell' infrastruttura ferroviaria;

Visto il Regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2009, recante «Rideterminazione dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti la licenza ferroviaria ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188» che ha abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 8 luglio 2005 relativo alla determinazione delle modalita' di pagamento e dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti una licenza ferroviaria;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», ed in particolare gli articoli 58 e 59, concernenti i requisiti e le limitazioni per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria»:

Adotta il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto individua i requisiti in termini di capacita' finanziaria e professionale nonche' i servizi minimi che le imprese ferroviarie devono possedere ai fini del rilascio e del mantenimento della licenza di cui all'art. 58, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, di seguito denominata «licenza nazionale passeggeri».

  2. La licenza nazionale passeggeri e' valida sul territorio nazionale per lo svolgimento di tutti i servizi passeggeri in ambito nazionale, ivi compreso lo svolgimento della parte nazionale dei servizi internazionali effettuati in associazione con altra impresa dotata di licenza internazionale.

    Art. 2

    Autorita' competente al rilascio della licenza nazionale passeggeri e relativi termini

  3. La licenza nazionale passeggeri e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario, in conformita' a quanto disposto dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

  4. La licenza nazionale passeggeri e' rilasciata entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni complete attestanti i requisiti di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo e agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

  5. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorita' procedente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro il termine di trenta giorni. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino alla presentazione della...

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